Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.12.1999 16.1999.104

Incarto n. 16.1999.00104

Lugano 28 dicembre 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Zali (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, assente)

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 ottobre 1999 presentato da


patr. dall'avv. __________

contro

la sentenza 1° ottobre 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti (esecuzione a convalida di sequestro) promossa con istanza 6 agosto 1999 da

Comunione dei comproprietari del Condominio __________ patr. dall'avv. __________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

dalla convenuta al PE no. __________ dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 6 agosto 1999 la Comunione dei comproprietari del Condominio __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 3'045.- oltre interessi, corrispondenti alle ripetibili riconosciute alla parte istante con sentenza 14 gennaio 1999 della Pretura di Locarno-Campagna (doc. B), regolarmente passata in giudicato;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo la nullità della procedura esecutiva per mancato ossequio delle relative disposizioni in materia di notifica degli atti esecutivi in via rogatoriale, nonché l'incompetenza materiale e territoriale del pretore ad esprimersi sull'esecuzione di una sentenza relativa al pagamento di ripetibili non trattandosi di una materia prevista dall'art. 25 Convenzione di Lugano; da ultimo ha contestato la data di decorrenza degli interessi di mora;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata preliminarmente la propria competenza territoriale e materiale a pronunciarsi sulla domanda di rigetto definitivo dell'opposizione formulata dall'istante, respinta la contestazione della convenuta in merito alla nullità della procedura esecutiva, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 ottobre 1999, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a), f) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente rimprovera al pretore di non aver accertato la nullità degli atti esecutivi, siccome notificati in modo non conforme alle disposizioni di diritto internazionale che regolano la materia, e di aver ammesso a torto la propria competenza a pronunciarsi sulla domanda di rigetto definitivo dell'opposizione relativa alla riscossione di un importo a titolo di ripetibili;

che con osservazioni 19 novembre 1999 la controparte postula la reiezione del gravame;

che per quanto attiene alla censura secondo la quale il pretore non avrebbe accertato la violazione delle norme di diritto procedurale che regolano la notifica degli atti esecutivi all'estero (art. 327 lett. g CPC), va innanzitutto rilevato che la contestazione circa il mancato ricevimento del decreto di sequestro, non può essere esaminata siccome proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

che infatti, in sede di contraddittorio, la ricorrente si è limitata a sostenere che tutta la procedura esecutiva avrebbe dovuto essere considerata nulla, rinviando per i motivi di diritto a quelli da lei sollevati in altro allegato, appartenente ad altro incarto, trattato da altri giudici e concernente altra esecuzione (quindi in modo oltretutto formalmente irrito: Cocchi / Trezzini, art. 309 CPC, n. 7): ciò che certamente non può essere inteso come eccezione valida anche riguardo al sequestro che ha preceduto l'esecuzione in esame;

che comunque, sempre riguardo alla pretesa irregolarità del sequestro, non risulta che l'escussa, almeno al momento in cui ha sollevato opposizione al PE __________ abbia agito in qualsiasi modo contro quella decisione, pur avendo preso atto che l'esecuzione era "preceduta da sequestro no. __________" (doc. A);

che riguardo alla pretesa nullità della notifica del PE, siccome non avvenuta in conformità con la Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS: 0.274.131), va ricordato che una notifica irregolare non è eo ipso nulla; anzi, essa esplica i suoi effetti quando perviene effettivamente al debitore e questi nel termine di dieci giorni dell'art. 17 LEF non ha interposto reclamo (Fritzsche H, Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1967, vol. 1, p. 105; Cometta F., in Staehelin / Bauer / Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs , art. 17, n. 1);

che quindi, nell'ambito del presente ricorso per cassazione, la censura appare inammissibile;

che in ogni caso, a prescindere dalla ricevibilità della censura, al dilà del rispetto della forma prevista dalla legge e dalla convenzione internazionale applicabile, l'esecuzione è valida dal momento che la ricorrente ha preso dovutamente atto del precetto esecutivo, tant'è che vi ha interposto opposizione (cfr. DTF 104 III 12, 110 III 11; Angst, in Comm. cit., art. 64, n. 23);

che la richiesta di richiamo dei formulari utilizzati dall'UEF di Locarno per procedere alla notifica del PE non può quindi essere accolta, anche perché estranea a questa procedura ricorsuale;

che per gli stessi motivi non può essere dato seguito alla richiesta di richiamo di incarti alla Pretura di Locarno-Campagna;

