Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.02.2010 16.2009.19

Incarto n. 16.2009.19

Lugano 22 febbraio 2010/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 5 febbraio 2009 presentato da

RI 1 e RI 2 (patrocinate dall' PA 1)

contro la sentenza emessa il 2 dicembre 2008 dal Pretore del Distretto di Blenio, nella causa inc. OA.2001.8 (azione negatoria) promossa con istanza 8 agosto 2001 da

__________, , cui sono subentrati in pendenza di causa gli eredi AO 1i, AO 2 , e AO 3 (patrocinati dall' PA 1);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Nel mese di agosto 1999 O__________ __________, proprietaria della particella n. __________ RFD di __________ sulla quale sorge un rustico, ha presentato al Comu­ne una domanda per riattare l'immobile. L'intervento prevedeva, in particolare, il rifacimento del tetto. Il 29 ottobre 1999 il Comune ha rilasciato la licenza edilizia. Nel maggio del 2000 RI 1 e RI 2 sono diventate comproprietarie in ragione di un mezzo ciascuna della particella n. __________ e nel maggio del 2001 sono terminati i lavori di copritetto.

Il 22 giugno 2001 B__________ __________, proprietaria della confinante particella n. __________ sulla quale si trova un rustico, constatato che il nuovo tetto invadeva la sua proprietà sovrapponendosi e appoggiandosi al suo tetto, ne ha chiesto la demolizione.

B. L'8 agosto 2001 B__________ __________ ha adito il Pretore del Distretto di Blenio perché ordinasse a RI 1 e RI 2 di eliminare entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza lo sconfinamento sul suo fondo del tetto appartenente allo stabile delle vicine. Nella loro risposta del 23 novembre 2001 le convenute hanno proposto di respingere l'azione, chiedendo “in via eventuale” che fosse attribuita loro una servitù di sporgenza sul fondo dell'attrice dietro versamento di un'indennità. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Il 1° febbraio 2002 le convenute hanno denunciato la lite alle ditte __________ SA e __________ __________ Sagl, che sono intervenute nella lite a loro sostegno l'8 e il 28 marzo 2002, proponendo anch'esse di respingere la petizione. L'attrice è deceduta il 12 maggio 2002. Le sono subentrati nel processo gli eredi CO 1, CO 2 e CO 3.

C. Esperita l'istruttoria, durante la quale l'arch. F__________ ____________________ ha rilasciato una perizia giudiziaria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno confermato i rispettivi punti di vista, le convenute quantificando in fr. 1.– l'indennità offerta per l'iscrizione della servitù in favore del loro fondo. La __________ Sagl ha postulato inoltre “la messa in sicurezza” dell'immobile sulla particella degli attori. Statuendo il 7 gennaio 2008, il Segretario assessore ha accolto la petizione, obbligando le convenute a demolire la porzione del tetto che invade la proprietà degli attori. La tassa di giustizia di fr. 650.– e le spese di complessivi fr. 13 900.– sono state poste per fr. 9150.– a carico delle convenute in solido, per fr. 2700.– a carico della __________ SA e per i rimanenti fr. 2700.– a carico della __________ Sagl. Le convenute sono state tenute inoltre a rifondere alla controparte fr. 1400.– per ripetibili. Adita da RI 1 e RI 2 il 28 gennaio 2008, con sentenza del 28 luglio 2008 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello ha annullato il giudizio impugnato per carente giurisdizione del Segretario assessore e ha rinviato gli atti al Pretore perché giudicasse il caso egli medesimo (inc. 16.__________).

D. Il Pretore ha indetto un nuovo dibattimento finale per il 1° ottobre 2008. Le parti hanno rinunciato a comparire, limitandosi a produrre memoriali conclusivi del 2 e 23 settembre 2008 in cui hanno confermato le rispettive richieste di giudizio. Non risulta che le denunciate in lite siano state citate all'udienza. Statuendo nuova­mente il 2 dicembre 2008, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato una volta ancora le convenute a togliere la porzione del tetto che invade il fondo degli attori. La tassa di giustizia di fr. 650.– e le spese di complessivi fr. 13 900.– sono state poste per fr. 9150.– a carico delle convenute in solido, per fr. 2700.– a carico della __________ SA e per i rimanenti fr. 2700.– a carico della __________ Sagl. Le convenute sono state tenute inoltre a rifondere alla controparte fr. 1400.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza appena citata RI 1 e RI 2 sono insorte con un appello “e in subordine ricorso per cassazione” del 5 gennaio 2009, nel quale chiedono che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di respingere la petizione o – “in via eventuale” – di iscrivere sulla loro particella una servitù di sporgenza a carico della particella n. __________ dietro paga­mento di fr. 1.–. Con decisione del 9 febbraio 2009 la prima Camera civile, accertato che il valore litigioso fosse inferiore a fr. 8000.– (art. 36 cpv. 1 LOG), ha dichiarato inammissibile l'appello e ha trasmesso l'incarto a questa Camera (11.__________).

F. Con osservazioni del 2 marzo 2009 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno concluso per il rigetto del ricorso. Intanto, dall'ottobre del 2004 RI 1 è unica proprietaria della particella n. __________ mentre dal 10 maggio 2006 la n. __________ appartiene in proprietà esclusiva a CO 3.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

  1. In concreto il Pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie, ha constatato che lo spigolo del tetto del rustico posto sulla particella n. __________, e segnatamente il canale di gronda di rame, invade di otto centimetri il fondo contiguo, ciò che costituisce un'indebita ingerenza ai sensi dell'art. 641 cpv. 2 CC. Egli ha poi ritenuto che nonostante la tardiva opposizione dell'istante, non sussistessero gli estremi per iscrivere una servitù di sporgenza in favore del fondo appartenente alle convenute, queste ultime non potendo prevalersi della loro buona fede. Ciò posto il primo giudice ha ordinato la demolizione della parte di tetto sconfinante sulla particella dell'istante.

  2. Le ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, non considerando le peculiarità dei due rustici in questione così come la situazione preesistente che già presentava uno sconfinamento reciproco delle due proprietà. Esse ritengono che il Pretore abbia arbitrariamente applicato il diritto sostanziale non ritenendo abusiva e priva di interesse la richiesta della vicina sia in considerazione dell'esiguità della sporgenza, per altro inferiore a quella del suo tetto, sia perché è l'immobile confinante che manifesta cedimenti e non viceversa, anche perché la posa della loro gronda ha permesso di evitare il deflusso delle acque piovane sul suo tetto. Le ricorrenti rimproverano inoltre al primo giudice di non aver loro riconosciuto la buona fede, di principio presunta, respingendo a torto la loro domanda di iscrizione di una servitù di sporgenza.

  3. Contrariamente a quanto pretendono le ricorrenti, l'istante non ha fondato la domanda di demolizione sul cedimento delle strutture del loro rustico, bensì sullo sconfinamento del loro tetto sul suo fondo, il richiamo all'art. 679 CC essendo stato formulato solo in via alternativa (cfr. petizione 8 agosto 2001 pag. 1 e 5 punto 7), ragione per la quale l'accertamento peritale circa l'assenza di cedimenti (cfr. perizia pag. 4 risposta ad 1.1.3) non è di nessun sostegno alla tesi difensiva delle ricorrenti poiché l'istante non ne ha dedotto nessuna richiesta. Di conseguenza nessuna censura può essere formulata nei confronti del giudizio pretorile che non si è chinato sulla questione, tantomeno l'assenza di cedimenti della struttura del rustico delle ricorrenti può essere addotta a comprova di un comportamento abusivo dell'istante o di una sua richiesta priva di interesse, la sua domanda non dipendendo da detta circostanza.

  4. Nel caso di specie, la domanda di demolizione è fondata sull'art. 641 cpv. 2 CC che permette al proprietario di ottenere la cessazione di una turbativa pregiudizievole per il suo dominio sulla cosa, ovvero per il suo diritto di proprietà (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, n. 1028; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 89 ad art. 641 CC con richiami). L'azione è imprescrittibile, il proprietario potendo esigere in ogni tempo l'eliminazione di una spor­genza illecita, salvo che il convenuto si valga con successo dell'art. 674 cpv. 3 CC, rispettivamente dell'art. 685 cpv. 2 CC (Steinauer, op. cit., n. 1040; Meier-Hayoz, op. cit., n. 74 e segg. ad art. 641), oppure che il comportamento dell'attore trascenda nell'abuso (Meier-Hayoz, op. cit., n. 74 ad art. 641 CC; Wiegand in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 67 ad art. 641). La questione è pertanto di sapere se il Pretore ha arbitrariamente escluso tali eventualità.

a) Ora non vi è contestazione sul fatto che la gronda del rustico delle convenute sconfini di 8 cm sulla particella n. __________, come accertato dal perito giudiziario (cfr. referto del 14 dicembre 2005 pag. 3 risposta ad 1.1.2). E siccome le ricorrenti non pretendono che tale sconfinamento sia stato in qualche modo autorizzato dalla vicina, di principio soccorrono gli estremi per imporre la demolizione della gronda in questione. Né soccorre la circostanza che il pluviale possa comportare vantaggi al fondo confinante evitando il deflusso delle acque meteoriche sul tetto dell'immobile confinante, un eventuale beneficio in tal senso non rendendo di per sé legittimo lo sconfinamento sulla proprietà altrui.

b) Per quel che concerne le opere sporgenti, l'art. 674 cpv. 3 CC stabilisce, in quanto restrizione legale indiretta della proprietà (Rep. 1996 pag. 10), che qualora un'opera sporgente sia fatta senza diritto ma il vicino non abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito malgrado fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare al costruttore in buona fede il diritto reale sull'opera o la proprietà del terreno e fissare l'equa indennità a favore al proprietario del fondo gravato. L'attribuzione di un diritto reale o della proprietà presuppone quindi che il vicino abbia reagito tardivamente, che il costruttore sia stato in buona fede al momento della costruzione, e che l'attribuzione in quanto tale sia giustificata dalle circostanze (sentenza del Tribunale federale 5C.51/2007 del 21 dicembre 2007; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, n. 1652 segg.). Ci si può chiedere se la richiesta, formulata dalle convenute solo in “via eventuale” fosse già di per sé ricevibile giacché per vedersi attribuire “il diritto reale sul­l'opera o la proprietà del terreno” in forza dell'art. 674 cpv. 3 CC occorre promuovere un'azione riconvenzionale o un'azione (principale) separata (sentenza del Tribunale federale 5C.193/1998 dell'8 giugno 1989 consid. 4; Rep. 1996 pag. 10). La questione può rimanere indecisa per i motivi seguenti.

c) In concreto, il Pretore ha accertato che l'opposizione di __________ __________ è stata tardiva, nondimeno egli ha respinto la domanda delle convenute intesa all'iscrizione di una servitù di sporgenza in favore del loro fondo, in primo luogo poiché non le ha ritenute in buona fede e secondariamente poiché non ha ritenuto la loro richiesta giustificata dalle circostanze. Le ricorrenti ritengono innanzi tutto arbitrario l'accertamento del primo giudice che ha escluso la loro buona fede sia perché dalle risultanze istruttorie è emerso che lo sconfinamento del loro tetto non era di facile percezione, sia perché l'istante non ha mai preteso che le stesse sarebbero state negligenti nel non verificare la riattazione del rustico, in particolare il rifacimento del tetto. Ora, la buona fede del costruttore è di principio presunta (Meier-Hayoz, op. cit., n. 67 ad art. 674 CC), ed è ammessa quando l'autore della sporgenza costruisce ritenendo di essere legittima­to a procedere, o perché ignora senza grave negligenza i confini o perché presuppone senza grave negligenza l'accordo del vicino (DTF 103 II 326, 41 II 221; Meier-Hayoz, op. cit., n. 66 ad art. 674 CC; Steinauer, op. cit., n. 1654a). Per sovvertire la presunzione dell'art. 3 cpv. 1 CC occorrono quindi consistenti indizi, dati univoci che logicamente e rigorosamente concatenati fra loro inducano a ravvisare una negligenza colpevole (sulla gravità della negligenza imputabile al costruttore: Piotet, La notion de bonne foi, notamment en cas d'empiétement, in: JdT 1978 I pag. 620 segg.; Schnyder, Der gute Glaube im Immobiliarsachenrecht, in: ZBGR 66/1985 pag. 91 in fondo). La buona fede è quindi l'ignoranza non colpevole del vizio (Piotet, pag. 623).

d) Nella fattispecie, ci si può seriamente chiedere se, la conclusione del Pretore che ha negato la buona fede delle ricorrenti poiché esse, avendo partecipato attivamente alla progettazione delle opere di ristrutturazione e conoscendo i luoghi, avrebbero dovuto prestare maggiore attenzione alla riattazione del loro rustico e all'ossequio del confine rettilineo tra i due fondi proprio in considerazione delle peculiarità dei luoghi di cui le stesse si prevalgono, in particolare la vicinanza degli stabili, non sia solo opinabile ma finanche arbitraria. Tanto meno se si pensa che esse hanno incaricato un loro famigliare “competente in materia” di verificare i calcoli statici (cfr. deposizione dell'arch. K__________ __________ del 24 giugno 2004, verbali pag. 6), ciò che sembra piuttosto escludere un loro comportamento gravemente negligente e costitutivo di una colpa, tale da escludere la loro buona fede. La questione può rimanere indecisa giacché, fossero anche in buona fede, la sentenza del Pretore resiste alla critica.

e) Come si è detto, l'iscrizione di una servitù di sporgenza dev'essere altresì giustificata dalle circostanze (terzo presupposto cumulativo richiesto dall'art. 674 cpv. 3 CC; Rey in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 674 CC). Ora, per decidere se accordare o no il diritto reale sull'opera, il giudice deve valutare gli interessi delle parti, in particolare se l'eliminazione della sporgenza è di facile o difficile attuazione, se il suo mantenimento è tale da creare durevolmente un pregiudizio economico o di utilizzo al fondo sul quale è avvenuto lo sconfinamento (sentenza del Tribunale federale 5A.332/2007 del 15 novembre 2007). In concreto il primo giudice, ritenendo di poter imporre alle convenute l'arretramento del loro tetto entro i loro confini, non ha abusato del suo potere di apprezzamento. Intanto, come risulta dalla perizia giudiziaria, l'intervento imposto alle convenute non è particolarmente oneroso né di difficile attuazione tant'è che il perito ha quantificato in fr. 2500.–/3000.– la spesa necessaria per il ripristino (cfr. referto pag. 5 ad 1.1.5). Inoltre il mantenimento della sporgenza pregiudicherebbe, o renderebbe impossibile, l'innalzamento dell'immobile dell’istante entro i suoi confini di proprietà (cfr. referto peritale pag. 5 ad.1.1.4 e pag. 12 ad 1.4.3).

  1. Né, infine, si può dire che la pretesa volta alla demolizione della gronda appare abusiva, tanto meno se si pensa che nei rapporti di vicinato gli estremi dell'art. 2 cpv. 2 CC vanno ravvisati solo con grande riserbo e devono risultare manifesti (Meier-Hayoz, op. cit., n. 146 ad art. 679 CC). Una violazione dell'art. 2 cpv. 2 CC presuppone, in specie, un comportamento contraddittorio e deve avere provocato nella controparte un'aspettativa degna di protezione, ciò che non risulta in concreto, l'istante mai avendo acconsentito all'invasione e, appena accortasi della sporgenza, ne ha subito chiesto la demolizione. Ciò posto, ritenuto che la censura d'arbitrio può riferirsi solo al risultato della decisione impugnata e non ai motivi che ne stanno alla base (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid. 3.1), il ricorso deve essere respinto.

  2. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Le ricorrenti rifonderanno alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

  1. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti carico delle ricorrenti in solido, che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– per ripetibili.

  1. Intimazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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