Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.03.2011 16.2010.22

Incarto n. 16.2010.22

Lugano 7 marzo 2011/rs

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 25 febbraio 2010 presentato da

RI 1 (patrocinata dall')

contro la sentenza emessa il 12 febbraio 2010 dal Pretore del Distretto di Riviera nella causa DI.2009.27 (contratto di lavoro) promossa con istanza 22 maggio 2009 da

CO 1 (rappresentata da);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il 30 aprile 2008 CO 1 è stata assunta alle dipendenze della società RI 1 come cameriera con un salario mensile lordo di fr. 3000.–. Il rapporto di lavoro, iniziato il 1° maggio 2008, si è concluso il 31 ottobre 2008 in seguito alla disdetta notificata dalla datrice di lavoro.

B. Con istanza 22 maggio 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera per ottenere il pagamento di fr. 7027.55 lordi oltre interessi del 5% dal 1° novembre 2008. La pretesa si riferisce a giorni di libero non goduti (fr. 3835.70 pari a 25.5 giorni), a giorni festivi non pagati (fr. 453.70 per 3 giorni) e a ore di lavoro straordinario effettuate (fr. 2738.15 equivalenti a 118.16 ore). All'udienza del 7 settembre 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.

C. Statuendo il 12 febbraio 2010 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza riconoscendo alla lavoratrice il diritto al pagamento di fr. 4201.10 lordi oltre interessi del 5% dal 1° novembre 2008, ovvero fr. 2400.– per i giorni di riposo non goduti (16 giorni), fr. 1347.40 per le ore di lavoro straordinarie effettuate (58.14) e fr. 453.70 per i giorni festivi non goduti (3 giorni).

D. Con ricorso per cassazione del 25 febbraio 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione dell'art. 327 CPC ticinese, lett. e) e g). Con decreto 3 marzo 2010 il presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 18 marzo 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

  1. La ricorrente rimprovera al Pretore di non averla diffidata a munirsi di un patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC ticinese e di non avere applicato la massima indagatoria. Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC ticinese). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC ticinese). Nel Cantone Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior parte dei processi civili (sentenza del Tribunale federale 5P.340/1995 del 23 novembre 1995, consid. 3a con richiami). Quando il giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un legale, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC ticinese). Proprio perché configura una restrizione della capacità processuale, questo provvedimento deve giustificarsi alla luce delle circostanze concrete, oggettive o soggettive (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Che una parte non sia provvista di un avvocato ancora non significa che essa debba essere diffidata a dotarsi di un legale. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta.

In concreto nulla induce a ritenere che la rappresentante della convenuta non fosse in grado di discutere con la necessaria chiarezza la causa in questione. Essa ha espresso in modo chiaro i motivi della sua opposizione alle pretese avversarie indicando i mezzi di prova di cui intendeva valersi (cfr. verbale 7 settembre 2009). In simili condizioni il Pretore non era tenuto a diffidarla perché si munisse di un patrocinatore. Scegliendo di stare in giudizio senza alcun ausilio, la convenuta ha consapevolmente affrontato il rischio di compiere errori giuridici o di incorrere in mancanze processuali. Non può adesso far carico al Pretore di averle lasciato esercitare i suoi diritti di parte tanto più che la ricorrente solo in questa sede si è lamentata della mancata diffida a munirsi di un legale, mentre nulla ha eccepito nelle sue conclusioni di causa ancorché a quel momento già patrocinata. Su questo punto il ricorso è destinato all'insuccesso.

