Incarto n. 16.2009.120
Lugano 21 dicembre 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 9 dicembre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 4 dicembre 2009 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa inc. 223-2009-S (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 6 novembre 2009 da
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza del 6 novembre 2009 il Cantone dei Grigioni ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Giubiasco il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona notificatole per l'incasso di fr. 479.80 oltre accessori;
che tale importo corrisponde alle spese di procedura poste a carico della convenuta con decisione 1° luglio 2008 del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità del Cantone dei Grigioni in relazione a un'infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale;
che all'udienza del 1° dicembre 2009 indetta per il contraddittorio, la convenuta non è comparsa ed è rimasta preclusa;
che statuendo il 4 dicembre 2009 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, alla quale la convenuta non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con scritto del 9 dicembre 2009 (in tedesco), indirizzato alla Giudicatura di pace e trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1è insorta contro il predetto giudizio sostenendo di aver pagato direttamente all'UEF di Bellinzona quanto richiestole dalla controparte;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che in merito alla doglianza della ricorrente secondo cui essa sarebbe penalizzata dal fatto di non conoscere la lingua italiana e di potersi esprimere solo in tedesco, nel Cantone Ticino i processi devono imperativamente svolgersi in italiano, lingua ufficiale del Cantone (art. 117 cpv. 1 CPC; Rep. 1987 pag. 149);
che, per di più, secondo costante giurisprudenza, nei rapporti con le autorità cantonali, i cittadini devono servirsi della lingua ufficiale del Cantone (sentenze del Tribunale federale 1P.693/2001 del 16 gennaio 2002, consid. 3, pubblicata in RDAT I-2002 n. 41 pag. 296 e 1P.637/1992 del 13 aprile 1993, pubblicata in RDAT II-1993 n. 78 pag. 215);
che per il Tribunale federale, inoltre, il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere l'uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1, 2 e 403 ad art. 117; Appendice 2000/2004, n. 11 e 221 ad art. 117);
che, quindi, spetta alla parte ignara della lingua italiana munirsi di un interprete, la stessa non potendo vantare un diritto in tal senso, oppure chiedere al giudice di riassumerle il contenuto delle allegazioni avversarie (Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice 2000/2004, n. 12 e 222 ad art. 117), facoltà alla quale la convenuta ha rinunciato;
che in concreto non vi è stata in ogni caso nessuna violazione dei diritti di difesa della ricorrente, in particolare del suo diritto di essere sentita;
che infatti il suo scritto 16 novembre 2009, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca, non avrebbe in ogni caso potuto essere considerato dal primo giudice poiché solo in sede di udienza di contraddittorio le parti hanno la facoltà di far valere le loro argomentazioni e contestazioni producendo, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le loro rispettive ragioni (cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 5 e 6 ad art. 20 LALEF);
che, quindi, non presenziando all'udienza, la convenuta si è preclusa la possibilità di addurre le sue eccezioni;
che quindi il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca, deve essere respinto siccome manifestamente infondato, senza la necessità di assegnare all'interessata un termine per la traduzione in lingua italiana (art. 142 cpv. 3 CPC; Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 117);
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma per questa volta si può rinunciare – in via eccezionale – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.
Per questi motivi
in applicazione dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.