Incarto n. 16.2004.80
Lugano 11 luglio 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 settembre 2004 presentato da
RI 1 patr. dallo PA 1
contro
la sentenza 1° settembre 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.155) promossa con istanza 29 aprile 2003 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’638.60 oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UE di Walchwil, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 29 aprile 2003 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 3’638.60 oltre accessori, rivendicati a saldo dello scoperto per l'utilizzo della carta VISA Gold n. __________ di cui egli era titolare. Il convenuto si è opposto alla pretesa eccependo innanzi tutto la validità della clausola di proroga di foro di cui all'art. 7 delle Condizioni generali per la carta di credito, ovvero la competenza territoriale della Pretura di Lugano, a suo dire non data, trattandosi di una vertenza derivante da un contratto tra consumatore finale e fornitore e per la quale l'art. 22 cpv. 1 lett. b Lforo stabilisce la competenza del giudice del domicilio del convenuto. Egli, con riferimento al tipo di vertenza che oppone le parti, ha eccepito inoltre la mancata conciliazione dinanzi all'apposito Ufficio di conciliazione ai sensi dell'art. 418a CPC. Nel merito egli ha riconosciuto la pretesa limitatamente all'importo di fr. 1'086.40, contestando la differenza poiché riferita a spese erroneamente addebitategli dall'istante, con particolare riferimento a quelle successive al 21 aprile 2001, data per la quale egli ha disdetto il contratto restituendo all'istituto la carta di credito.
Con sentenza 1° settembre 2004 il Segretario assessore, accertata la sua competenza territoriale e respinta l'eccezione sollevata dal convenuto secondo la quale l'istante avrebbe dovuto preventivamente adire l'Ufficio di conciliazione, ha integralmente accolto l’istanza ritenendo tardive e infondate le contestazioni del convenuto circa gli importi addebitatigli dall'istante.
Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente ripropone le proprie contestazioni in merito alla carenza di competenza territoriale del giudice adito, e alla mancata conciliazione dinanzi all'apposito Ufficio di conciliazione. Per quanto attiene al merito egli rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, accogliendo integralmente le pretese di parte istante, in specie quelle riferite agli addebiti successivi al 21 aprile 2001, nonostante quest'ultima non abbia contestata la validità della disdetta dallo stesso notificata quel giorno medesimo e non abbia neppure provato di avergli inviato tutti i conteggi sui quali basa le sue pretese. In questa sede ricorsuale il ricorrente riconosce la pretesa avversaria limitatamente all'importo di fr. 1'843.25.
Con osservazioni 8 novembre 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.
Con riferimento ai requisiti formali di una proroga di foro sottoscritta prima del 1° gennaio 2001, la giurisprudenza esige la forma scritta e l'evidenziazione della clausola nel contesto del contratto (Spühler/Tenchio/Infanger, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessrecht, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, 2001, n. 12 ad art. 39; DTF 118 Ia 297). Qualora, come nel caso di specie, la proroga di foro è contenuta nelle condizioni generali predisposte da uno dei contraenti (doc. B), il requisito della forma scritta è ossequiato se il contratto sottoscritto dalle parti contiene un richiamo espresso alle condizioni generali (Rep. 1994 n. 83), ciò che è il caso in concreto, il contratto in questione facendo esplicito riferimento alle condizioni generali, confermando espressamente, prima della firma del contratto, che questi ne ha preso conoscenza (cfr. doc. A). La clausola di proroga di foro è inoltre evidenziata in grassetto nel testo delle condizioni generali della carta di credito e il suo contenuto è chiaro, ciò che è conforme alla giurisprudenza sopra menzionata che esige l'espressione chiara e in forma scritta della volontà delle parti di aderire alla clausola attributiva di competenza (sentenza del Tribunale federale 4C.5/2005 del 13 maggio 2005). La deroga alla garanzia costituzionale del foro del domicilio è di conseguenza stata validamente accettata dal ricorrente, donde la competenza della Pretura di Lugano, rispettivamente l'infondatezza della censura ricorsuale. Altrettanto infondato è l'addebito mosso al primo giudice di aver violato l'art. 100 CPC per non essersi espresso sull'eccezione di incompetenza mediante decreto, ritenuto che egli non ha limitato il proprio giudizio alla verifica di questo presupposto processuale ma si è espresso anche nel merito, ciò che poteva fare solo mediante una sentenza.
Pure infondata è la censura secondo la quale il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare irricevibile l'istanza non avendo la parte istante adito il competente Ufficio di conciliazione ai sensi dell'art. 418a CPC. Scopo di questa normativa, imposta ai Cantoni con l'entrata in vigore dell’art. 31sexies Cost il 14 giugno 1981, è quello di introdurre una via semplice e gratuita che permetta al consumatore di far valere le proprie ragioni prima di affrontare una vertenza giudiziaria. L’individuazione delle vertenze per le quali è necessario esperire tale procedura di conciliazione dipende sia dalla natura del rapporto messo in atto dalle parti e nell’ambito del quale è sorta la lite, sia dal concetto di consumatore finale e fornitore. Su entrambi i temi la dottrina e la giurisprudenza sono univoche: il contratto base - sia esso espressamente regolato dal Codice delle obbligazioni o no - può avere per oggetto la fornitura di merce o di servizi o di entrambe le cose (Rhinow, Commentaire de la Constitution fédérale, vol. II, n. 92 ad art. 31 sexies), e deve essere stato concluso tra un consumatore finale, ovvero una persona che ha acquistato la merce, il capitale o il servizio per soddisfare le sue esigenze personali o della sua famiglia, escluse quelle dipendenti dalla sua attività professionale o commerciale, e un fornitore inteso quale persona che offre, sotto una qualsiasi forma, un bene negoziabile (Rhinow, op. cit., n. 93 ad art. 31sexies). Nella definizione dei contratti tra consumatori finali e fornitori rientrano quindi unicamente i contratti mediante i quali il fornitore si impegna, nell'ambito della sua attività professionale, a fornire una prestazione materiale e/o personale (cfr. SJZ 1989 pag. 16). Nella fattispecie il contratto di carta di credito concluso dalle parti non rientra in questa definizione poiché mediante il medesimo la banca non fornisce nessuna prestazione materiale o personale ma si limita a concedere al titolare della carta la possibilità di acquistare beni o servizi senza dover utilizzare denaro contante (Giger, Kreditkartensysteme, 1985, pag. 86, 146, 171). Ne discende che la vertenza che oppone le parti non rientra tra quelle che devono essere sottoposte alla preventiva procedura di conciliazione ai sensi dell’art. 418a CPC. La relativa censura ricorsuale si rileva pertanto infondata.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla. In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l'esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In concreto, a sostegno della sua pretesa relativa a un credito residuo di sua spettanza pari a fr. 3'638.60, l'istante ha prodotto diversi estratti conto che il convenuto non ha contestato in forma scritta nel termine di 30 giorni. La mancata contestazione, secondo quanto pattuito contrattualmente dalle parti, equivale ad approvazione dei conteggi (cfr. clausola n. 4 doc. B), ciò che di per sé già basterebbe per concludere alla fondatezza della pretesa di parte istante. Il tema della pretesa mancata ricezione da parte del convenuto di tutti i conteggi allestiti dall'istante può in concreto rimanere irrisolto, ritenuto che in ogni caso egli conferma di aver ricevuto il conteggio 6 settembre 2001 dal quale risulta un saldo a favore dell'istante di fr. 3'708.10, che non è stato contestato nelle debite forme, come ammesso dal ricorrente. Sugli addebiti successivi al 21 aprile 2001, data per la quale il convenuto ha notificato la disdetta del contratto (doc. H) - sulla cui validità non torna conto soffermarsi vista l'irrilevanza della questione ai fini del giudizio - va rilevato che essi si riferiscono tutti a prestazioni che il convenuto ha ottenuto da Csi compuserve CH (cfr. conteggio 6 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 6 settembre 2001 prodotti in edizione dall'istante). Il ricorrente non ha contestato di aver stipulato contratti con questa ditta e in ogni caso non ha dimostrato di averli disdetti contestualmente alla carta VISA, e ciò nonostante sia stato in tal senso sollecitato dall'istante (doc. N e P), e nonostante il chiaro tenore del contratto secondo il quale la carta ha solo la funzione di mezzo di pagamento senza contanti. La Banca non si assume alcuna responsabilità per operazioni concluse a fronte della carta ritenuto che per qualsiasi controversia o reclamo concernente merce o servizi, come pure per esercitare qualsiasi diritto al riguardo, il Titolare deve pertanto rivolgersi esclusivamente agli esercenti fermo restando che la sussistenza di tali controversie non sospende l'obbligo del Titolare di pagare alla Banca i relativi importi inclusi nell'estratto (cfr. clausola n. 3 doc. B). Ne discende che la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal primo giudice, con particolare riferimento alle prove documentali agli atti che confermano la fondatezza della pretesa di parte istante anche con riferimento alla richiesta di pagamento degli interessi di mora suffragata dalla clausola n. 8 delle condizioni generali di cui al doc. B, non può essere considerata arbitraria, ovvero insostenibile.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve essere respinto.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 22 settembre 2004 di RI 1 è respinto.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 160.-
b) spese fr. 40.-
fr. 200.-
già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a valere quale indennità per questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria