Incarto n. 16.2005.89
Lugano 22 giugno 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 luglio 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 27 giugno 2005 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Città nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.37) promossa con istanza 20 agosto 2003 da
CO 1 patr. dallo RA 1 Gordola
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'231.95 oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal giudice che ha invece respinto la pretesa di fr. 3'931.20, in seguito ridotta a fr. 2'030.-, fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Nel mese di maggio 2002 la CO 1 ha ricevuto un nuovo incarico per la posa di ponteggi sulla part. 1587 RFD __________, installazione rimossa nel mese di febbraio 2003 con conseguente notifica della fattura 6 febbraio 2003 sulla quale rimane un saldo scoperto di fr. 2'025.80.
Con istanza 20 agosto 2003 la CO 1 ha convenuto la RI 1 SA davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 4'231.95. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ritenendola ingiustificata, con particolare riferimento alle misurazioni effettuate, eccessive sia per le altezze, larghezze e lunghezze, e non conforme alle pattuizioni, l'offerta 29 gennaio 2002 dovendo essere riferita a tre stabili (part. 5819, 5820 e 1587) e non solo ai primi due come preteso dall'istante, la quale ha pure fatturato prestazioni non concordate. Essa ha da parte sua fatto valere una pretesa riconvenzionale di fr. 3'931.20, poi ridotti a fr. 2'030.-, a titolo di mercede pagata in eccedenza.
Con sentenza 27 giugno 2005 il Segretario assessore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto misto con elementi dell'appalto e della locazione, non ha ritenuto comprese nell'offerta 29 gennaio 2002 della ditta istante le prestazioni per la posa dei ponteggi nella casa C (part. 1587 RFD __________). Egli ha così riconosciuto a quest'ultima il diritto al pagamento di fr. 3'602.50 a saldo delle sue fatture, importo limitatamente al quale ha accolto l'istanza. In particolare il primo giudice ha riconosciuto alla ditta istante gli importi esposti a titolo di noleggio dei ponteggi per le tre case siccome calcolati sulla base del costo unitario pattuito dalle parti e per una durata non contestata dalla convenuta. Per quanto attiene alle altre prestazioni, il segretario assessore ha riconosciuto la correttezza di tutte le poste fatturate dall'istante, salvo l'importo di fr. 585.- relativo a 9 ore di lavoro per lo spostamento del materiale al luogo di carico che non risultano essere state concordate con la convenuta, alla quale il primo giudice addebita in sostanza un comportamento contrario al principio della buona fede per aver contestato le pretese avversarie, con particolare riferimento alle misure esposte, solo in sede giudiziaria, ossia allorquando i ponteggi erano già stati rimossi e il terreno attorno alle case sistemato, rendendo così praticamente impossibile all'istante la prova della correttezza delle misurazioni fatturate. Accertato il parziale benfondato delle pretese dell'istante, il primo giudice ha respinto la domanda riconvenzionale della convenuta intesa alla restituzione di eccedenze pagate alla ditta istante.
Con il presente tempestivo gravame RI 1 SA è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver ritenuto provate le pretese di parte istante nonostante questa non abbia fornito nessuna prova a sostegno delle stesse, contravvenendo così all'art. 8 CC.
Con osservazioni 12 settembre 2005 l'istante ha concluso per la reiezione del ricorso.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
In concreto, litigiosa non è l'esistenza di un contratto tra le parti, bensÌ l'effettiva esecuzione di tutte le opere fatturate dall'istante e in particolare la determinazione della mercede di sua spettanza.
Tale prova può essere fornita con uno qualsiasi dei mezzi di prova previsti dal codice di rito, o anche mediante la valutazione, secondi i canoni della buona fede, del comportamento preprocessuale e processuale del committente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. ad art. 90 m. 88; II CCA sentenza 12.2004.193 del 7 settembre 2005). In questo senso viene attribuito valore probatorio – nel senso di un'implicita, sostanziale ammissione della pretesa per mercedi – al comportamento di quel committente che nella fase preprocessuale non adduce sostanziali contestazioni della fatturazione dell'imprenditore, o addirittura, come nel caso concreto, paga degli acconti sulla base dei conteggi di quest'ultimo salvo poi esigere durante la causa che egli dimostri il compimento e il valore di ogni e qualsiasi sua prestazione (sentenza del Tribunale federale 4C.348/2005).
Proprio la preminenza del principio dell'affidamento, valido anche in ambito processuale, preclude infatti al committente la possibilità di revocare in dubbio senza motivazione oggettiva, ovvero con finalità unicamente defatigatorie, circostanze attinenti la quantificazione della mercede dell'appaltatore che risultavano acquisite prima dell'avvio della causa. Non può, infatti, essere tutelato il comportamento di quel committente che dapprima poco o nulla eccepisce in merito alla fatturazione dell'appaltatore, e che solo in causa chiede la verifica di ogni elemento costitutivo della pretesa del fornitore d'opera (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90 m. 42; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. ad art. 90 m. 83 e 88).
Segnatamente, per quel che riguarda il contenuto dell'offerta 29 gennaio 2002, non può essere considerata arbitraria l'interpretazione del primo giudice secondo cui questa era riferita solo alle prime due case, poiché basata sulle indicazioni fornite dalla convenuta medesima in calce a questo documento, ove il suo rappresentante menziona unicamente le prime due case (case A + B), ritenuto che quella fornita dalla ricorrente secondo la quale questa menzione era da intendersi solo dal punto di vista temporale, costituisce semplicemente una diversa interpretazione a lei più favorevole ma non sufficiente a fondare una censura di arbitrio.
Quanto alle misure fatturate dall'istante, la contestazione della convenuta è stata sollevata per la prima volta con la risposta di causa del 26 settembre 2003, ovvero oltre un anno dopo l'emissione della prima fattura e a distanza di otto mesi dalla notifica della seconda fattura. Inoltre neppure al ricevimento dei dettagli delle misure effettuate dalla ditta istante di cui ai suoi scritti 22 marzo e 13 maggio 2002 (dettagli sicuramente noti alla convenuta tant'è che è stata lei stessa a produrli in causa [doc. 8]), con relative richieste di acconti (doc. L) debitamente onorati dalla convenuta, quest'ultima ha ritenuto di dover puntualizzare la sua posizione mettendo in discussione le misurazioni proposte, ciò che nemmeno ha fatto al ricevimento dei solleciti di pagamento 20 novembre, 13 e 20 dicembre 2002 (doc. F) e della situazione finale 6 febbraio 2003 (doc. 1). La convenuta non ha quindi mai contestato prima dell'inizio della causa la pretesa dell'istante, tantomeno le misure applicate, lo scritto 24 gennaio 2003 (doc. 16) al quale fa riferimento e che non è stato prodotto agli atti, sembra concernere altre problematiche ma non espressamente il problema delle misure. In circostanze del genere, la convenuta ha impedito all'istante, una volta rimossi i ponteggi e ripristinato il terreno adiacente le case, di dimostrare la correttezza delle stesse. Al riguardo, __________, al quale fa riferimento la ricorrente, avrebbe tutt'al più potuto confermare il contenuto delle fatture, ma non le misure dei ponteggi.
Alla luce di questo comportamento preprocessuale e processuale della convenuta, valutato secondo i canoni della buona fede, non può essere censurato il giudizio impugnato che ha ritenuto adempiuto da parte dell'istante l'onere della prova che le competeva ai sensi dell'art. 8 CC e che ha quindi accolto, ancorché in misura parziale, le sue pretese.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv.
1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 19 luglio 2005 di RI 1 SA è respinto.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese fr. 50.- fr. 350.-
già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria