Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.01.2009 16.2008.90

Incarto n. 16.2008.90

Lugano 9 gennaio 2009/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21 maggio 2007 (recte: 12 settembre 2008) presentato da

RI 1 (patrocinata dall' PA 1

contro la sentenza emessa il 2 settembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa IU.2008.201 promossa con istanza 9 marzo 2006 da

CO 1 (patrocinata dall' PA 2 );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il 16 agosto 2005 RI 1 ha acquistato dal Garage CO 1 di __________ un veicolo Opel Tigra 1.8 Cosmo, al quale ha successivamente rinunciato optando per un modello Speed-ster 2.2 acquistato sottoscrivendo il 25 novembre 2005 un contratto di leasing con __________ SA (G__________). Il 18 dicembre successivo questa società ha disdetto il contratto rinunciando nel contempo al ritiro dell'autovettura. Il veicolo è stato poi venduto il 7 dicembre 2005 alla G__________ la quale ha però trattenuto dal prezzo di compravendita fr. 5901.40, corrispondenti all'acconto previsto dal contratto di leasing, alla prima rata e alla cauzione.

B. Con istanza del 9 marzo 2006 Garage CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 5901.40 oltre interessi del 7% dal 7 dicembre 2005 e spese. Il 7 aprile 2006 RI 1 ha denunciato la lite ad A__________ . All'udienza dell'11 maggio 2006, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver agito solo in qualità di prestanome di A __________, già venditore dell'istante. Essa ha altresì contestato la legittimazione attiva dell'istante con la quale non sussiste alcun contratto, così come il fatto per quest'ultima di aver subìto un danno. Statuendo il 27 aprile 2007 in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore ha accolto l'istanza. Adita dalla convenuta, questa Camera con sentenza del 21 maggio 2007 ha annullato la sentenza impugnata e rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio (inc. 16. 2007.41).

C. Statuendo nuovamente il 2 settembre 2008 il Pretore, accertata la validità del contratto di leasing e della relativa compravendita così come la presenza nel contratto di acquisto sottoscritto dalla G__________ con l'istante di una valida cessione di credito in favore di quest'ultima per l'importo rivendicato, ha accolto l'istanza e ha obbligato RI 1 a versare alla CO 1 fr. 5901.40 oltre interessi del 5% dal 23 gennaio 2006.

D. Con ricorso per cassazione del 21 maggio 2007 (recte: 12 settembre 2008) RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, ammettendo la legittimazione attiva dell'istante nonostante la stessa non fosse al beneficio di una valida cessione di credito da parte della G__________. Essa si duole inoltre della mancata applicazione delle norme sulla compravendita a rate, in virtù delle quali l'istante avrebbe perso il diritto al pagamento dell'acconto. Con decreto del 17 settembre 2008 il presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 3 ottobre 2008 la controparte ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

  1. Il Pretore, premesso che spettava all'istante la prova della cessione di diritti spettanti alla società leasing, ha accertato che dal contratto stipulato tra la G__________ __________ __________ e CO 1 risultava la chiara volontà della prima di cedere alla seconda quanto versato come prima rata di leasing, di acconto del leasing e della cauzione, e ciò a saldo parziale del prezzo di compravendita, donde la legittimazione attiva dell'istante. Egli ha poi soggiunto che accordi interni tra la convenuta e A__________ __________ erano sconosciuti all'istante sicché non potevano esserle opposti quale eccezione al pagamento del credito cedutole. Il Pretore ha infine negato che il contratto di leasing fosse annullabile o nullo.

  2. La ricorrente ritiene errato il giudizio impugnato poiché il primo giudice ha arbitrariamente ammesso l'esistenza di una cessione di credito in favore dell'istante da parte della società di leasing e quindi la sua legittimazione attiva. Rileva che la cessione è prevista nel contratto di compravendita dell'autovettura stipulato tra l'istante e la società leasing al quale essa non era parte tant'è che ne è venuta a conoscenza solo durante la causa. Soggiunge che anche il testo della cessione depone contro la volontà di pattuire una cessione di credito giacché la clausola contenuta nel contratto regola il rapporto tra la società leasing e il fornitore del veicolo esclusivamente nella funzione di quest'ultimo quale ausiliario di consegna del veicolo. Inoltre è espressamente fissato un obbligo a carico del fornitore del veicolo di consegnare il medesimo dietro ricezione della prima rata di leasing, del pagamento in acconto del leasing e della cauzione. Per la ricorrente, il Pretore ha quindi arbitrariamente interpretato la volontà delle parti in relazione alla cessione di credito.

  3. a) La legittimazione delle parti – attiva o passiva che sia – è un presupposto di merito, da verificare d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 126 II 63 consid. 1 con rimandi). Munito di legittimazione attiva è unicamente il titolare del rapporto giuridico fatto valere, nel senso che la parte ha la legittimazione attiva quando essa e non un'altra è titolare della pretesa che fa valere in giudizio (cfr. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17).

b) Secondo l'art. 164 cpv. 1 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. La cessione di credito è un contratto tra cedente e cessionario sulla base del quale il primo dispone a favore del secondo di un credito contro un terzo, di modo che il cessionario diviene creditore al posto del cedente (Girsberger in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4ª ed., n. 15 e 16 ad art. 164). Il documento di cessione per essere valido deve essere sottoscritto dal cedente (Girsberger , op. cit., n. 17 ad art. 165), inoltre dal suo testo deve risultare il contenuto essenziale della cessione, in particolare il credito da cedere, che deve essere determinato o sufficientemente determinabile, e la volontà del cedente di trasferire il suo credito al cessionario che diventa quindi creditore del credito ceduto (Girsberger , op. cit., n. 19 e 46 ad art. 164; Probst in: Commentaire Romand, Code des Obligations, Basilea 2003, n. 5 ad art. 165).

c) In concreto l'istante fonda la titolarità del suo credito sulla clausola n. 3 contenuta nel contratto di acquisto della nota autovettura da lei stessa sottoscritto con la società di leasing G__________ del seguente tenore:

Il fornitore del veicolo può consegnare il veicolo all'assuntore del leasing solo contro pagamento della 1a rata di leasing, del pagamento in acconto del leasing e della cauzione. Questi importi saranno bonificati sulla fattura. (doc. D)

d) Ora, l'interpretazione del primo giudice che ha dedotto dal tenore della predetta clausola l'esistenza di una valida cessione di credito in favore dell'istante è arbitraria. Dalla stessa si può solo dedurre l'impegno assunto dall'istante nei confronti della G__________, di consegnare all'assuntore del leasing il veicolo solo dopo avere incassato da quest’ultimo la prima rata di leasing, l'acconto del leasing così come la cauzione e che di tali importi se ne sarebbe tenuto conto nella fattura. Ciò è per altro confermato da S__________ __________, secondo cui “noi riceviamo sempre in contanti il primo acconto, la prima rata di leasing e la cauzione che poi scaliamo dalla fattura della banca” (deposizione del 29 maggio 2006, verbali pag. 4).

Certo, una dichiarazione di cessione non necessita dell'uso di termini tecnici (cessione o cede) essendo sufficiente qualsiasi espressione che manifesta chiaramente la volontà del cedente di cedere un credito al cessionario (DTF 105 II 84 consid. 2; Probst , op. cit., n. 2 ad art. 165), tuttavia in concreto dal tenore della nota clausola non è ravvisabile una chiara volontà dell'acquirente di trasferire il suo credito al venditore. Che poi “per prassi quando una banca nell'ambito di un contratto leasing acquista un veicolo, il locatore corrisponda a noi l'anticipo, la prima mensilità e la cauzione” e che “la banca ha corrisposto la differenza pattuita nel contratto dedotte le somme di cui ho detto prima e questo al momento della trasmissione del contratto leasing” (interrogatorio formale di T__________ __________ del 12 luglio 2006, risposta n. 1 e 2), nulla muta al fatto che l'incasso avviene in nome e per conto dell'acquirente mentre successivi accordi interni non sono opponibili al fruitore del leasing. Ne discende che in mancanza di una valida cessione di credito l'istante non dispone di alcun titolo per agire nei confronti della convenuta.

  1. Ciò posto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice e conseguente errata applicazione del diritto sostanziale, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza.

  2. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del ricorso impone di modificare anche il dispositivo sugli oneri e le ripetibili di primo grado, che segue identica sorte.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto, di conseguenza la sentenza 2 settembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. L'istanza è respinta.

La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 500.– per ripetibili.

II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 380.–

b) spese fr. 50.–

fr. 430.-

già anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà a RI 1 fr. 500.– per ripetibili.

III. Intimazione a:

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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