Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.10.2005 16.2005.22

Incarto n. 16.2005.22

Lugano 13 ottobre 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 marzo 2005 presentato da

RI 1 patr. dallo RA 1

contro

la sentenza 2 marzo 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. 80a704/OSM) promossa con istanza 17 maggio 2004 da

CO 1 rappr. dal RA 2

con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 817.75

oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2001 a titolo di pretese salariali, domanda accolta

dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 17 maggio 2004 CO 1 ha convenuto davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano la RI 1, alle dipendenze della quale ha lavorato in qualità di venditrice dal 1° novembre 2000 al 30 settembre 2001 con un salario orario di fr. 17.-, per ottenere il pagamento di fr. 817.75 lordi rivendicati quale indennità per le vacanze non godute, oltre a fr. 100.- che la datrice di lavoro avrebbe indebitamente trattenuto dal salario del mese di settembre 2001 per un ammanco di cassa addebitato alla lavoratrice. La convenuta è rimasta silente, non essendosi presentata alla discussione dell'istanza.

  2. Con sentenza 2 marzo 2005 il Giudice di pace, accertato che la lavoratrice ha ossequiato l'art. 321b CO consegnando alla datrice di lavoro i tabulati di cassa mentre quest'ultima non ha provato nessuna negligenza a carico dell'istante in relazione all'ammanco di cassa di fr. 100, ha condannato la convenuta alla restituzione di detto importo. Per la pretesa relativa al pagamento delle vacanze non godute, in assenza di un contratto scritto e non risultando dai conteggi salariali nessuna trattenuta a questo titolo, il giudice di pace ha condannato la convenuta al pagamento delle vacanze non godute dalla lavoratrice durante il periodo di lavoro, con conseguente integrale accoglimento dell'istanza.

  3. Con il presente tempestivo gravame RI 1è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente si duole innanzi tutto della violazione dell'art. 86 CPC da parte del giudice, per il fatto che questi l'avrebbe condannata ad effettuare un pagamento all'istante mentre quest'ultima nel suo allegato introduttivo avrebbe postulato la sua condanna al pagamento del medesimo importo al sindacato che la rappresentava in quel frangente. Nel merito, essa rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato l'art. 321b CO per non aver ritenuto che la lavoratrice ha violato tale norma non verificando l'esattezza dei tabulati di cassa consegnati alla datrice di lavoro, con conseguente obbligo per quest'ultima di risarcire il danno di fr. 100.- così cagionato. La ricorrente rimprovera inoltre al giudice di pace di aver violato il principio di cosa giudicata per essersi pronunciato sulla domanda dell'istante nonostante questa Camera in una precedente decisione l'avesse definitivamente respinta. Essa contesta infine il riconoscimento all'istante di un importo a titolo di ripetibili nonostante la stessa non abbia sostenuto spese legali

Con osservazioni 29 marzo 2005 la controparte ha postulato la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

  2. Il problema della legittimazione alla rappresentanza processuale dell'istante a opera del sindacato __________ (ora __________) è superato dalla produzione in questa sede della procura sottoscritta dall'istante.

  3. Per quanto attiene alla pretesa violazione dell'art. 86 CPC, è vero che nella sua istanza la lavoratrice ha postulato il pagamento delle sue pretese salariali al sindacato che la patrocinava e non al lei medesima, tuttavia è indubbio che trattasi di una svista manifesta poiché dalla prima pagina dell'atto e dal suo contenuto si evince chiaramente che creditrice delle pretese è la lavoratrice alla quale il primo giudice si è correttamente rivolto nel dispositivo della sua sentenza. Il fatto per il primo giudice di aver correttamente riconosciuto alla lavoratrice e non al suo rappresentante l'importo da questa rivendicato in causa, non può pertanto essere censurato pena un eccesso di formalismo vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost. (sentenza del Tribunale federale 2P.89/2003 del 7 novembre 2003).

  4. L’eccezione di cosa giudicata sollevata dalla ricorrente con riferimento al precedente giudizio di questa Camera, a prescindere dalla sua ricevibilità in quanto sollevata per la prima volta in questa sede ricorsuale e quindi in contrasto con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuove eccezioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 98, n. 200 e 201), è manifestamente infondata e ai limiti del temerario. Infatti, nella sentenza 13 aprile 2004 questa Camera non si è pronunciata sul merito della lite che oppone le parti ma ha respinto l'istanza per motivi formali sollevati dalla stessa ricorrente. Certo, il dispositivo I.1. di quella sentenza respinge l'istanza della lavoratrice, tuttavia lo stesso deve essere inteso alla luce dei considerandi della sentenza (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 109, m. 4), dai quali si evince chiaramente che la reiezione dell'istanza era da ricondurre a motivi di pura natura formale senza che questa Camera abbia esaminato il merito della lite, ciò che basta per negare l'eccezione di cosa giudicata (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 98, m. 7).

  5. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto giustificata la trattenuta di fr. 100.- effettuata sul salario del mese di settembre 2001 sulla base dell'art. 321e CO. Secondo questo disposto il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro, ritenuto che spetta a quest'ultimo provare il danno, la violazione degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, come pure l'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due elementi (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 4 ad art. 321e CO), mentre al lavoratore incombe l'onere di provare l’assenza di ogni colpa (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.13 ad art. 321e CO). Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente dalle risultanze istruttorie non è emerso nessun indizio che permetta di addebitare una qualsiasi responsabilità alla lavoratrice per l'ammanco di cassa patito dalla datrice di lavoro. In particolare, come correttamente concluso dal primo giudice, la convenuta non ha dimostrato la violazione da parte dell'istante dell'art. 321b CO, che impone al lavoratore l'obbligo di presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve da terzi nell'ambito della sua attività professionale, impegno al quale l'istante ha fatto fronte consegnando alla convenuta i tabulati di cassa. A proposito di questi documenti, spettava alla convenuta provare che nelle direttive di lavoro impartite alla lavoratrice vi era anche quella della verifica della correttezza dei medesimi, circostanza neppure allegata dalla convenuta, assente alla discussione dell'istanza.

  6. Pure infondata è la censura relativa al riconoscimento alla parte istante di una somma a titolo di indennità. Infatti, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, anche la parte non patrocinata da un legale ha diritto a un'indennità, segnatamente volta a compensare almeno gli inconvenienti e il dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 150, m. 10; DTF 113 Ib 353).

  7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

  8. A dipendenza dell'esito del gravame può rimanere irrisolta la questione relativa alla legittimazione alla rappresentanza processuale ad opera del lic. iur. __________ __________, dubbia a dipendenza della decorrenza del termine massimo di quattro anni per l'iscrizione nell'elenco dei praticanti, avvenuta il 12 dicembre 2000 (cfr. art. 5 LAvv).

  9. L'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro.

Non si prelevano quindi tasse né spese, mentre alla parte istante deve essere riconosciuta un'indennità anche per questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 14 marzo 2005 di RI 1è respinto.

  2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese mentre la ricorrente verserà alla controparte fr. 100.- quale indennità per questa sede.

  3. Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

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