Incarto n. 16.2006.52
Lugano 31 maggio 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 maggio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 24 marzo 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura (inc. n. 07a/07/O) promossa con istanza 20 dicembre 2005 nei confronti
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di cui al PE n.
__________ dell'UE di Lugano con conseguente cancellazione dell'esecuzione,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 20 dicembre 2005 RI 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Lugano di pronunciare la cancellazione del PE n. __________ dell'UE di Lugano fattole notificare dalla CO 1 per l'incasso di premi scaduti ma in seguito pagati direttamente all'UE di Lugano, richiesta di cancellazione alla quale la cassa malati non aveva aderito;
che all'udienza di discussione del 22 febbraio 2006, assente la convenuta, l'istante ha precisato la sua domanda nel senso di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del debito e solo conseguentemente la sua cancellazione all'UE;
che con sentenza 24 marzo 2006 il giudice di pace ha dichiarato irricevibile l'istanza, l'istante non potendo ottenere giudizialmente la cancellazione del PE vista l'opposizione della creditrice;
che con atto ricorsuale 5 maggio 2006 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente respinto la sua istanza;
che, innanzi tutto, sia lo scritto 16 febbraio 2006 della convenuta sia quello del 3 marzo successivo dell'istante non possono essere considerati per il giudizio siccome prodotti in modo irrito, le parti non potendo esprimersi al di fuori delle vie espressamente previste dal CPC, ovvero mediante gli allegati di causa o durante le udienze;
che volendo trattare la domanda dell'istante quale azione di accertamento negativo del debito, come ella propone, l'art. 71 CPC permette a chiunque ha un interesse giuridico e immediato a che l'esistenza o l'inesistenza di un diritto (rispettivamente di un obbligo), l'autenticità o la falsità di un documento vengano accertate, di proporre azione di accertamento;
che quest'azione, ammessa dal diritto federale, ha come premessa l'esistenza di un interesse giuridico concreto e attuale della parte istante a un sollecito accertamento del rapporto giuridico controverso, ove sussiste incertezza circa il contenuto del medesimo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 71 CPC, m. 1; sentenza del Tribunale federale 4C.192/2004 dell'11 agosto 2004);
che tale interesse, non necessariamente giuridico ma comunque degno di protezione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, N. 236), sussiste quando dal comportamento della controparte risulti una situazione di insicurezza relativamente al rapporto di diritto, quando tale incertezza costituisca per l'istante una minaccia suscettibile di pregiudizio attuale e concreto se non viene eliminata (DTF 120 II 20 consid. 3a), e ancora quando l'azione d'accertamento appaia il mezzo appropriato per rimediarvi (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m. 1);
che l'esistenza di un interesse legittimo è un presupposto processuale dell'azione di accertamento, senza il quale la stessa deve essere respinta dal giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 71, m 5);
che, in concreto, con il pagamento incondizionato del debito l'istante ne ha implicitamente riconosciuto la sussistenza, tant'è che ella non aveva neppure interposto opposizione al PE, ragione per la quale non può giustificare alcun interesse all'accertamento dell'inesistenza del debito;
che, pertanto, l'azione promossa dalla ricorrente non può essere tutelata, mancando un interesse degno di protezione;
che l'azione di annullamento dell'esecuzione di cui all'art. 85 LEF, alla quale la ricorrente fa riferimento, presuppone un'esecuzione ancora in corso (FJS 980 pag. 3; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, ad art. 85 LEF, n. 11 e 17), ciò che non è il caso in concreto, l'interessata avendo pagato il suo debito all'ufficio esecuzioni;
che dunque, l'azione risulta improponibile in quanto tale;
che in mancanza di un'esecuzione ancora in corso, pure improponibile risulterebbe un'azione basata sull'art. 85a LEF, alla quale peraltro la ricorrente non si è riferita;
che altrettanto improponibile è il richiamo all'art. 149a cpv. 3 LEF siccome riferito a tutt'altra fattispecie;
che a prescindere dalla sua qualifica la domanda dell'istante è chiaramente intesa alla cancellazione dell'esecuzione promossa dalla convenuta a seguito del pagamento integrale del proprio debito, e ciò con riferimento alla pubblicità dei registri degli Uffici esecuzione come mezzo di conoscenza del credito (Kreditwürdigkeit) di una persona (cfr. D. Staehelin, op. cit., ad art. 8a LEF, n. 1);
che a questo scopo il legislatore non ha previsto nessuna azione giudiziaria, ragione per la quale la conclusione del giudice di pace, che ha dichiarato l'istanza della ricorrente irricevibile per difetto di giurisdizione, è corretta;
che, invero, l'art. 8a LEF disciplina la consultazione di terzi dei verbali e dei registri degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti;
che nella fattispecie, non essendo in discussione la sussistenza del credito della convenuta né la validità del procedimento esecutivo in quanto tale (fattispecie che avrebbe permesso la cancellazione dell'esecuzione, cfr. DTF 119 III 97), l'art. 8a cpv. 4 LEF prevede l'estinzione del diritto di consultazione dei terzi cinque anni dopo la chiusura del procedimento sicché successivamente gli estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro;
che oltre alle esecuzioni sfociate in una realizzazione che ha permesso il pagamento integrale o parziale del credito, sono considerate chiuse ai sensi dell'art. 8a cpv. 4 LEF anche quelle estinte in seguito a pagamento del debitore all'Ufficio oppure per altro motivo, segnatamente a causa della cancellazione dal registro di commercio della società procedente (cfr. sentenza CEF inc. 15.2004.186 del 12 gennaio 1005);
che quindi, se, come in concreto, il debito è stato pagato senza che sia stata fatta una corrispettiva dichiarazione di ritiro dell'esecuzione da parte del creditore, la stessa resta oggetto di consultazione da parte di terzi per ulteriori cinque anni (cfr. circolare CEF 32/2005 del 6 dicembre 2005 sull'estinzione del diritto dei terzi alla consultazione degli atti degli uffici d'esecuzione);
che visto quanto precede, il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 5 maggio 2006 RI 1 è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria