Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.12.2004 16.2004.10

Incarto n. 16.2004.10

Lugano 28 dicembre 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Pellegrini

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 febbraio 2004 presentato da

RI 1 patr. dallo RA 1

contro

la sentenza 31 dicembre 2003 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2002.00279) promossa con istanza 17 luglio 2002 da

CO 1 patr. dall' RA 2

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'094.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 17 luglio 2002 l'agenzia di viaggi CO 1 ha convenuto in giudizio __________ RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 5'094.-. L'importo rivendicato dall'istante corrisponde alle spese sopportate per l'annullamento di un viaggio (biglietto aereo e soggiorno) che la convenuta avrebbe prenotato presso la sua agenzia unitamente al suo convivente __________, annullato il giorno prima della partenza; da qui il pagamento di penali varie per un importo complessivo di fr. 5'094.-, rivendicato nei confronti di __________ RI 1 nella sua qualità di debitrice solidale unitamente a __________.

La convenuta si è opposta all'istanza contestando la sua legittimazione passiva, il viaggio in questione essendo stato prenotato da __________, unico partner contrattuale dell'istante e quindi unico eventuale debitore nei suoi confronti.

  1. Con sentenza 31 dicembre 2003 il Segretario assessore, esclusa l'esistenza di un vincolo di solidarietà tra la convenuta e il suo convivente __________ per la prenotazione e successivo annullamento del viaggio e soggiorno di vacanze presso l'istante, ha nondimeno concluso al parziale accoglimento dell'istanza ritenendo che quest'ultimo avesse agito in qualità di rappresentante della convenuta, la quale deve quindi partecipare al pagamento del danno subito dall'istante e che per la sua quota parte corrisponde a fr. 2'282.- oltre interessi del 5% dall'8 febbraio 2002, importo limitatamente al quale il primo giudice ha accolto l'istanza.

  2. Con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale ammettendo l'esistenza di un rapporto di rappresentanza in virtù del quale la stessa sarebbe tenuta a partecipare al danno subito dall'istante per l'annullamento di un contratto del quale ella non è mai stata parte.

Con osservazioni 18 febbraio 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

  2. La ricorrente contesta l'accertamento del primo giudice che ha ammesso la sua legittimazione passiva. La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non costituisce un presupposto processuale, ma è invece un elemento del diritto sostanziale, sul quale il giudice statuisce con un giudizio di merito sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (II CCA 20 aprile 2004 in re I./J.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 181, m. 3). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la controparte procede (II CCA 6 giugno 2000 in re S.A.C.C.A./A). Nel caso di specie si tratta pertanto di stabilire se tra l'istante e la convenuta sia insorto, direttamente o indirettamente, un eventuale rapporto contrattuale.

  3. La prova dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza compete alla parte che se ne prevale (art. 8 CC) ovvero, nel caso di un'azione del terzo nei confronti del preteso rappresentato, spetta al terzo provare l'esistenza di questo rapporto di rappresentanza (Watter, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3.ed., n. 35 ad art. 32 CO). Le premesse della rappresentanza diretta ai sensi dell’art. 32 CO sono due: una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO). La procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico in questione. La volontà di fungere da rappresentante può essere comunicata esplicitamente al terzo, oppure può essere desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto della rappresentanza si attui. Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; Watter, op. cit., n. 16 e 17 ad art. 32 CO; Zäch, op. cit., n. 45 ad art. 32 CO).

  4. Nel caso di specie, contrariamente a quanto concluso dal segretario assessore, le risultanze istruttorie non permettono di concludere che __________ abbia in qualche modo manifestato o lasciato intendere all'istante di agire per conto di una terza persona, e più precisamente per conto della sua convivente. Al contrario, dalle deposizioni testimoniali dello stesso __________, che afferma di aver chiesto alla ditta attrice di organizzare un volo ed organizzare pure la prenotazione in albergo ritenuto che al momento in cui io avrei ritirato i biglietti avrei saldato la fattura (cfr. verbale 22 ottobre 2002), e della dipendente dell'istante signora __________, secondo la quale la richiesta del viaggio mi è stata formulata direttamente dal sig. __________ al quale la stessa ha espressamente comunicato che egli avrebbe dovuto saldarmi tutta la fattura prima della partenza anche perché la convenuta medesima le aveva chiesto di insistere presso il sig. __________ perché fosse lui a saldare la fattura (cfr. verbale 22 ottobre 2002), si evince che __________ __________ si è sempre espresso a titolo personale senza mai far alcun riferimento all'esistenza di un eventuale rapporto di rappresentanza in virtù del quale egli avrebbe prenotato e poi annullato il viaggio a nome e per conto della convenuta, a tal fine non potendo certo bastare il suo rapporto di convivenza con la stessa o il fatto che in precedenza sarebbe sempre stata quest'ultima ad intrattenere i contatti con l'istante per il tramite della sua conoscente __________, e tantomeno il fatto che la convenuta fosse a conoscenza dei dettagli della prenotazione controversa. Anche lo scritto 21 febbraio 2001 della dipendente dell'istante, che conferma di aver ricevuto la prenotazione dal signor __________ e che il pagamento dei servizi era stato da lui assunto verbalmente (doc. P), permette di escludere che il comportamento del signor __________ abbia potuto in qualche modo indurre l'istante a ritenere che egli non agisse a titolo personale bensì per conto della convenuta, tant'è che l'istante ha inizialmente fatto valere proprio nei confronti del signor __________ la sua pretesa risarcitoria (doc. Q), non sostenendo neppure in causa l'esistenza del preteso rapporto di rappresentanza bensì quella di un preteso vincolo di solidarietà.

Ne discende che la conclusione del primo giudice secondo la quale la convenuta sarebbe vincolata al contratto concluso dal signor __________ con l'istante, è arbitraria poiché frutto di una valutazione manifestamente erronea della fattispecie relativamente al diritto sulla rappresentanza.

  1. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto.

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente integrale reiezione dell'istanza.

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 2 febbraio 2004 di __________ RI 1 é accolto.

Di conseguenza la sentenza 31 dicembre 2003 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 é annullata e sostituita dal seguente giudicato:

L'istanza è respinta.

  1. La tassa di giustizia fissata in fr. 580.- e le spese, tutte da

anticipare come di rito, sono poste a carico dell'istante la

quale verserà alla convenuta fr. 750.- a titolo di ripetibili.

II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 120.-

b) spese fr. 30.-

fr. 150.-

già anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico della controparte la quale verserà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione:

-.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

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