Incarto n. 16.2001.00017
Lugano 12 aprile 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 marzo 2001 presentato da
contro
la sentenza 16 febbraio 2001 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 1° dicembre 2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 1° dicembre 2000 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'363.75, importo corrispondente ai contributi personali dallo stesso dovuti per il 1996;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione di fissazione dei contributi 5 ottobre 1999, regolarmente passata in giudicato;
che l'escusso si è opposto all'accoglimento dell'istanza contestando di aver ricevuto la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza non avendo la parte istante provato la regolare intimazione all'escusso della decisione 5 ottobre 1999 sulla quale è basata l'esecuzione; il giudice ha pure respinto la richiesta dell'escusso tendente al riconoscimento di un'indennità a titolo di ripetibili;
che con il presente tempestivo gravame l'avv. __________ è insorto contro il predetto giudizio postulando l’annullamento del dispositivo n. 2 laddove il primo giudice non gli ha riconosciuto nessuna indennità processuale nonostante l’integrale accoglimento della sua domanda;
che con scritto 6 aprile 2001 la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 62 cpv. 1 OTLEF, al quale rinvia l’art. 26 LALEF, nelle cause a procedura sommaria il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese dalla stessa sostenute;
che se il testo di legge sembra lasciare al giudice la facoltà di riconoscere o no alla parte vincente il diritto di percepire indennità processuali, è ormai unanimemente ammesso da dottrina e giurisprudenza che il giudice deve attribuire alla parte che ne fa richiesta un'indennità destinata a coprire le spese sopportate per le sue comparse, compreso il dispendio di tempo (cfr. in questo senso DTF 113 III 109; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 164, n. 19 e 20; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 74 ad art. 84; Ammon/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1997, § 13, n. 11);
che questa interpretazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF è peraltro indirettamente confermata dal testo del cpv. 2 (applicabile alla procedura di reclamo), là dove il legislatore ha espressamente escluso il diritto a un'indennità indipendentemente dal fatto che questa sia stata richiesta oppure no;
che nel caso di specie, di fronte all'esplicita richiesta del convenuto, il giudice era quindi tenuto a riconoscergli un’equa indennità per compensare il dispendio di tempo causatogli dalla procedura giudiziaria;
che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento all’errata applicazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF da parte del primo giudice, dev'essere accolto;
che in quest'ambito la Camera giudicare essa stessa la richiesta dell'escusso in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, mentre al ricorrente è riconosciuta un'indennità per questa sede.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 8 marzo 2001 dell'avv. __________ è accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 16 febbraio 2001 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. L'istante verserà all'avv. __________ un'indennità di fr. 50.-
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria