Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.01.2008 16.2007.11

Incarto n. 16.2007.11

Lugano 31 gennaio 2008/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16 febbraio 2007 presentato da

RI 1 (patrocinato dall' RA 1)

contro la sentenza emessa il 26 gennaio 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile (n. IU.2006.50) promossa con istanza 23 maggio 2006 da

CO 1 (patrocinata dall' RA 2

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il 9 dicembre 2005 CO 1 si è rivolta a RI 1, consulente in materia del diritto del lavoro e assicurativo, per la tutela dei propri interessi in relazione al rigetto di una domanda di invalidità da lei presentata il 27 maggio 2004. Per conto della cliente, RI 1 ha quindi presentato il 12 dicembre 2005 un'opposizione cautelativa, formalizzata con successivo scritto del 16 gennaio 2006, alla decisione 21 novembre 2005 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità. Il 29 marzo 2006 CO 1 ha poi revocato il mandato sicché il 3 aprile 2006 RI 1 le ha trasmesso una nota professionale di complessivi fr. 4122.– sui quali la cliente aveva già versato acconti per fr. 2400.–.

B. Con istanza 23 maggio 2006 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere la restituzione di fr. 2050.65 oltre interessi del 5% dal 22 maggio 2006, sostenendo di avere pagato troppo le prestazioni del convenuto. All'udienza del 1° settembre 2006, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza ribadendo la congruità della mercede fatturata rispetto all'attività effettivamente svolta per conto della mandante e nel suo interesse. In via riconvenzionale egli ha postulato il pagamento di fr. 1722.–, corrispondenti al saldo della sua nota professionale, domanda alla quale l'istante si è opposta.

C. Statuendo il 26 gennaio 2007 il Pretore ha accolto l'istanza e ha respinto la domanda riconvenzionale. Egli, in particolare, dopo avere accertato la precaria situazione finanziaria dell'istante, ha rimproverato al convenuto una violazione del contratto di mandato per non aver domandato il beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura promossa davanti all'Ufficio Assicurazione invalidità, ciò che avrebbe esonerato la cliente da qualsiasi costo di rappresentanza. E siccome l'istante aveva già versato fr. 2400.– per l'attività svolta, il Pretore ha ritenuto giustificata la richiesta di restituzione di fr. 2050.65.

D. Con ricorso per cassazione del 16 febbraio 2007 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, intravedendo nella mancata richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria per conto dell'istante una violazione dei suoi doveri quale mandatario, mentre nulla era emerso circa la situazione finanziaria dell'istante tale da indurlo ad intraprendere questo passo. Con decreto del 20 febbraio 2007 il presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 20 marzo 2007 l'istante ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 211 consid. 2.1).

  1. Il Pretore, in sostanza, ha accolto l'istanza rimproverando al convenuto, al corrente del fatto che la cliente in seguito alla perdita del lavoro e alla sua inabilità lavorativa non percepiva più nessun tipo di prestazione pecuniaria, di non avere formulato una domanda di assistenza giudiziaria così come avrebbe fatto nelle medesime circostanze un mandatario diligente. Il ricorrente contesta di aver commesso una qualsiasi violazione delle norme sul contratto di mandato, in particolare che tale violazione possa essere individuata nel fatto di non aver inoltrato una domanda di ammissione della sua mandante all'assistenza giudiziaria. Egli rileva di non avere proposto tale domanda poiché l'istante non gli aveva mai fatto presente di essere indigente né egli poteva dedurre tale stato dalle circostanze, la cliente avendo versato regolarmente gli acconti richiesti.

  2. Ora, che dandosi i presupposti, la mancata presentazione di una domanda di assistenza giudiziaria da parte di un avvocato costituisca una violazione dei doveri di patrocinio, tra i quali rientra in generale il rispetto dei termini e delle norme di procedura deve essere ammesso (CCC, sentenza inc. 16.1997.70 del 28 ottobre 1997 consid. 5). Che ciò valga anche per altri mandatari non fa dubbio. In concreto, il Pretore avrebbe nondimeno dovuto accertare se l'istanza di assistenza giudiziaria, presentata tempestivamente, sarebbe stata accolta dall'ufficio dell'assicurazione sociale nell'ambito della procedura di opposizione.

Secondo l'art. 37 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA: RS 830.1) nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente o farsi patrocinare. Il patrocinio non deve però necessariamente avvenire per il tramite di un avvocato (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, n. 5 ad art. 37 LPGA). Inoltre, se le circostanze lo esigono, la parte può beneficiare del gratuito patrocinio (art. 37 cpv. 4 LPGA). In questo contesto il diritto all'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio sussiste senza limitazioni temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell'istante, causa non palesemente priva di oggetto e necessità dell'assistenza da parte di un avvocato, Kieser, op. cit., n. 21 ad art. 37 LPGA).

Per quanto attiene all'indigenza dell'istante, è vero che questa era stata indirizzata al convenuto dal sindacalista __________ dopo che costui aveva accertato come la stessa, licenziata dal 31 gennaio 2004, non aveva diritto ad alcuna prestazione per perdita di guadagno (cfr. risposta scritta 1° settembre 2006). La difficile situazione poteva anche evincersi dallo scritto 8 novembre 2005 indirizzato dall'istante all'Ufficio assicurazione invalidità, nel quale l'interessata affermava che in seguito alla perdita del lavoro il suo sostentamento era garantito dai famigliari (cfr. plico doc. H). D'altro canto, trattandosi di una persona sposata, nulla è dato di sapere sulla situazione del coniuge che, in virtù degli art. 159 e 163 CC, deve all'altro coniuge assistenza (Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l’art. 4 Cst in JdT 1989, pag. 41 seg.). Inoltre, come rileva il ricorrente, l'interessata ha versato acconti per fr. 2000.– senza che sia dato di conoscere dove essa abbia potuto attingere a tale sostanza.

Resta il fatto che quand'anche l'interessata avrebbe potuto postulare l'assistenza giudiziaria nulla si dice nel giudizio impugnato della possibilità di ottenere tale beneficio, ciò che il Pretore dà per scontato ma senza accertare alcunché. E per rimproverare al convenuto una violazione contrattuale tale da negare qualsiasi onorario la concessione dell'assistenza giudiziaria doveva essere certa o, quanto meno, probabile. Ora, per quanto concerne la necessità dell'assistenza, è vero che l'istante è una cittadina straniera ed è priva di cognizioni giuridiche, ma ciò ancora non significa che vi era la necessità di un patrocinatore per una procedura davanti a un ufficio amministrativo, e tanto meno in una procedura di opposizione davanti all'ufficio assicurazione invalidità. Per di più, per giurisprudenza, a meno che non siano impiegati presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica, sono autorizzati a assistere gratuitamente un richiedente ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA unicamente gli avvocati che soddisfano per analogia le condizioni personali di iscrizione al registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (DTF 132 V 205 consid. 5.1.4). Che l'istante, rappresentata da un non giurista, avrebbe ottenuto l'assistenza nel caso concreto appare pertanto dubbio.

  1. Nelle circostanze descritte la sentenza del Pretore, che non ha compiuto alcun accertamento in merito alla probabilità di ottenimento dell'assistenza giudiziaria, è arbitraria sicché il giudizio impugnato deve essere annullato. L'art. 332 cpv. 2 CPC concede di principio a questa Camera la possibilità di pronunciare nel merito, se gli atti sono completi. In concreto, nondimeno, il Pretore non ha esaminato il quesito fondamentale della lite (congruità della mercede del convenuto). Al fine di garantire alle parti il loro diritto di essere sentite in relazione al rispetto del doppio grado di giurisdizione si impone di rinviare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio (sentenza del Tribunale federale 4P.236/2003 del 16 marzo 2004, consid. 5.3.2; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 332).

  2. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà alla controparte, patrocinata da un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16 febbraio 2007 di RI 1 è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Pretore per un nuovo giudizio.

  1. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 170.–

b) spese fr. 50.–

fr. 220.–

già anticipati dal ricorrente, sono posti a carico di CO 1 che rifonderà al ricorrente fr. 400.– per ripetibili.

  1. Intimazione a:

; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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