Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.11.2007 (pubblicato) 16.2001.00057

Incarto n. 16.2001.00057

Lugano 18 dicembre 2001/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

Segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 agosto 2001 presentato da


(patr. dall'avv. __________)

contro

la sentenza 25 giugno 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 giugno 1999 nei confronti di


(patr. dall'avv. __________)

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'132.50.- oltre accessori a titolo di

risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 22 giugno 1999 __________ ha convenuto in giudizio lo __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6'132.50. L'importo rivendicato corrisponde al danno che egli sostiene aver subito in relazione a un incidente occorso il 23 giugno 1997 in Via __________ a __________. In quell'occasione un autocarro di sua proprietà, che si trovava a circolare -in pieno abitato- verso __________, nell’eseguire una manovra di svolta a sinistra per accedere a Via __________ (strada secondaria), ha urtato un balconcino sporgente sul campo stradale dalla casa di abitazione situata sul mappale n. __________ a soli metri 3,30 di altezza. L'assenza dell'apposito segnale di "altezza massima" (n. 2.19 secondo l'OSStr) costituirebbe secondo l'istante difetto di costruzione o di manutenzione della strada e causa unica ed esclusiva dell'incidente. Pertanto, sulla base dell'art. 58 CO, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti nella misura di fr. 6'132.50, ossia fr. 4'792.50 per le spese di riparazione del veicolo (doc. A) e fr. 1'340.- per il fermo del veicolo e degli autisti durante le giornate di riparazione del medesimo (doc. B).

Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la tardività e perenzione dell'istanza, mentre nel merito ha contestato ogni responsabilità per l'incidente occorso all'istante, da addebitare unicamente all'imperizia dell'autista. Ha negato in particolare l'obbligo di apporre una segnaletica circa l'altezza del terrazzino contro il quale è andato a urtare il veicolo e si è opposto all'ammontare del danno.

  1. Con il querelato giudizio il segretario assessore, basandosi sulle risultanze fotografiche e sul sopralluogo, ha accertato che, nonostante la sporgenza di ca. 75 cm del balcone, il campo stradale rivela una larghezza di 6.25 metri, sufficiente non solo al il transito del veicolo, ma anche alla manovra di svolta da questi intrapresa. Esclusa quindi la sussistenza di una situazione di pericolo, rispettivamente la necessità di posare un segnale di altezza massima, il primo giudice ha liberato il convenuto da qualsiasi responsabilità mentre ha addebitato al modo di guida del conducente dell'autocarro la causa della collisione. Modo di guida negligente al punto da interrompere anche un eventuale nesso di causalità tra il danno patito dall'istante e l'assenza del segnale di "altezza massima".

  2. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto. Contesta in particolare l'accertamento secondo il quale le peculiarità del luogo del sinistro, in specie la presenza di un balcone sporgente sulla carreggiata a soli 3,30 m di altezza, non costituivano un pericolo tale da imporre la posa di un segnale indicante l'altezza massima consentita per il passaggio di veicoli. A mente del ricorrente l'assenza di una segnaletica in tal senso costituisce un difetto di manutenzione ai sensi dell'art. 58 CO, nonché la causa dell'incidente, rispettivamente del danno fatto valere in giudizio. Egli rimprovera inoltre al primo giudice di non aver considerato, a comprova dell'esistenza di una situazione di pericolo, analoghi incidenti verificatisi in precedenza nonché le misure successivamente adottate nello stesso luogo dall'ente pubblico. Pure oggetto di impugnativa è l'accertamento circa il negligente modo di guida dell'autista dell'autocarro dell'istante di cui non vi è traccia nelle risultanze istruttorie e che comunque non sarebbe tale da interrompere il nesso causale tra il danno subito dall'istante e l'assenza del segnale indicante il pericolo costituito dal balcone sporgente sulla carreggiata.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

  2. Nel caso di specie, il difetto di manutenzione consisterebbe, secondo l'istante, nella mancata segnalazione -da parte del proprietario dell'opera- del balcone sporgente sul campo stradale per 75 cm di larghezza a un'altezza di 3,30 m, quindi inferiore al limite consentito per il transito di veicoli di 4 m (art. 66 ONC).

Secondo l’art. 58 cpv. 1 CO il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da un vizio di costruzione o da un difetto di manutenzione dei medesimi, laddove una strada, con le sue parti integranti, rientra pacificamente nel concetto di opera ai sensi della norma in esame (Brehm, in Comm. di Berna, N. 41 ad art. 58 CO; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, 1987, §19 n. 104). Una strada in quanto opera ai sensi dell'art. 58 CO è considerata priva di difetti quando garantisce ai suoi utenti un utilizzo sicuro per lo scopo cui è destinata (Brehm, op.cit., n. 170 ad art. 58 CO; Oftinger/Stark, op.cit., §19 n. 110). Nel caso specifico della segnaletica, la sua assenza può costituire difetto dell'opera unicamente se la sua presenza era indispensabile a dipendenza dell'esistenza di una situazione di pericolo o di un ostacolo (Brehm, op.cit., n. 178 e 182 ad art. 58 CO; Bussy & Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996, n. 2.1 ad art. 21 OSStr; DTF 103 II 243).

  1. Nel caso concreto, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del segretario assessore che non ha ritenuto necessaria la posa di un segnale di "altezza massima", non è arbitraria. Infatti, va rilevato che il segnale "altezza massima", il cui scopo è quello di vietare la circolazione ai veicoli la cui altezza, compreso il carico, supera il limite indicato, deve essere collocato nei pressi dell'ostacolo quando i veicoli di 4 m di altezza non possono passare senza pericolo da quel luogo, in particolare sottopassaggi, gallerie, ponti coperti e costruzioni che sporgono sul campo stradale (art. 21 cpv. 2 OSStr). Orbene, il fatto per il primo giudice di aver escluso l'esistenza di una situazione di pericolo trova riscontro nelle risultanze istruttorie. Dalle stesse è infatti emerso che la carreggiata -nel luogo del sinistro- poteva essere percorsa senza incontrare ostacoli di sorta, in particolare sull'asse verticale, e ciò in particolare poiché misurava 6,25 metri di larghezza (cfr. risultanze sopralluogo, doc. 2 e doc. I), sicuramente sufficiente anche per il transito di un autocarro la cui larghezza massima può raggiungere m 2,60: art. 64 ONC), mentre -come detto- la sporgenza del balcone era minima. D'altra parte, di fronte a un campo stradale libero di oltre 6 metri, non si può certo ipotizzare la situazione di pericolo richiamata dal ricorrente e di cui alla DTF 103 II 240 là dove si trattava del passaggio di un rimorchio alto 3,40 sotto una galleria a volta, il cui punto più alto misurava 3,89 m. Neppure giova alla tesi del ricorrente il richiamo ad altri incidenti, di cui peraltro non è nota la dinamica, o alle misure successivamente adottate dall'ente pubblico, circostanze queste che non provano l'esistenza di una situazione oggettiva di pericolo e tantomeno il suo riconoscimento da parte del convenuto come erroneamente preteso dal ricorrente. L'assenza di una situazione di pericolo è d'altra parte stata confermata anche dal teste __________, tecnico presso l'ufficio cantonale di segnaletica, ciò che rappresenta almeno un indizio a sostegno della non arbitrarietà delle conclusioni del primo giudice. Dato questo esito, diviene inutile affrontare le cesure sull'eventuale responsabilità dell'istante a dipendenza del modo di guida dell'autista.

  2. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto. Tasse e spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Al convenuto, che non ha formulato osservazioni al ricorso, non vengono riconosciute ripetibili.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 3 agosto 2001 di __________ è respinto.

  1. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 320.–

b) spese fr. 30.–

fr. 350.–

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

  1. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

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