Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.05.2005 16.2004.78

Incarto n. 16.2004.78

Lugano 19 maggio 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 20 settembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 13 settembre 2004 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.31) promossa con istanza 13 luglio 2004 da

CO 1

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’137.55 oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 13 luglio 2004 __________, agendo in virtù di una cessione di credito sottoscritta il 3 dicembre 2003 dalla società ________________________________________. di __________, alla quale __________ SA di __________ aveva chiesto, il 4 settembre 2002, il rilascio di una carta di credito aziendale, ha convenuto RI 1 RI 1, dipendente della __________, davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il pagamento di fr. 3’137.55 oltre accessori, rivendicati a saldo dello scoperto per l’utilizzo della menzionata carta di credito;

che con sentenza 13 settembre 2004 il Segretario assessore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione prodotta e alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravameRI 1 è insorto contro il predetto giudizio; egli contesta la pretesa avversaria avendo disdetto il contratto sottoscritto con l'istante e non ritenendosi quindi responsabile del successivo utilizzo della carta di credito rilasciata da quest'ultima;

che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che come espressamente riconosciuto dall'istante, la carta di credito di cui era titolare il convenuto era stata richiesta dalla sua datrice di lavoro, __________ __________, dovendo essere utilizzata dal dipendente nell’ambito delle proprie mansioni professionali e meglio per la copertura spese viaggio, pasti fuori domicilio (cfr. istanza);

che sottoscrivendo la domanda di rilascio della carta di credito aziendale, il convenuto ha accettato di costituirsi debitore solidale con la sua datrice di lavoro per ogni debito risultante dall’uso della stessa (cfr. art. 16 delle condizioni generali, doc. C);

che simile clausola, con la quale si rende responsabile per lo scoperto risultante dall'utilizzo di una carta aziendale non solo l'azienda ma anche il suo dipendente, rappresenta un'assunzione cumulativa di debito, istituto non esplicitamente regolato dal codice delle obbligazioni per mezzo del quale il terzo promette al creditore di assumersi il debito del debitore precedente ma senza avere l’intenzione di liberarlo (Rep. 1997, 192), così che l’assuntore risponde in via solidale con il debitore precedente e diviene lui stesso debitore principale (art. 143 CO; DTF 124 III 305; 111 II 284);

che l’assunzione solidale da parte del dipendente dell'impegno di pagamento delle spese derivanti dall’uso della carta aziendale, costituisce in sostanza una garanzia da parte sua di impegni di spettanza del datore di lavoro (Rep. 1997, 192);

che scopo di questa clausola di responsabilità solidale è infatti quello di poter pretendere dal lavoratore l'importo dovuto qualora la titolare della carta principale sia insolvente, come è il caso in concreto la datrice di lavoro del convenuto essendo stata posta in liquidazione;

che in simile evenienza il dipendente non ha più la possibilità di ottenere dalla datrice di lavoro il rimborso dell'importo pagato, di modo che la clausola di responsabilità solidale viene in pratica a corrispondere all'assunzione dei costi necessari all'esecuzione del lavoro;

che questa clausola di responsabilità solidale è nulla siccome contraria all'art. 327a cpv. 3 CO che sanziona ogni accordo per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie all’esecuzione del lavoro (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5a ed., 1993, n. 9 ad art. 327a CO);

che la nullità della clausola n. 16 delle condizioni generali dell'istante (cfr. doc. C), può essere opposta anche a quest'ultima (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 3.2 ad art. 327a CO; DTF 124 III 305), ragione per la quale la stessa non può pretendere dal convenuto il pagamento degli scoperti sull'utilizzo della carta aziendale rilasciata alla sua datrice di lavoro, anche perché dalle ricevute prodotte dall'istante (doc. G) si evince che le stesse non sono state sottoscritte dal convenuto per cui è verosimile che la carta aziendale sia stata utilizzata da un altro dipendente della __________;

che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto sostanziale, deve essere annullata;

che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre per la prima sede non si giustifica di assegnare ripetibili al convenuto che non ha partecipato all'udienza di discussione dell'istanza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 20 settembre 2004 di __________RI 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 13 settembre 2004 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. L'istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare da CO 1, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, sono poste a carico di CO 1 la quale rifonderà al ricorrente fr. 50.- a valere quale indennità per questa sede.

III. Intimazione:

  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

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