Incarto n. 16.99.00030
Lugano 22 luglio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 marzo 1999 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
contro
la sentenza 18 febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 marzo 1998 da
__________, Bioggio (patr. dall’avv. __________, Lugano)
con la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 4’260.– oltre interessi risultante a suo carico dalla sentenza 5 marzo 1998 del Segretario assessore della Pre-tura del distretto di Bellinzona, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con sentenza 5 marzo 1998 il Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria l’op-posizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona fattogli notificare da __________ per l’incas–so di fr. 4’260.– oltre accessori a saldo della fattura 7 luglio 1997 emessa per la fornitura di una macchina da caffè presso il __________ a __________.
Con istanza 30 marzo 1998 __________ ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 4’260.– contestando di avere debiti nei confronti della ditta __________. Nell’ambito dell’acquisto della macchina da caffè destinata al __________, egli sostiene di aver agito in qualità di rappresentante di __________, proprietaria dell'inventario dell’esercizio pubblico alla quale la ditta __________ deve rivolgersi per incassare la sua pretesa, o eventualmente di __________ (già __________) gerente del .
La convenuta si è opposta all’istanza contestando l’esistenza di un rapporto di rappresentanza a favore di terzi, non avendo l’istante mai manifestato tale intenzione, peraltro neppure deducibile dalle circostanze del caso concreto.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che al momento della conclusione del contratto l’istante non ha reso noto alla controparte di agire per conto di __________ e che la convenuta neppure poteva dedurre dalle circostanze l’esi-stenza di simile rapporto, escluso inoltre che si potesse ritenere indifferente alla convenuta la persona del contraente, ha respinto l’istanza, considerando __________ debitore della pretesa posta in esecuzione.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 15 marzo 1999, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in specie le norme sulla rappresentanza (art. 32 segg. CO). Applicando correttamente queste norme e valutando le circostanze del caso concreto (intestazione del bollettino di consegna e relativa fattura al __________ e non all’istante, fornitura della macchina da caffè presso il e non al domicilio dell’istante, contatti con la gerente dell’esercizio pubblico circa la fornitura della merce), il primo giudice avrebbe infatti dovuto giungere a diversa conclusione, ovvero che l’istante non agiva a titolo personale bensì in qualità di rappresentante della proprietaria dell’esercizio pubblico. L’insorgente rimprovera inoltre al primo giudice di non aver ritenuto applicabile l’art. 32 cpv. 2 (in fine) CO, nonostante la convenuta non abbia provato che non le era indifferente la persona del contraente, indifferenza che a mente del ricorrente è provata dal fatto che quando il 21 luglio 1997 ha saputo dell’identità della gerente, la convenuta non ha avuto nessuna reazione, in particolare non ha tentato di invalidare il contratto.
Con osservazioni 16 aprile 1999 la controparte postula la reiezione del gravame, eccependone il carattere temerario.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
La parte che sostiene l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, deve portare la prova delle circostanze fattuali che permettono di ammetterne la sussistenza (II CCA 29.2.1996 in re H./E. SA; 12.2.1996 in re A. SpA/T. SA; Watter, in Commentario di Basilea, 1996, n. 34 ad art. 32 CO). Le premesse della rappresentanza diretta ai sensi dell’art. 32 CO sono due: una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (Zäch, Commentario di Berna, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., p. 149 e segg.; Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., vol. 1, p. 348 e seg.). Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico in questione. La volontà di fungere da rappresentante può essere comunicata esplicitamente al terzo, oppure può essere desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto della rappresentanza si attui. Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 cons. 1b a p. 289; Zäch, op. cit., n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, op. cit., p. 152; Von Tuhr/Peter, op. cit., p. 386 e segg.). Inoltre, v'è valida rappresentanza diretta se al terzo era indifferente la persona con cui ha stipulato (art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep. 1982 p. 38 e seg.; DTF 117 II 389).