che comunque i richiesti richiami -a prescindere dalla forma della domanda estranea al petitum ricorsuale- non sarebbero ammissibili in questa sede poiché non previsti dal Codice di procedura civile: perché l'art. 331 cpv. 1 CPC non rinvia all'art. 322 CPC (che definisce la facoltà d'indagine del giudice in seconda sede) e perché nemmeno i presupposti di quella norma sarebbero dati, non trattandosi di prove offerte al pretore e da questi rifiutate;

che per quanto attiene alla competenza del primo giudice a decidere la domanda di rigetto dell’opposizione a convalida del sequestro decretato sulla base dell’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF, malgrado (nei rapporti interni) la LEF non contenga una disposizione esplicita relativa alla competenza territoriale in materia di rigetto dell’opposizione, la giurisprudenza ammette l’esistenza di un foro federale al luogo dell’esecuzione (Gilliérion, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 143, n. 4);

che trattandosi di un’esecuzione preceduta da sequestro, secondo l’art. 52 LEF il foro dell’esecuzione può essere quello del luogo in cui si trova l’oggetto sequestrato -in concreto __________ - almeno nei rapporti interni;

che poiché la fattispecie ha una connotazione internazionale, alla stessa è applicabile la Convenzione di Lugano, sottoscritta anche dal Regno Unito;

che, mentre di principio l'art. 3 Conv.Lug. esclude il luogo del sequestro come foro dell'azione giudiziaria di convalida, dottrina e giurisprudenza ammettono che l'esecuzione promossa allo stesso scopo (art. 279 cpv. 1 prima frase LEF) possa avvenire nel luogo del sequestro, ovvero come provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 24 Conv.Lug (DTF 120 III 93 - 94 SJ 1995, 204; cfr. anche Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, ed. 6, § 51, N. 100);

che in concreto è pertanto data la competenza territoriale del Pretore di Locarno-Campagna, luogo in cui è avvenuto il sequestro;

che contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, lo stesso pretore è pure competente a pronunciarsi sulla domanda di rigetto definitivo dell'opposizione, procedura che appartiene esclusivamente allo stesso ambito esecutivo (Amonn / Gasser. op. cit., ibidem) senza che questo suo intervento sia contrario alla Convenzione di Lugano (cfr. anche CCC 25 ottobre 1996 in re C./S. AG).

che pertanto anche il richiamo all'art. 327 lett. a CPC non trova conferma in questa sede;

che -a titolo abbondanziale- va ancora rilevato che, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'art. 25 Conv.Lug. non trova applicazione nel caso concreto, trattandosi di una norma che, come tutte quelle del Titolo III della Convenzione, si applica solo se la decisione è stata pronunciata in uno Stato contraente e il suo riconoscimento o la sua esecuzione viene chiesto in un altro Stato contraente, ciò che non è manifestamente il caso in concreto;

che, per quanto riguarda invece l'importo oggetto d'esecuzione, il rigetto definitivo dell'opposizione deve essere concesso limitatamente all'importo di fr. 3'000.- non sussistendo per la differenza un valido titolo esecutivo, in particolare non potendosi evincere dal titolo indicato sul precetto esecutivo il credito di fr. 45.-;

che, in tal senso, il ricorso per cassazione dev’essere parzialmente accolto e la decisione sull'istanza di rigetto riformulata da questa Camera in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC;

che a dipendenza dei motivi e dell'entità del parziale accoglimento del ricorso, questa Camera ritiene di dover considerare la ricorrente quale parte soccombente (art. 148 cpv. 2 CPC) con il carico a quest'ultima di tutte le spese e ripetibili;

che, in applicazione dell'art. 68 cpv. 3 CPC, dev'essere accolta l'istanza della ricorrente intesa all'intersecazione della seconda frase del secondo capoverso di pagina 2 delle Osservazioni al ricorso per cassazione che gettano inutile discredito sulla persona della ricorrente e non hanno nessuna attinenza con la fattispecie.

Per i quali motivi

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 15 ottobre 1999 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 1° ottobre 1999 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna, limitatamente al suo dispositivo no. 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è rigettata in via definitiva per fr. 3'000.- oltre interessi del 5 % dal 25 maggio 1999.

II. L'istanza di intersecazione 16 dicembre 1999 della ricorrente è accolta nel senso dei considerandi.

III. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 300.- a titolo di indennità di questa sede.

IV. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

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