Incarto n. 16.2008.19
Lugano 7 ottobre 2008/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18 febbraio 2008 presentato da
RI 1 (patrocinati dall' RA 1)
contro il decreto di stralcio emesso il 29 gennaio 2008 dal Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa inc. n. 40c/08 (rettifica del registro fondiario) promossa con petizione 21 dicembre 2007 nei confronti di
CO 1 (patrocinato dal lic. iur. Marco Masoni, studio legale Barchi e Associati, Lugano);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che RA 1 e__________ sono titolari di un'azienda agricola a __________ e dal 1°ottobre 1997 gestiscono a fini agricoli la particella n. __________ RFD __________ (15673 m2) appartenente a __________
che nel novembre 1997, in esito a una rettifica di confini, la superficie della particella n. 4863 è stata ridotta a 11189 m2 mentre i restanti 4484 m2 sono stati riuniti alla particella n. 4865 appartenente a CO 1;
che il 10 marzo 2004 RI 1 ha acquistato da __________ __________ la citata particella n. __________;
che il 19 luglio 2004 l'ufficiale dei registri del Distretto di Biasca ha respinto un ricorso presentato da RI 1 volto all'annullamento del contratto di rettifica confini sottoscritto da __________ __________ e CO 1;
che il 21 dicembre 2007 RI 1 e RI 1 hanno convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera per ottenere l'annullamento del trapasso di proprietà a quest'ultimo di 4484 m2 staccati dalla particella n. __________ già di proprietà di __________ __________ con conseguente assegnazione a loro di tale superficie;
che il 3 gennaio 2008 il Pretore ha trasmesso gli atti al Giudice di pace del circolo di Riviera “per quanto agli atti, il valore di tale superficie è inferiore a fr. 2000.– per cui non è data la competenza ad valorem del Pretore…”;
che il 29 gennaio 2008 il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli, poiché “in base all'art. 1 del Regolamento del diritto fondiario e sull'affitto agricolo la vertenza rientra nella giurisdizione amministrativa e non civile ed è di competenza della Sezione dell'agricoltura del Dipartimento finanze e dell'economia“ ponendo la tassa di giustizia di fr. 20.– a carico di CO 1;
che con ricorso per cassazione del 18 febbraio 2008 RI 1 e RI 1 sono insorti contro il predetto decreto di stralcio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione dell'art. 327 lett. b) e g) CPC, rimproverando in particolare al primo giudice di aver erroneamente qualificato di natura amministrativa e non civile la loro azione;
che il 10 giugno 2008 CO 1 ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni al ricorso.
e considerando
in diritto: che il Giudice di pace ha “stralciato la procedura”, nel caso specifico, per difetto di giurisdizione civile;
che la giurisdizione è un presupposto processuale da verificare d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 1 CPC);
che se il giudice non deve necessariamente attendere l'udienza di discussione – come prevede l'art. 99 cpv. 1 CPC – per ordinare l'accertamento di un presupposto dubbio (v. per analogia alla procedura ordinaria: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 315 nota 377), egli deve però rispettare il diritto di essere sentito delle parti;
che a tal fine è sufficiente seguire, per analogia, la procedura degli incidenti processuali (art. 98 CPC), ordinando perciò l'accertamento del presupposto da chiarire e indire un'udienza (art. 93 cpv. 1 CPC);
che tenuta l'udienza, egli statuisce con decreto se accerta l'esistenza del presupposto processuale e con sentenza se dichiara l'azione irricevibile (Cocchi/ Trezzini, op. cit., pag. 315 nota 378);
che nella fattispecie non consta nulla del genere, anzi, esaminata la petizione, il Giudice di pace l'ha dichiarata irricevibile (“stralciato la procedura dai ruoli”) senza seguire procedura alcuna;
che ciò offende non solo le regole più elementari di un equo processo, ma viola apertamente il diritto di esprimersi delle parti (art. 84 CPC), e soprattutto degli istanti, i quali si sono visti respingere l'azione in ordine senza aver potuto prendere posizione sull'esistenza del presupposto processuale;
che un atto di procedura diretto contro una parte che non è stata messa in condizione di rispondere è nullo (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC) e la nullità va rilevata d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), principio valevole anche per le sentenze, ove siano impugnate (art. 146 CPC);
che, invero, una violazione del diritto d'essere sentito può considerarsi sanata qualora la parte abbia avuto modo di esprimersi davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2), ciò che non è il caso in concreto;
che, inoltre, tale sanatoria costituisce l'eccezione, non la regola, tanto più che in concreto si tratterebbe di emendare un'intera fase processuale (compresa l'udienza cui si è accennato sopra), il che non compete a un'autorità di ricorso;
che, dunque il decreto del Giudice di pace va dichiarato nullo per inosservanza del contraddittorio;
che, ad ogni buon conto, l'opinione del primo giudice sull'inesistenza della giurisdizione civile, non trova alcun conforto in dottrina né in giurisprudenza;
che la competenza del giudice civile è data se la vertenza che gli viene sottoposta è di natura civile (art. 1 CPC), mentre gli sono sottratti i giudizi che riguardano rapporti di diritto pubblico, ovvero quei rapporti che tendono all'adempimento di compiti pubblici e regolano le relazioni tra governanti e governati (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 1);
che in concreto, i ricorrenti hanno promosso un'“azione di rettifica del registro ai sensi dell'art. 975 CC”, qualificata espressamente come tale (cfr. frontespizio della petizione) ed esplicitamente fondata sull'art. 975 CC;
che tale azione è destinata a far modificare iscrizioni, annotazioni o cancellazioni che nel registro fondiario sono inesatte o indebite sin dall'inizio (Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 2 ad art. 975 CC; DTF 133 III 641), essendo state eseguite senza causa legittima (vizio nel titolo di acquisto o nella facoltà di disporre);
che proprio perché destinata a far accertare l'esistenza o meno di un diritto, l'azione basata sull'art. 975 CC è un'azione civile di accertamento e non un'azione di natura amministrativa (Honsell/Vogt/ Wiegand, op. cit., n. 6 ad art. 975 CC);
che di conseguenza, la vertenza promossa dagli istanti rientra senz'altro nelle competenze giurisdizionali del giudice civile;
che pertanto gli atti vanno ritornati al primo giudice affinché questi, previa verifica della propria competenza per valore, agli atti non figurando nessuna indicazione in tal senso, istruisca la causa convocando le parti per la discussione;
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che CO 1, non essendosi opposto al ricorso, non può essere considerato “soccombente” e non deve sopportare costi, né corrispondere ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4);
che lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e nota 1 ad art. 159);
che, in circostanze del genere si giustifica rinunciare al prelievo di oneri processuali e, non essendovi alcun “soccombente”, all'attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è accolto, nel senso che il decreto di stralcio è annullato e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.