Incarto n. 16.2005.93
Lugano 10 maggio 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 agosto 2005 presentato da
RI 1 patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 11 luglio 2005 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia nella causa civile inappellabile (inc. n. 413-69/2005) promossa con istanza 14 giugno 2005 da
CO 1 patr. dall' RA 2
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 780.50 oltre interessi a titolo di risarcimento danni e torto morale, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Il 14 giugno 2005 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 780.50. La pretesa trae origine da un'aggressione da lei subita il 17 aprile 2005 dal cane appartenente al convenuto che, non essendo legato al guinzaglio, si sarebbe avventato sul suo cane mordendolo, sicché nel tentativo di difendere il proprio animale anche lei è stata aggredita. In questo frangente essa ha subìto una serie di ematomi alla gamba destra, il danneggiamento della giacca e dei pantaloni della tuta da ginnastica e le ha procurato uno stato ansioso pronunciato. L'importo rivendicato corrisponde a danni materiali per complessivi fr. 280.50 (fr. 108.- di spese veterinarie, fr. 122.50 di spese mediche e fr. 50.- per il danneggiamento degli indumenti) oltre a fr. 500.- rivendicati a titolo di torto morale per lo stato di ansietà pronunciata provocatomi dall'aggressione, per complessivi fr. 780.50. All'udienza del 4 luglio 2004 il convenuto non è comparso.
Con sentenza 11 luglio 2005 il Giudice di pace supplente ha integralmente accolto l'istanza ritenendo che dalla documentazione prodotta dall'istante risulta che questa, unitamente al suo cane, è stata aggredita dal cane del convenuto subendo danni materiali e morali. Egli ha considerato che l'assenza del convenuto alla discussione non gli ha permesso di fornire una qualsiasi prova liberatoria ai sensi dell'art. 56 CO, donde la sua responsabilità quale detentore dell'animale.
Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il primo giudice avrebbe fissato l'udienza di discussione solo quattro giorni dopo la scadenza del periodo di giacenza della raccomandata contenente la citazione, contravvenendo così all'art. 293 cpv. 2 CPC. Egli contestata inoltre la rigida applicazione del principio secondo cui la raccomandata si ritiene notificata al settimo giorno di giacenza, ritenuto che egli non poteva attendersi l'avvio di una procedura giudiziaria, per di più avvenuta durante le ferie estive. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver accolto le pretese dell'istante nonostante questa non le abbia provate, in particolare mancando qualsiasi dimostrazione sul fatto che sia stato effettivamente il suo cane a cagionarle i danni lamentati, non potendo a tal fine bastare le semplici allegazioni di parte. Infine egli contesta, siccome non comprovato, il riconoscimento di fr. 50.- per il danneggiamento di indumenti, così come fr. 500.- a titolo di torto morale, non essendone date le premesse.
Nelle sue osservazioni dell'8 settembre 2005, dalle quali deve essere estromessa la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, l'istante postula la reiezione del ricorso.
Quanto al fatto che il primo giudice avrebbe dovuto fissare l'udienza lasciando un lasso di termine di almeno 5 giorni come previsto dall'art. 293 cpv. 2 CPC, la censura si rivela altresì inconsistente giacché trattandosi di un termine d'ordine, da una violazione non deriva nessun tipo di sanzione. Determinante ai fini dell'ossequio del diritto di essere sentito è che la parte sia stata regolarmente citata alla discussione, ciò che in concreto non è neppure in discussione. In concreto spettava semmai al convenuto organizzarsi in modo tale da assicurarsi il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua assenza per vacanze, di modo che egli non può eccepire in questa sede la violazione del suo diritto di essere sentito. Su questo punto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
L'art. 56 cpv. 1 CO prevede la responsabilità del detentore di un animale per il danno da esso cagionato ove non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza. Trattasi di una responsabilità oggettiva che sanziona la violazione di un dovere di diligenza valutato oggettivamente indipendentemente dalla persona del detentore e da una sua eventuale colpa (Thévenoz/Werro, Commmentaire romand du Code des Obligations I, 2003, n. 1 ad art. 56 CO; Brehm, Berner Kommentar, 3ª ed., 2006, n. 4 ad art. 56 CO; Werro, La responsabilité civile, 2005, n. 521; DTF 102 II 232). In questo senso il detentore è responsabile dal momento in cui ha oggettivamente violato il suo dovere di diligenza anche se soggettivamente nessun rimprovero gli può essere mosso. Alla parte lesa incombe l'onere di provare l'esistenza del danno e del nesso di causalità tra il medesimo e l'agire dell'animale, mentre è presunto il nesso di causalità tra questo agire e la violazione del dovere di diligenza da parte del detentore (Thévenoz/Werro, op. cit., n. 4 ad art. 56 CO), il quale può liberarsi dalla sua responsabilità solo se prova di aver assunto tutte le misure necessarie imposte dalle circostanze per evitare l'avverarsi del danno (Thévenoz/Werro, op. cit., n. 16 ad art. 56 CO; Brehm, op. cit., n. 49 segg. CO; DTF 126 III 14; sentenza del Tribunale federale 4C.268/2004), prova liberatoria ammessa con un certo riserbo dalla giurisprudenza che dimostra una certa severità nei confronti del detentore di animali (Brehm, op. cit., n. 52 ad art. 56 CO).
Nella fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la quale l'istante avrebbe sufficientemente comprovato di essere stata aggredita, unitamente al suo cane, dal cane appartenente al convenuto non appare arbitraria. Infatti, sulla base delle prove documentali addotte dall'istante, in particolare il verbale di polizia 27 aprile 2005 (doc. A), i certificati medici 17 e 18 aprile 2005 (doc. B e C) e il certificato veterinario 19 aprile 2005 (doc. D), il giudice di pace poteva ritenere provata tale circostanza. Certo questi documenti sono stati allestiti sulla base delle dichiarazioni dell'istante, tuttavia gli stessi non sono stati contestati dal convenuto, ragione per la quale il primo giudice non aveva motivo di dubitare della loro veridicità (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 78, m. 8). A fronte di queste risultanze il convenuto non ha apportato nessuna prova liberatoria, peraltro problematica ritenuto che il solo fatto di lasciar passeggiare un cane libero in uno spazio aperto al pubblico comporta già di per sé la violazione del dovere generale di sorveglianza e diligenza che si impone al proprietario di un cane e che gli impone l'utilizzo del guinzaglio così come previsto dalle varie legislazioni comunali (alle quali l'art. 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale rinvia, cfr. Werro, op. cit., n. 551). Altrettanto pacifica è l'esistenza di un nesso di causalità tra l'aggressione da parte del cane del convenuto e i danni patiti dall'istante e dal suo cane, visto che rientra nel corso ordinario delle cose che un'aggressione compiuta da un cane di taglia medio grande sia atta a provocare danni (Brehm, op. cit., n. 9 ad art. 56 CO).
Quanto ai danni, che possono essere materiali o il torto morale (Werro, op. cit., n. 527), non può essere considerato arbitrario l'accoglimento della pretesa di fr. 50.- relativa al pagamento degli abiti indossati in quell'occasione, giacché essa corrisponde al costo di una tuta da ginnastica (Werro, op. cit., n. 972).
Altrettanto incensurabile è l'accoglimento della pretesa di fr. 500.- per titolo di torto morale, poiché in caso di lesione corporale ai sensi dell'art. 47 CO, nel cui concetto rientrano non solo quelle fisiche ma anche quelle di natura psichica (Brehm, op. cit., n. 14 ad art. 47 CO) quali ad esempio uno shock psichico (Brehm, op. cit., n. 175 ad art. 47 CO), il giudice può attribuire al danneggiato un'equa indennità pecuniaria, volta a compensare la sofferenza fisica o psichica subita (Werro, op. cit., n. 132 e 1383) a seguito di una lesione di una certa gravità (Werro, op. cit., n. 138). In concreto, considerato l'ampio potere di apprezzamento che compete al giudice in quest'ambito (Werro, op. cit., n. 1272), non può essere considerato arbitrario, ovvero insostenibile, il riconoscimento all'istante di un torto morale quale risarcimento per lo stato di ansietà pronunciata provocatole dall'aggressione subita, e attestato dal certificato medico 18 aprile 2005 (doc. C), che era di una certa gravità.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 9 agosto 2005 di RI 1 è respinto.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.-
b) spese fr. 30.-
fr. 100.-
già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria