Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.04.2001 16.2001.00017

Incarto n. 16.2001.00017

Lugano 12 aprile 2001/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 marzo 2001 presentato da


contro

la sentenza 16 febbraio 2001 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 1° dicembre 2000 da


con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 1° dicembre 2000 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'363.75, importo corrispondente ai contributi personali dallo stesso dovuti per il 1996;

che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione di fissazione dei contributi 5 ottobre 1999, regolarmente passata in giudicato;

che l'escusso si è opposto all'accoglimento dell'istanza contestando di aver ricevuto la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza non avendo la parte istante provato la regolare intimazione all'escusso della decisione 5 ottobre 1999 sulla quale è basata l'esecuzione; il giudice ha pure respinto la richiesta dell'escusso tendente al riconoscimento di un'indennità a titolo di ripetibili;

che con il presente tempestivo gravame l'avv. __________ è insorto contro il predetto giudizio postulando l’annullamento del dispositivo n. 2 laddove il primo giudice non gli ha riconosciuto nessuna indennità processuale nonostante l’integrale accoglimento della sua domanda;

che con scritto 6 aprile 2001 la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che secondo l’art. 62 cpv. 1 OTLEF, al quale rinvia l’art. 26 LALEF, nelle cause a procedura sommaria il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese dalla stessa sostenute;

che se il testo di legge sembra lasciare al giudice la facoltà di riconoscere o no alla parte vincente il diritto di percepire indennità processuali, è ormai unanimemente ammesso da dottrina e giurisprudenza che il giudice deve attribuire alla parte che ne fa richiesta un'indennità destinata a coprire le spese sopportate per le sue comparse, compreso il dispendio di tempo (cfr. in questo senso DTF 113 III 109; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 164, n. 19 e 20; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 74 ad art. 84; Ammon/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1997, § 13, n. 11);

che questa interpretazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF è peraltro indirettamente confermata dal testo del cpv. 2 (applicabile alla procedura di reclamo), là dove il legislatore ha espressamente escluso il diritto a un'indennità indipendentemente dal fatto che questa sia stata richiesta oppure no;

che nel caso di specie, di fronte all'esplicita richiesta del convenuto, il giudice era quindi tenuto a riconoscergli un’equa indennità per compensare il dispendio di tempo causatogli dalla procedura giudiziaria;

che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento all’errata applicazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF da parte del primo giudice, dev'essere accolto;

che in quest'ambito la Camera giudicare essa stessa la richiesta dell'escusso in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, mentre al ricorrente è riconosciuta un'indennità per questa sede.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 8 marzo 2001 dell'avv. __________ è accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 16 febbraio 2001 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullato e sostituito dal seguente giudicato:

  1. La tassa di giustizia di fr. 30.- e le spese di fr. 20.-, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr. 50.-.

II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. L'istante verserà all'avv. __________ un'indennità di fr. 50.-

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_005
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_005, 16.2001.00017
Entscheidungsdatum
12.04.2001
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026