  1. Quanto al fatto che nella procedura in materia di contratto di lavoro viga la massima inquisitoria sociale, essa riguarda la raccolta del materiale probatorio
  • ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio - dinanzi al giudice di prima istanza (sentenza 4C.340/2004 del 2 dicembre 2004 consid. 4.1, non pubblicato in DTF 131 III 243), non invece l'oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione delle parti. Queste rimangono tenute a esporre - nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili - le circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova disponibili (DTF 130 II 107 consid. 2.2; 107 II 233 consid. 2c). Se ha oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tuttavia tenuto a interpellare le parti (DTF 107 II 233 consid. 2c; sentenza 4P.297/2001 del 26 marzo 2002 consid. 2c; Tobler/Favre/Munoz /Ehm, Arbeitsrecht, 2006, n. 4.2 ad art. 343 CO). Nella fattispecie, l'istante non ha contestato di aver ricevuto il salario sulla base delle registrazioni contenute nel conteggio allestito dal datore di lavoro (cfr. istanza pag. 2) ciò che il Pretore ha accertato. Perché quindi quest'ultimo avrebbe dovuto chiedere alla convenuta la prova dei pagamenti non è dato di capire. Per di più, il primo giudice nel calcolare le ore supplementari ha tenuto conto del solo conteggio allestito dalla convenuta sicché nemmeno si può dire che l'istante abbia ricevuto più di quanto le spettasse.
  1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

  2. La ricorrente ribadisce che determinante è il conteggio orario da lei allestito (doc. 1), quello della lavoratrice essendo privo di valenza probatoria. E, soggiunge, per poter sconfessare la veridicità del primo conteggio, l'istante avrebbe dovuto apportare solide prove a sostegno della sua pretesa. Ciò nondimeno, in concreto, nessun testimone è stato in grado di riferire in maniera oggettiva e sostanziale sulle circostanze fatte valere dalla lavoratrice, tanto più che le testimonianze sono generiche e finanche contraddittorie.

Sennonché, così argomentando, la ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto la ricorrente si limita sostanzialmente a dissentire dalla conclusione del primo giudice, riproponendo il suo punto di vista, senza che ciò basti a concretizzare una qualsiasi censura di arbitrio. E nella fattispecie il Pretore ha compiutamente illustrato e spiegato perché ha ritenuto che le varie deposizioni permettevano di confermare le affermazioni dell'istante, ovvero di avere goduto di un solo giorno di riposo la settimana. Il ricorso, in buona sostanza, si esaurisce però in una serie di considerazioni appellatorie mediante le quali la ricorrente mette in discussione la valenza delle testimonianze senza addurre alcun elemento tale da far apparire la valutazione del materiale probatorio e l'accertamento dei fatti non solo opinabili, ma addirittura insostenibili. Al riguardo il ricorso si rivela finanche irricevibile.

  1. Sia come sia, M__________ __________ ha affermato che il ristorante era chiuso il mercoledì e che “di regola al giovedì l'istante lavorava” (cfr. deposizione del 22 ottobre 2009 pag. 1). Nello stesso senso L__________ , che ha lavorato alle dipendenze della convenuta da metà maggio 2008 a fine aprile 2009, ha confermato che “quando il giorno di chiusura era il mercoledì, l'istante stava a casa quel giorno, poi quando il ristorante rimaneva sempre aperto, l'istante stava a casa un giorno alla settimana, non ricordo quale. Quel giorno però era sempre lo stesso all'interno della settimana” (cfr. deposizione del 22 ottobre 2009 pag. 2). Infine anche U __________, altro dipendente della convenuta, ha dichiarato che l'istante “faceva un giorno di vacanza alla settimana ma non ricordo quale giorno fosse” (cfr. deposizione del 22 ottobre 2009 pag. 3). Ciò posto è possibile che in qualche frangente le affermazioni dei testi non siano concordanti, ma la valutazione complessiva del Pretore, secondo cui la lavoratrice non ha goduto di regola dei giorni di riposo che le spettavano non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Quanto all'ammontare della pretesa riconosciuta all'istante, la ricorrente nulla adduce sicché non giova dilungarsi.

  2. In merito alle ore straordinarie, il Pretore ha dettagliatamente esposto perché ha riconosciuto all'istante l'effettuazione di 58.14 ore supplementari. La ricorrente, senza pretendere che la lavoratrice non abbia effettuato ore di lavoro straordinario, si limita a non condividere la conclusione del primo giudice, ribadendo la veridicità del suo conteggio, ma non sostanzia alcuna censura d'arbitrio. Identica conclusione si impone per il riconoscimento dei giorni festivi non pagati. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve essere respinto.

  3. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ticinese). La ricorrente rifonderà alla controparte un'equa indennità per la stesura delle osservazioni.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.

  1. Non si prelevano tasse o spese. La ricorrente rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 100.–.

  2. Intimazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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