Nel caso di specie, la conclusione del primo giudice secondo la quale l’istante non è riuscito a dimostrare né di aver agito in nome e per conto di __________ , rispettivamente di __________, né tantomeno che alla convenuta dovesse essere nota tale sua veste, non è arbitraria; anzi, trova riscontro nelle risultanze istruttorie. Infatti, dalle stesse è emerso che, al dilà della capacità dell'istante di rappresentare le società che gravitavano attorno all'esercizio pubblico, nell’ambito delle trattative intercorse con la convenuta in relazione all’acquisto della macchina da caffè controversa, egli non ha mai indicato di agire in nome e per conto di altri, ciò che trova conferma nel bollettino di consegna della macchina non intestato a una della società, bensì a “ __________ sig. __________” e anche nella fattura 7 luglio 1997 della ditta __________, indirizzata a “Direzione __________ sig. __________” (doc. A e B, inc. EF.98.40). Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il fatto di aver intestato questi documenti al __________, non prova che la convenuta fosse a conoscenza del preteso rapporto di rappresentanza, ben potendosi condividere la contraria opinione secondo la quale con simile intestazione essa ha individuato nell’istante un responsabile dell’eser-cizio pubblico. Colui che, peraltro, aveva condotto personalmente le trattative con la convenuta in merito all'acquisto della macchina da caffé (testi __________).
Da queste risultanze istruttorie è unicamente possibile dedurre che l’istante, pur avendo verosimilmente agito in favore dell'esercizio pubblico e delle società già menzionate, non ha fatto alcunché per rendere noto o desumibile un rapporto di rappresentanza che fosse opponibile alla convenuta. Né questa, per parte sua, aveva motivi per conoscere l'organizzazione giuridica –nemmeno troppo semplice– che reggeva il : la teste __________ ha infatti deposto che, avvenuta la rottura della macchina da caffé e incaricata dai responsabili del ( e __________) di provvedere alla sua immediata sostituzione, essa ha "telefonato a diverse ditte, ma nessuno voleva venire ...Per finire la ditta ___________ ha accettato di mandare un suo tecnico": ciò che lascia rettamente presumere che la convenuta non fosse un partner abituale dell'esercizio pubblico. Né può sovvertire questo ordine di cose lo scritto 21 luglio 1997 con il quale la convenuta ha chiesto informazioni all'autorità di Polizia circa la proprietà del , avendone per risposta (peraltro parzialmente inesatta: cfr. doc. F) che titolare della patente era ____________________ (rappre-sentata da __________) e gerente __________: infatti, determinanti per il giudizio sull’effetto di rappresentanza non possono essere che le circostanze riconoscibili al terzo stipulante al momento della pattuizione e non successivamente.
Al proposito tuttavia non va dimenticato che scopo della norma è quello di andare incontro alla parte rappresentata, facendo in modo che possa godere dei vantaggi di un affare concluso per lei, ovviamente nel caso in cui il rappresentante non abbia rivelato al terzo i propri poteri di rappresentanza (DTF 117 II 390). Nel concreto il problema è però diverso; semmai ci si trova davanti a un preteso rappresentante che ha atteso di essere ricercato personalmente per vantare tale suo ruolo invece di averlo correttamente rivelato al terzo al momento della conclusione del contratto: situazione che configura un manifesto abuso di diritto che non trova protezione (DTF 117 II 389–390).
A titolo abbondanziale ci si potrebbe peraltro anche chiedere se non rappresenti abuso di diritto anche la posizione assunta in causa dal ricorrente laddove non è in grado di indicare con chiarezza, nemmeno in questa sede, quale sia stata la persona giuridica che intendeva rappresentare nei confronti di __________. Basti osservare che al punto 4 del ricorso sostiene che controparte fosse a conoscenza che gestore del era ____________________, mentre si è rivolta a lui per il pagamento della fattura; al punto 8 avverte di non aver precisato il suoi poteri di rappresentanza, essendo chiaro per la contraente che l'acquisto avvenisse "per conto della proprietaria dell'inventario o per lo meno per conto del gestore"; mentre al punto 8.1. conclude che la società rappresentata era la __________.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 11 marzo 1999 di __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, di complessivi fr. 250.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________ l’importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria