Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.03.2006 16.2005.92

Incarto n. 16.2005.92

Lugano 6 marzo 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 luglio 2005 presentato da

RI 1 patr. dallo RA 1

contro

la sentenza 20 luglio 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro (inc. n. DI.2004.1392) promossa con istanza 16 novembre 2004 da

CO 1 patr. dall' avv. __________,

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'418.75 oltre accessori a titolo di

pretese salariali, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Il 7 giugno 2004 CO 1 ha sottoscritto con la società RI 1 un contratto di lavoro in virtù del quale egli è stato assunto quale esperto in contabilità e fiscalità a tempo parziale (20%) dal 1°giugno 2004 con un periodo di prova di quattro mesi. Il rapporto di lavoro si è concluso il 31 agosto 2004 a seguito della disdetta notificata dalla datrice di lavoro. Circa il contenuto delle loro pattuizioni, le parti avevano previsto una media di 8 ore a settimana, variabile a seconda delle esigenze, con una retribuzione di fr. 2'000.- lordi al mese per 13 mensilità, corrispondente ad un salario orario di 62.50 fr. inclusivo di ferie, festività e 13.ma mensilità, con l'impegno assunto dal lavoratore di garantire la sua presenza presso la datrice di lavoro almeno per tre mezze giornate alla settimana.

Con istanza 16 novembre 2004 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 2'418.75 oltre interessi, rivendicati a titolo di ore lavorative effettuate nel periodo di prova e non pagate dal datore di lavoro, oltre a otto ore di lavoro prestate nel mese di maggio 2004, prima della sua assunzione.

La convenuta si è opposta alla pretesa contestando l'interpretazione del contratto fornita dall'istante, le parti non avendo pattuito una durata determinata dell'impiego settimanale del lavoratore ma una media di 8 ore, che essa ha regolarmente remunerato conformandosi agli accordi presi con l'istante e in virtù dei quali a quest'ultimo sarebbero state pagate unicamente le ore effettivamente prestate. Essa ha inoltre contestato la richiesta di pagamento delle due mezze giornate effettuate nel mese di maggio 2004 non trattandosi di prestazioni di lavoro soggette a remunerazione, così come l'assoggettamento di questa pretesa alla procedura in materia di contratto di lavoro e la decorrenza degli interessi di mora.

  1. Con sentenza 20 luglio 2005 il Segretario assessore, basandosi sulle prove documentali, in particolare sul contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 7 giugno 2004 dal quale si evince che il salario mensile di fr. 2'000.- era riferito a una media settimanale di otto ore lavorative, che il dipendente ha superato avendo effettuato un'eccedenza di 30 ore e 42 minuti, senza che la convenuta lo contestasse, ha obbligato quest'ultima a pagare queste ore nella misura rivendicata dal lavoratore. Egli ha altresì accolto la pretesa riferita al pagamento di due mezze giornate effettuate nel mese di maggio 2004, rilevando che anche per queste prestazioni soggette a remunerazione si applicano le norme di procedura che regolano il contratto di lavoro. Donde l'accoglimento integrale dell'istanza.

  2. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 5 agosto 2005 di questa Camera, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l'art. 18 CO, e di aver arbitrariamente valutato le prove documentali, ignorando completamente le risultanze della deposizione di __________ O__________ che ha confermato la sua tesi difensiva secondo la quale le parti avrebbero inteso concludere un contratto di lavoro con retribuzione oraria, ovvero con pagamento al dipendente solo delle ore effettivamente eseguite, ciò che è stato fatto, da qui l'inconsistenza dell'azione promossa dall'ex dipendente. La ricorrente contesta anche il riconoscimento delle due mezze giornate prestate nel mese di maggio 2004 non trattandosi, contrariamente a quanto preteso dal primo giudice, di prestazioni di lavoro tant'è che anche le parti, in particolare l'istante, avevano rinunciato alla loro remunerazione.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

  1. Giusta l¿art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell¿equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l¿arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un¿altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

  2. In concreto, le parti divergono sull'interpretazione del contratto di lavoro che le vincolava. Mentre la convenuta sostiene di aver concluso un contratto di lavoro con remunerazione oraria a dipendenza del quale al lavoratore venivano pagate unicamente le ore effettivamente prestate, quest'ultimo ritiene invece di aver concluso un contratto in virtù del quale egli avrebbe dovuto percepire un salario mensile fisso di fr. 2'000.- per otto ore di lavoro settimanali, mentre le ore effettuate in eccedenza gli sarebbero state pagate a fr. 62.50 l'ora.

Dovendosi interpretare il contenuto di un accordo, va rilevato che la presenza di un testo chiaro non esclude in linea di massima il ricorso ad altri metodi d'interpretazione (Honsell/Vogt/ Wiegand, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3a ed., 2003, n. 25 ad art. 18 CO; Kramer, Berner Kommentar, n. 47 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch, Zürcher Komemntar, n. 368 ad art. 18 CO). Dall'art. 18 cpv. 1 CO si evince infatti che, quand'anche chiaro, il testo di una dichiarazione di volontà non è necessariamente decisivo (Honsell/Vogt/ Wiegand, op. cit., n. 37 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch, op. cit., n. 427 segg. ad art. 18 CO), ritenuto che nonostante la presenza di un testo a prima vista chiaro non si può escludere che esso - tenuto conto delle condizioni del contratto, dello scopo perseguito dalle parti o di altre circostanze - non rifletta esattamente il senso dell'accordo stipulato (DTF 101 II 323 consid. 1). Ne discende che il contenuto di un contratto deve essere stabilito in primo luogo sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 2b; Kramer, op. cit., n. 76 ad art. 18 CO). Quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti, la loro presunta volontà viene determinata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 129 III 118).

Nella fattispecie, la lettera del contratto è apparentemente chiara, in quanto menziona un salario mensile fisso di fr. 2'000.- lordi e un impiego del 20% corrispondente a una durata di circa otto ore settimanali a fr. 62.50 l'ora. Sennonché il contenuto di questa pattuizione scritta è stato smentito da __________ O__________ che ha fornito indicazioni diverse circa la reale volontà delle parti al momento della conclusione del contratto. Secondo il teste, prima di stipulare il contratto scritto, tra le parti vi è stato un incontro durante il quale era stato detto e stabilito che la persona doveva essere retribuita a ore e per sue esigenze personali era stata stabilita una media di ore di lavoro con una retribuzione di fr. 2'000.- mensili¿¿¿Le ore lavorate in più o in meno rispetto ai fr. 2'000.- ricevuti venivano compensate alla fine dell'anno con la tredicesima¿¿¿. Durante le ferie aziendali o richieste e ottenute dal dipendente non maturava salario poiché egli non lavorava. Anche questo fatto era stato discusso e deciso nel colloquio iniziale¿¿ Quanto versato all'istante corrisponde a quanto lui ha lavorato ed a quanto pattuito (cfr. verbale 3 febbraio 2005). Questa deposizione, che l'istante non ha contestato e non ha neppure preteso non corrispondere al vero, avvalora la tesi di parte convenuta secondo la quale il lavoratore era remunerato a ore, di modo che, avendo quest'ultimo effettuato 101 ore e 6 minuti alla tariffa stabilita di fr. 62.50 all'ora, il totale di sua spettanza ammonta a fr. 6'318.75 lordi. E siccome la convenuta ha versato il salario solamente per fr. 6'000.- lordi (cfr. doc. 2¿4), ne risulta un saldo residuo di fr. 318.75 lordi a favore dell'istante. Su questo punto il ricorso, che ha evidenziato l'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, deve essere accolto.

  1. Per quanto attiene alla richiesta di pagamento delle due mezze giornate effettuate dall'istante prima della sua assunzione (8 ore per un corrispettivo di fr. 500.-), a ragione il primo giudice ha applicato la procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro (art. 416 segg. CPC) giacché si tratta indubbiamente di un'azione sorta nell'ambito di una controversia derivante dal rapporto di lavoro che vincolava le parti (art. 343 CO; Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.14 ad art. 343 CO), tant'è che l'istante ha fatto valere la pretesa in discussione a titolo di salario (cfr. istanza, Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. ad art. 417, n. 564). In merito alla legittimità della richiesta di pagamento, è vero che __________ O__________ ha confermato che per queste ore non era stata concordata o discussa alcuna retribuzione¿.. poiché non erano ore effettive di lavoro (cfr. verbale 3 febbraio 2005), tuttavia la conclusione del primo giudice non appare arbitraria tanto più che la dottrina ammette il principio della remunerazione dell'attività svolta dal lavoratore anche prima della sua assunzione (Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed., 2006, n. 7 ad art. 320 CO), indipendentemente dalle effettive mansioni svolte in quel frangente. Il principio del carattere oneroso delle prestazioni del lavoratore è peraltro espressamente previsto all'art. 320 cpv. 2 CO, di modo che l'istante può rivendicare il pagamento di queste prestazioni, pari a fr. 500.- lordi, ai quali egli non ha potuto validamente rinunciare ostandovi l'art. 341 CO che esclude una rinuncia unilaterale al salario da parte del lavoratore, nel senso che una rinuncia al salario ai sensi dell'art. 115 CO invocato dalla ricorrente, sarebbe ipotizzabile unicamente in caso di reciproche concessioni (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.14 ad art. 341 CO), ciò che non è il caso in concreto.

  2. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere accolto.

Accogliendo, ancorché parzialmente, il ricorso e ricorrendo i presupposti d¿applicazione dell¿art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo di fr. 818.75 lordi oltre agli interessi del 5% dal 31 agosto 2004, data di esigibilità del credito dell'istante i salari essendo sempre stati corrisposti a quest'ultimo prima della fine del mese (doc. 2¿4), ciò che rende superflua una formale messa in mora (cfr. art. 102 cpv. 2 CO).

  1. Non si prelevano tasse né spese (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Quanto alle ripetibili, l'istante, soccombente nella misura dei 2/3, è tenuta a rifondere alla convenuta una ridotta indennità per entrambe le sedi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 17 ad art. 148).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l¿art. 417 lett. e CPC

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 2 agosto 2005 di RI 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 20 luglio 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. L'istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza RI 1 è condannata a versare a CO 1 l'importo di fr. 818.75 lordi, da dedursi gli oneri sociali, oltre agli interessi del 5% dal 31 agosto 2004.

  1. Non si prelevano né tasse né spese. L'istante verserà alla convenuta fr. 300.- a titolo di ripetibili parziali.

II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie. CO 1 verserà alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d¿appello

La presidente La segretaria

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