Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.12.1999 16.1999.106

Incarto n. 16.1999.00106

Lugano 28 dicembre 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Zali (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, assente)

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 ottobre 1999 presentato nella forma dell'appello da

__________ patr. dall'avv. __________

contro

la sentenza 6 ottobre 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa civile promossa con petizione 23 aprile 1998 da


patr. dall'avv. __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 10'330.- oltre interessi, domanda

alla quale la convenuta ha parzialmente aderito versando pendente causa l'importo di

fr. 7'250.- oltre fr. 300.- per spese di traino, da cui la riduzione della domanda a fr .

3’080.-, importo che il primo giudice ha riconosciuto limitatamente a fr.1'780.- oltre

interessi,

richiamata la decisione 28 ottobre 1999 della Seconda Camera civile che ha trasmesso per competenza l'impugnazione alla Camera di cassazione civile;

viste le osservazioni al ricorso, presentate dall'istante in data 30 novembre 1999;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. In data 11 maggio 1992 __________ ha concluso con la __________ -ora __________ - un contratto di assicurazione per veicoli a motore avente per oggetto una motocicletta Yamaha FZR 1000 (polizza no. __________ che rinvia alle CGA edizione 1991, doc. A). Un nuovo e identico contratto -recante lo stesso numero di polizza- è stato sottoscritto il 25 marzo 1997, con rinvio alle CGA edizione 1996 (doc. 5 e 6). In entrambi i contratti è stata prevista la garanzia casco totale, mentre il modo d'indennizzo è stato esplicitamente così definito: "valore venale maggiorato".

A seguito di un incidente della circolazione avvenuto il 16 giugno 1997, il motoveicolo ha subito un danno totale per cui il danneggiato ha formulato nei confronti dell'assicuratore una richiesta di risarcimento dell’importo di fr. 10’330.- pari al valore venale maggiorato calcolato sulla base dell'art. 45 lett. b delle CGA Assicurazione veicoli a motore combinata, ed. 1990 (doc. 9).

La convenuta si è dichiarata disposta a corrispondere all'assicurato l'importo di fr. 8'550.- (doc. 8) dedotto il valore del relitto (fr. 800.-) e la franchigia contrattuale (fr. 500.-), per un totale a suo favore di fr. 7'250.-, e ciò nonostante il risarcimento dovuto in virtù dell'art. 44 lett. b CGA ed. 1996 -solo disposto da lei ritenuto applicabile sulla base del rinvio contenuto nel contratto in vigore tra le parti al momento del sinistro (doc. D)- sarebbe stato di soli fr. 6'817.70. Stante il rifiuto della compagnia d'assicurazioni di pagare l'importo rivendicato (fr. 10'330.-), __________ ha adito le vie giudiziarie con petizione 23 aprile 1998. La convenuta, che pendente causa ha pagato l'importo di fr. 7'250.- (doc. 10) oltre a fr. 300.- per le spese di traino (doc. 11), si è opposta a ogni ulteriore pretesa dell'istante contestando in particolare la quantificazione del valore venale dallo stesso proposto, dovendosi calcolare il medesimo esclusivamente sulla base del chiaro tenore dell'art. 44 lett. b CGA 1996 (doc. 7).

  1. Con il querelato giudizio il primo giudice, richiamando la regola dell'insolito e quindi accertata l'inapplicabilità della clausola di cui all’art. 44 lett. b CGA 1996 in quanto non riferita alle modalità di indennizzo pattuite dalle parti, ovvero il risarcimento del valore venale maggiorato, in difetto di una precisa disposizione nelle CGA 1996 effettivamente in vigore tra le parti, ha calcolato il medesimo sulla base delle percentuali indicate all'art. 45 lett. b CGA 1990 "Assicurazione veicoli a motore combinata", unica norma che accenna esplicitamente al valore venale maggiorato. Considerati gli anni di esercizio del motoveicolo, il pretore ha così calcolato in fr. 10'330.- l'indennizzo dovuto all'istante per il danno totale subito, importo dal quale va dedotta la franchigia contrattuale di fr. 500.- e il valore del relitto pari a fr. 800.-, nonché l'importo di fr. 7'250.- pagato pendente causa dalla convenuta: da qui l'accoglimento dell'istanza per fr. 1'780.- oltre interessi.

  2. Con il presente tempestivo gravame, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver ignorato il chiaro tenore dell'art. 44 lett. b CGA 1996 al quale le parti hanno espressamente rinviato al momento della conclusione del contratto 25 marzo 1997, solo disposto sulla base del quale deve essere calcolato l'indennizzo di spettanza dell'istante.

Con osservazioni 30 novembre 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sulla base del quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).

  2. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la conclusione del pretore che per calcolare il risarcimento di spettanza dell’istante si è riferito all’art. 45 lett. b CGA ed. 1990, unico disposto delle CGA emesse dalla convenuta che si riferisce alla nozione di valore venale maggiorato, non può essere considerata arbitraria. Preliminarmente dev'essere osservato che, come correttamente rilevato dal pretore, le parti -sia nell'una che nell'altra polizza- hanno optato esplicitamente, nel caso di danno totale, per un risarcimento secondo il sistema del valore venale maggiorato (doc. 5, pto. 7.1); opzione ripresa nella polizza (doc. 6, pagina 1, in fine) e comunque pacifica in causa, come peraltro appare dallo scritto di __________ 20 giugno 1997 (doc. D). Il fatto che le CGA 1996, che le parti riconoscono essere applicabili al loro contratto, non facciano alcun riferimento alla nozione di valore venale maggiorato, non può andare a discapito dell’assicurato al quale non può in particolare essere opposta la chiarezza letterale del testo di questo disposto. Per dimostrare il preteso arbitrio del pretore, contrariamente a quanto propone, la ricorrente è malvenuta a sostenere che il chiaro testo dell’articolo 44 lett. b CGA 1996 esclude qualsiasi tipo di interpretazione; infatti, la presenza di un testo chiaro non esclude in linea di massima il ricorso ad altri metodi d'interpretazione (Wiegand, in Commentario di Basilea, 1996, n. 25 ad art. 18 CO; Kramer in Commentario bernese, n. 47 ad art. 18 CO; Jäggi / Gauch in Commentario zurighese, n. 368 ad art. 18 CO) ). Dall'art. 18 cpv. 1 CO si evince infatti che, quand'anche chiaro, il testo di una dichiarazione di volontà non è necessariamente determinante (Wiegand, op. cit., n. 37 ad art. 18 CO; Jäggi / Gauch, op. cit., n. 427 segg. ad art. 18 CO); in altre parole, nonostante la presenza di un testo a prima vista chiaro non si può escludere che esso -tenuto conto delle condizioni del contratto, dello scopo perseguito dalle parti o di altre circostanze- non rifletta esattamente il senso dell'accordo stipulato (DTF 101 II 323 consid. 1). Ne discende che il contenuto di un contratto deve essere stabilito in primo luogo sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 2b; Kramer, op. cit., n. 76 ad art. 18 CO). Quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti, la loro presunta volontà viene determinata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento (interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 123 III 35 consid. 2b).

Sulla base di queste indicazioni dottrinali, ritenuto che l’art. 44 CGA 1996 al quale rinvia il contratto in vigore tra le parti non fa riferimento alla nozione di valore venale maggiorato ma solo a quella di valore venale, al quale l’istante non ha inteso limitare la propria copertura assicurativa, considerato che questo valore è per definizione superiore al valore di rimpiazzo del veicolo (Maurer, Schweizeriches Privatversicherungsrecht, 1995, p. 521), la decisione impugnata che si basa sull'art. 45 lett. b CGA 1990 (norme comunque riferite ai veicoli a motore senza che ne risulti esclusa l'applicazione ai motoveicoli come preteso dalla ricorrente) non può essere censurato come manifestamente discorde dalle risultanze istruttorie, rispettivamente dagli atti del processo (art. 327 lett. g. CPC).

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso dev'essere così respinto; la decisione sulle spese e sulle ripetibili segue la soccombenza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 26 ottobre 1999 di __________ è respinto.

  2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.--

b) spese fr. 50.--

T o t a l e fr. 300.--

già anticipate dalla ricorrente, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.-- per ripetibili di questa sede.

3 . Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

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