Incarto n. 16.2005.41
Lugano 7 dicembre 2005/bd
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 aprile 2005 presentato nella forma dell'appello da
RI 1
contro
la sentenza 12 aprile 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. DI.2004.66) promossa con istanza 28 giugno 2004 nei confronti della
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'111.65 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda respinta del giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Il 12 febbraio 2004 RI 1 si è rivolta all'Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi evidenziando questa disparità di trattamento a livello salariale e postulando la condanna della CO 1 al pagamento di fr. 9'643.55 lordi rivendicati quale differenza di salario tra lo stipendio da lei percepito e quello versato a __________ __________ dal 1° maggio 2002 al 30 giugno 2003, pretesa alla quale la ex datrice di lavoro si è opposta con conseguente fallimento del tentativo di conciliazione del verbale 26 aprile 2004.
Con istanza 30 giugno 2004 RI 1 ha quindi convenuto CO 1 al Pretore del Distretto di Riviera chiedendo il pagamento di fr. 3'611.65 quale differenza di salario tra quanto versato al collega __________ __________ e quanto da lei percepito durante il rapporto lavorativo, oltre a una pretesa di risarcimento danni di fr. 2'500.- corrispondente alle spese di patrocinio preprocessuale, per un totale di fr. 6'111.65. La convenuta si è opposta all'istanza contestando la pretesa disparità di trattamento.
Con sentenza 12 aprile 2005 il Segretario assessore ha respinto l'istanza non avendo l'istante reso verosimile che la differenza di salario percepita dal collega era da ricondurre a un caso di discriminazione salariale dovuta al sesso, sia perché non vi era una differenza sostanziale tra i due salari, il salario dell'istante essendo solo leggermente inferiore a quello del collega, sia perché dagli atti non è emerso alcun indizio dal quale poter dedurre che la minima differenza di salario era da ricondurre al sesso dell'istante, i maggiori scatti (unica diffidenza a livello salariale, entrambi i colleghi essendo stati inseriti nella classe 17) riconosciuti a __________ __________ essendo giustificati dall'anzianità di servizio, dalla sua età, maggiore rispetto a quella dell'istante, e dai criteri direzionali diversi, la loro assunzione essendo avvenuta in periodi differenti.
Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio rimproverando al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, con particolare riferimento all'accertamento secondo il quale il suo salario era solo leggermente inferiore (meno del 20%) rispetto a quello del collega, e al fatto che quest'ultimo godesse di una maggiore esperienza lavorativa alle dipendenze della convenuta.
Con scritto 12 maggio 2005 la convenuta ha rinunciato a formulare osservazioni.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
L'art. 3 della Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) vieta la discriminazione tra lavoratori e lavoratrici nell'assunzione, nell'attribuzione dei compiti nell'assetto delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nel licenziamento (DTF 126 II 217 consid. 4b; 125 I 71 consid. 2a; 125 II 385 consid. 3a). Il divieto di discriminazione è incondizionato e di regola uomo e donna hanno diritto a uno stipendio uguale per un lavoro di valore uguale, riservata l'esistenza di un motivo oggettivo giustificante una differenza di stipendio (DTF 127 III 207 consid. 4 a pag. 215). Secondo l'art. 6 LPar l'esistenza di una discriminazione è presunta se la persona che se ne prevale la rende verosimile. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, detta presunzione nasce già a partire dal momento in cui è dimostrato che impiegati di sesso opposto, pur occupando all'interno della stessa struttura di lavoro una posizione simile con mansioni comparabili, beneficiano di un trattamento salariale diverso (DTF 127 III 207 consid. 3b; 125 III 368 consid. 4; 125 II 541 consid. 6a e 6b; 125 I 71 consid. 4a). L'esistenza o l'assenza di discriminazione, che dipende da questioni tanto di fatto che di diritto, non può essere provata in modo assoluto.
La norma alleggerisce l'onere della prova di una discriminazione a motivo del sesso, nel senso che la parte richiedente può limitarsi a rendere verosimile l'esistenza di una discriminazione. Se ciò è il caso, l'onere della prova è rovesciato e spetta allora al datore di lavoro stabilire l'inesistenza della discriminazione (DTF 127 III 207 consid. 3 a pag. 212-213; Messaggio del Consiglio federale FF 1993 I 1215/126; Bigler-Eggenberger/Kaufmann, Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, 1997, n. 57, 58 e 64 ad art. 6 LPar). L'esistenza di una differenza salariale tra lavoratori non fa apparire come probabile una discriminazione fondata sul sesso. Per contro, quando lavoratori di sesso opposto hanno nell'azienda una posizione paragonabile con compiti e remunerazioni paragonabili, ma stipendi diversi, si presume che in caso di differenza retributiva questa sia di natura sessista, con la conseguenza che il datore di lavoro deve provare l'assenza di discriminazione (DTF 125 III 368 consid. 4 pag. 372; 125 II 541 consid. 6°/6b pag. 550; 125 I 71 consid. 4 a pag. 82). Qualora il datore di lavoro non porti tale prova, l'azione dell'istante deve essere accolta, senza che sia ancora necessario stabilire se nell'azienda esista una politica del personale sessista (II CCA sentenza 12.2003.123 del 1° marzo 2005).
8.Nella fattispecie la conclusione del primo giudice secondo la quale l'istante non ha reso verosimile l'esistenza di una discriminazione fondata sul sesso, non è arbitraria poiché trova sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie. Dalle stesse è infatti emerso che la differenza di trattamento a livello salariale tra l'istante e il collega era fondata su criteri oggettivi, quali l'età di quest'ultimo (54 anni rispetto ai 40 anni dell'istante) e la sua esperienza alle dipendenze della convenuta. A questo proposito, l'allegazione della ricorrente secondo la quale i due avrebbe iniziato a lavorare contemporaneamente, ovvero già dal novembre 2000 sulla base di un piano occupazionale, non può essere considerata, siccome proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale, ovvero in contrasto con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, anche nei procedimenti retti dalla massima inquisitoria sociale, come in concreto (NRCP 2004 pag. 131). Essa non trova del resto alcun riscontro negli atti, già per il fatto nell'istanza l'interessata ha situato al 1° maggio 2002 l'inizio della sua attività e quindi più di un anno dopo il collega, che aveva iniziato a lavorare nel 2001 (cfr. deposizione testimoniale __________ __________, verbale 29 settembre 2004). I due criteri oggettivi sopra evidenziati, con particolare riferimento a quello dell'anzianità di servizio che – di regola – è quello pertinente per differenziare entro certi limiti la retribuzione dei dipendenti (cfr. sentenza del tribunale federale 2A.120/2003 del 10 luglio 2003), bastano per non ritenere discriminatoria dal profilo della legge sulla parità dei sessi, la differenza di salario percepito dai due collaboratori.
9.Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove documentali effettuata dal primo giudice entro i limiti dell'ampio potere di apprezzamento che gli compete in quest'ambito (cfr. Bigler-Eggenberger/ Kauf-mann, n. 24 ad art. 5 LPar) e che già di per sé limita le possibilità di intervento di questa Camera, deve essere respinto.
Alla controparte, che ha espressamente rinunciato a formulare osservazioni al ricorso, non vengono assegnate ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e) CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione di RI 1 è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione:
-.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria