Incarto n. 16.2006.40
Lugano 21 novembre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 13 aprile 2006 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 3 aprile 2006 dal Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa civile inappellabile (inc. n. 48c/05) promossa con istanza 16 agosto 2005 nei confronti di
CO 1 (rappresentato dal __________)
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 16 agosto 2005 RA 1, titolare con __________ di un'azienda agricola a __________, ha convenuto lo CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo della Riviera per ottenere il pagamento di fr. 940.–. L'importo rivendicato corrisponde al valore di due pecore perite dopo essere rimaste intrappolate il 20 giugno 2005 in un tunnel di scarico dell'acqua piovana situato al di sotto della strada cantonale in territorio di __________, danno del quale ritiene responsabile l'ente pubblico nella sua qualità di proprietario della strada. All'udienza del 6 settembre 2005, indetta per la discussione, il convenuto si è opposto alla pretesa contestando ogni sua responsabilità per l'incidente.
B. Con sentenza 3 aprile 2006 il Giudice di pace, accertato che per permettere il deflusso delle acque e dei detriti trasportati lo scarico in discussione non può essere ostruito da un'inferriata, ha escluso la responsabilità dell'ente pubblico per il danno subìto dall'istante, al quale il primo giudice ha addebitato la violazione del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 56 CO, per non avere delimitato con una recinzione l'area di pascolo delle sue pecore.
C. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Egli rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l'art. 58 CO, non ritenendo l'ente pubblico responsabile del danno subito sebbene questi avesse costruito e mantenuto aperto un tunnel di scarico di dimensioni notevolmente superiori a quello preesistente. Al ricorso il convenuto non ha formulato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
Il primo giudice ha escluso che il tunnel di scarico dell'acqua piovana in questione potesse essere sbarrato con un'inferriata poiché in caso di forte allagamento questa impedirebbe il deflusso dell'acqua e dei materiali trasportati. Egli ha soggiunto che la strada in questione è stata “costruita moltissimi anni fa” e che l'istante doveva essere al corrente dell'eventuale pericolo, ragione per cui sarebbe spettato a quest'ultimo adottare i necessari provvedimenti per evitare il danno. Il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'art. 58 CO giacché, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, lo scarico è di recente costruzione ed è più grande di quello preesistente che non consentiva l'accesso alle pecore.
Ora, che una strada, con le sue parti integranti, sia un'opera ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 CO è pacifico (Brehm, Berner Kommentar, Berna 1990, n. 41 ad art. 58 CO; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, Zurigo 1987, §19 n. 104, sentenza del Tribunale federale 4C.45/2005 del 18 maggio 2005), così come una canalizzazione pubblica o un impianto di regolazione dell'acqua (ZBJV 1984 pag. 286; Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II Neuchâtel 1984, pag. 569). La difettosità di un'opera si determina da un punto di vista oggettivo, secondo l'esperienza della vita nel luogo in cui essa si trova e secondo lo scopo a cui la stessa è reputata servire (DTF 130 III 736 consid. 1.3). Essa si ritiene difettosa quando non garantisce una sicurezza sufficiente, conforme al suo scopo e alla sua funzione, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (DTF 130 III 736 consid. 1.3; Rep. 1993 pag. 135; Brehm, op. cit., n. 65 ad art. 58 CO).
In concreto, l'opera in sé non è difettosa, tant'è che il ricorrente rimprovera all'ente pubblico di aver trascurato provvedimenti necessari a impedire l'accesso di animali. Ora, può invero apparire opinabile la conclusione del primo giudice secondo cui spettava all'istante prendere provvedimenti per evitare l'accesso delle sue pecore nel tunnel di scarico in questione. Resta il fatto che il ricorrente, limitandosi a ribadire la pericolosità dell'opera e a contestare l'impossibilità di predisporre delle misure di sicurezza, non spiega perché il giudizio del primo giudice sarebbe arbitrario. Tanto più che egli non ha dimostrato, come gli incombeva (Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, Basilea 2003, n. 22 ad art. 58 CO), l'esistenza di un difetto della costruzione. Né risulta che vi sia un nesso tra eventuali difetti nell'opera e l'insorgere del danno, tutto ignorandosi sulla dinamica dell'accaduto. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso di assegnare ripetibili allo Stato, che non ha formulato osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 aprile 2006 di RA 1 è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 70.–
b) spese fr. 30.–
fr. 100.–
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria