Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.02.2009 16.2009.13

Incarto n. 16.2009.13

Lugano 13 febbraio 2009/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 23 gennaio 2009 presentato dall'

RI 1 )

contro la sentenza emessa il 30 dicembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa inc. IU.2008.154 (risarcimento danni) promossa con istanza 6 giugno 2008 nei confronti di

CO 1 (patrocinata dall' PA 1 );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che il 19 settembre 2007 RI 1 ha acquistato in un negozio a M__________, presso la CO 1, un personal computer con relativi accessori per complessivi di fr. 948.80;

che l'acquirente, constatati problemi nel funzionamento del PC, si è rivolto alla ditta C__________ Consulenze di __________ (__________;

che dopo avere accertato un problema di fissazione della ventola, la ditta C__________ Consulenze ha trasmesso a RI 1, il 26 ottobre 2007, una fattura di fr. 860.80;

che con istanza del 6 giugno 2008 RI 1 ha convenuto la CO 1 di L__________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di complessivi fr. 2396.80 (fr. 860.80 anticipati per la verifica del difetto, fr. 200.– per il minor valore del PC risultato rumoroso nonostante la riparazione della ventola, fr. 100.– per le spese di trasferta a M__________, fr. 1150.– per spese preprocessuali e fr. 86.– per spese esecutive);

che all'udienza del 22 settembre 2008, indetta per la discussione la convenuta, eccepita prelimi­narmente la competenza per territo­rio del giudice adito, ha proposto di respingere l'istanza;

che statuendo il 30 dicembre 2008 il Pretore, negata la propria competenza territoriale, ha respinto l'istanza;

che con ricorso per cassazione del 23 gennaio 2009 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che per il ricorrente il Pretore ha accertato a torto la sua incompetenza per territorio;

che in concreto, le parti hanno pacificamente concluso un contratto tra consumatori;

che in caso di controversie derivanti da contratti conclusi con consumatori è competente, per le azioni del consumatore, il giudice del domicilio o della sede di una delle parti (art. 22 cpv. 1 lett. a LForo);

che nella fattispecie l'istante ha optato per il foro della convenuta;

che, nondimeno, trattandosi di una società a garanzia limitata l'azione avrebbe dovuto essere promossa alla sede sociale (Brunner in: Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessrecht, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Basilea 2001, n. 18 ad art. 22; Dasser in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Zurigo 2001, n. 40 ad art. 3), ovvero al luogo in cui la società è iscritta nel Registro di Commercio (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berna 2001, n. 40 ad art. 3)

che la sede della convenuta è a L__________, nel Canton Lucerna;

che, invero, nel caso di una succursale, l'azione può essere promossa dinanzi al giudice del luogo della stabile organizzazione (art. 5 LForo);

che, nondimeno, la semplice presenza di uno spazio commerciale a M__________, ove si è perfezionato il contratto tra le parti, non basta per considerare detto negozio una succursale (Müller in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, op. cit., n. 12 e 18 ad art. 5), ovvero uno stabile commerciale che, pur dipendendo dalla sede principale, esercita in locali separati un'attività analoga godendo di una certa autonomia e indipendenza (DTF 103 II 199);

che infatti il negozio di M__________, oltre a non essere iscritto nel Registro di Commercio (art. 782 CO), utilizza per la sua attività commerciale la carta intestata della società lucernese, prestampata in lingua tedesca e con l'indicazione, in calce, della relazione bancaria della stessa (cfr. doc. A; Müller, op. cit., n. 21 ad art. 5);

che l'utilizzo del termine filiale (cfr. doc. F) non è sufficiente per ritenere il negozio di M__________ una succursale (cfr. DTF 103 II 199) e pertanto fondare la competenza territoriale del Pretore del Distretto di Lugano;

che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione il ricorso deve essere respinto;

che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili alla controparte alla quale non è stata chiesta la presentazione di osservazioni al ricorso.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

); .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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