Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.04.2010 16.2009.58

Incarto n. 16.2009.58

Lugano, 13 aprile 2010/rs

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 12 giugno 2009 presentato da

RI 1 (patrocinata dall' PA 1)

contro la sentenza emessa il 5 giugno 2009 dal Giudice di pace del circolo della Magliasina, nella causa 05/2009 (azione di accertamento dell'inesistenza del debito) promossa con istanza 25 febbraio 2009 da

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che in esito a un'istanza introdotta il 6 giugno 2008 dall'Ufficio del registro di commercio di Lugano, con sentenza del 22 settembre 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha nominato CO 1 quale revisore alla società RI 1 assegnando a quest'ultima un termine di venti giorni per versare su un conto del revisore fr. 1000.– “a valere quale anticipo per l'onorario del revisore, con la comminatoria che il mancato versamento dell'anticipo richiesto comporterà l'immediato ed automatico scioglimento della società medesima ad opera dell'Ufficio del Registro di commercio del Distretto di Lugano”;

che il 20 ottobre 2008 CO 1 si è rivolta al Pretore comunicandogli il mancato versamento dell'acconto;

che il 5 novembre 2008 RI 1 ha comunicato alla CO 1 di avere effettuato il pagamento di fr. 1000.– con valuta al 30 ottobre 2008;

che lo stesso giorno CO 1 ha interpellato RI 1 per ottenere le coordinate onde procedere alla restituzione di quanto ricevuto dedotti fr. 161.40 (fr. 150.– quale rimborso spese e fr. 11.40 di IVA);

che contestata tale trattenuta, RI 1 ha fatto notificare alla CO 1 PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona per il recupero di fr. 161.40 oltre interessi, al quale l'escussa ha interposto opposizione;

che con istanza del 25 febbraio 2009 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Bellinzona di accertare l'inesistenza del menzionato debito e di annullare l'esecuzione in questione;

che con ordinanza del 20 marzo 2009 il Giudice di pace ha trasmesso gli atti a quello del circolo della Magliasina per competenza;

che all'udienza del 22 aprile 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza per mancanza di interesse legittimo all'azione di accertamento;

che statuendo il 5 giugno 2009 il Giudice di pace del circolo della Magliasina, ammesso l'interesse dell'istante all'azione in questione, ha accolto l'istanza accertando l'inesistenza del debito della convenuta oggetto dell'esecuzione n. __________UEF di Bellinzona;

che con ricorso per cassazione del 12 giugno 2009 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione dell'art. 327 lett. a), e) e g) CPC;

che la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale ritenendo applicabile l'art. 85a LEF, sulla base del quale non sarebbe peraltro data la sua competenza territoriale, e riconoscendo all'istante un interesse giuridico all'annullamento dell'esecuzione;

che il 7 luglio 2009 l'istante ha concluso per il rigetto del ricorso;

e considerando

in diritto: che giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che l'art. 85a LEF conferisce all'escusso il diritto di domandare al giudice del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione;

che quest'azione ha una duplice natura: una di carattere materiale in quanto intesa all'accertamento dell'inesistenza del debito o alla concessione di una dilazione, e l'altra di carattere esecutivo poiché in caso di accoglimento dell'azione il giudice annulla o sospende l'esecuzione (DTF 132 III 89; Bodmer: in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 1998, n. 3 ad art. 85a LEF);

che tale azione è esperibile “in ogni tempo”, ovvero fintanto che l'esecuzione è pendente (Schmidt in: Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, n. 5 ad art. 85a LEF), rispettivamente fino al momento della ripartizione di quanto realizzato (Schmidt, op. cit., n. 8 ad art. 85a LEF; DTF 129 III 198 consid. 2.1 con riferimenti);

che essa presuppone però un'esecuzione ancora in corso e può essere introdotta solo se l'escusso non ha interposto opposizione al precetto esecutivo o se, avendolo fatto, la sua opposizione è stata rigettata e la sentenza di rigetto è passata in giudicato (DTF 128 III 334; v. anche sentenze del Tribunale federale 5C.216/2002 del 16 aprile 2003, consid. 5; 7B 182/2005 del 1° dicembre 2005, consid. 2.3);

che l'azione in questione non è quindi proponibile nel caso di un precetto esecutivo al quale è stata interposta opposizione senza che il procedente ne abbia chiesto il rigetto, giacché in simile evenienza l'esecuzione è sospesa per legge (art. 78 cpv. 1 LEF; RtiD II-2005 pag. 785 n. 82c; DTF 129 III 197; 128 III 334);

che nella fattispecie l'istante ha interposto opposizione al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona senza che la convenuta ne abbia chiesto il rigetto;

che di conseguenza l'azione di accertamento negativo del debito in quanto promossa sulla base dell'art. 85a LEF deve essere dichiarata irricevibile;

che essa non può essere considerata quale azione generale di accertamento negativo del debito ai sensi dell'art. 71 CPC, norma che permette a chiunque ha un interesse giuridico e immediato a che l'esistenza o l'inesistenza di un diritto (rispettivamente di un obbligo) venga accertata, di proporre azione di accertamento;

che quest'azione, ammessa dal diritto federale (Hunkeler in: Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 29 ad art. 85a LEF), ha come premessa l'esistenza di un interesse giuridico concreto e attuale della parte istante a un sollecito accertamento del rapporto giuridico controverso, ove sussiste incertezza circa il contenuto del medesimo (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 71; sentenza del Tribunale federale 4C.192/2004 dell'11 agosto 2004);

che tale interesse non è necessariamente giuridico ma deve comunque essere degno di protezione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, n. 236) ciò che spetta all'istante provare;

che l'esistenza di un interesse legittimo è un presupposto processuale dell'azione di accertamento, senza il quale la stessa deve essere respinta dal giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 71);

che in concreto l'istante non ha allegato simile interesse, la sua domanda essendo intesa unicamente alla cancellazione dell'esecuzione promossa dalla convenuta per il recupero dell'importo di fr. 1000.– da questa versato all'istante quale acconto sul suo onorario di revisore, senza che detta prestazione abbia potuto aver luogo, e ciò con riferimento alla pubblicità dei registri degli Uffici esecuzione come mezzo di conoscenza del credito (Kreditwürdigkeit) di una persona (cfr. Peter in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 1998, n. 1 ad art. 8a LEF);

che a questo scopo il legislatore non ha previsto nessuna azione giudiziaria ma ha regolato il diritto all'informazione all'art. 8a cpv. 3 LEF secondo cui gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale (lett. a), per i quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione dell'indebito (lett. b) e per i quali il creditore ha ritirato l'opposizione (lett. c), fermo restando che il diritto di consultazione da parte dei terzi si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento, sicché successivamente gli estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti (art. 8a cpv. 4 LEF);

che avendo evidenziato l'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, il ricorso deve essere accolto;

che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza;

che gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto

Di conseguenza la sentenza 5 giugno 2009 del Giudice di pace del circolo della Magliasina è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. L'istanza è irricevibile.

La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 25.–, da antici-

pare dall'istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte fr. 40.– a titolo di ripetibili.

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.– già anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1 che rifonderà alla controparte fr. 400.– di ripetibili.

__________ III. Intimazione a:

-; -.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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