Incarto n. 16.1999.00109
Lugano 3 febbraio 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 novembre 1999 presentato da
contro
la sentenza 8 ottobre 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 23 giugno 1997 nei confronti di
patr. dall'avv. __________
tutti patr. dagli avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento
di fr. 5'465.50 oltre interessi, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
preso atto della congiunzione per l'istruttoria della presente vertenza (inc. IU.97.38) con
la causa inc. OA.97.90 pendente dinanzi alla stessa Pretura (cfr. verbale 5 marzo
1998),
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 23 giugno 1997 egli ha convenuto in giudizio i fratelli __________, __________ con i figli __________, __________, __________ (ai quali in data 22 dicembre 1994 il padre ha donato parte dei fondi siti a __________, doc. 1), nonché gli eredi del fratello __________, deceduto il __________, __________, __________, __________ __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'465.50 oltre accessori. L'importo rivendicato dall'istante corrisponde al mancato incasso delle pigioni della sua casa di abitazione per il periodo dal 1°aprile 1997 al 30 giugno 1997 (fr. 2'700.-), oltre a fr. 2'765.50 per le spese di trasloco sostenute. A fondamento della sua pretesa l'istante ha richiamato l'impegno assunto dai fratelli, rispettivamente dai loro successori, di provvedere al pagamento delle sue spese di locazione vita natural durante.
I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando la loro legittimazione passiva - in particolare __________ perché estromessa dalla comunione ereditaria il 3 settembre 1986 (doc. D, inc. OA.97.90) - nonché l'esistenza di un valido titolo sulla base del quale l'istante possa pretendere l'importo rivendicato. In merito all'occupazione dell'appartamento situato nello stabile venduto allo Stato, essi hanno confermato di aver concesso all'istante la possibilità di abitarlo gratuitamente dal momento della sua estromissione dalla Comunione ereditaria sino a quando sarebbe stato possibile
Con il querelato giudizio il primo giudice, preso atto della desistenza dell'azione nei confronti di __________ (cfr. p.to 4 conclusioni 6 settembre 1999, inc. OA.97.90) ha dimesso quest'ultima dalla lite. Il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la prova di un accordo nel senso preteso dall'istante, ha respinto l'istanza. Egli ha in particolare escluso la pattuizione di un usufrutto o di un diritto di abitazione per i quali è necessario l'atto pubblico, mai stipulato tra le parti. Richiamandosi alla dottrina che ammette la stipulazione di un diritto personale di abitazione al quale possono essere applicate per analogia le disposizioni sulla locazione, il pretore ha escluso trattarsi di simile negozio giuridico a dipendenza del carattere gratuito della pattuizione intervenuta tra le parti. Egli ha invece qualificato l'accordo concluso tra i fratelli __________, __________, __________ e __________ nel 1982 quale contratto di comodato a tenore del quale veniva concessa a quest'ultimo la possibilità di occupare gratuitamente l'appartamento situato nello stabile acquistato dallo Stato. In merito alla durata del comodato, non avendo l'istante provato l'estensione dell'accordo vita natural durante, il pretore ha considerato concluso il contratto per la fine del mese di marzo 1997, data per la quale l'istante ha dovuto consegnare l'appartamento al nuovo proprietario. A motivo di questa vendita, alla quale gli eredi __________ non avrebbero in ogni caso potuto sottrarsi ferma restando la possibilità per l'ente pubblico di ottenere lo stabile in discussione mediante espropriazione, il pretore ha pure escluso un'eventuale azione di risarcimento nei confronti dei convenuti, dovendosi escludere una loro responsabilità in relazione alla cessazione del comodato, anche perché l'adempimento del contratto medesimo era divenuto materialmente impossibile. Respinta l'istanza per i motivi sopra enunciati, il pretore ha nondimeno accertato la legittimazione passiva di tutti i convenuti, eccezion fatta per __________.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 29 novembre 1999, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver qualificato l'impegno assunto dai convenuti quale contratto di comodato anziché di locazione di durata indeterminata.
Con osservazioni 9 dicembre 1999 __________, __________, __________, __________ e __________ hanno postulato la reiezione del ricorso. Altrettanto hanno fatto i convenuti __________, __________ e __________ con osservazioni 13 dicembre 1999 e __________ con scritto 7 dicembre 1999.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 124 I 247 consid. 5).
A questo proposito va innanzi tutto rilevato che la tesi ricorsuale secondo la quale al momento della sua estromissione dalla successione, le parti avrebbero concordato la conclusione di un contratto di locazione vita natural durante, la pigione essendo stata capitalizzata e pagata in quell'ambito, è improponibile in quanto fatta valere per la prima volta in questa sede ricorsuale, ciò che è in palese contrasto con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che
vieta alle parti la facoltà di addurre in sede ricorsuale nuovi fatti, prove o eccezioni. A prescindere dalla sua tardività, la tesi come tale sarebbe comunque inammissibile essendo la locazione a vita contraria allo spirito dell'art. 27 CC (Higi, Commentario zurighese, n. 53 ad art. 255 CO).
In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (DTF 125 III 78 consid. 3b; 115 II 300 consid. 3; Kummer, Commentario bernese, n. 20 ad art. 8 CC).
In quest'ottica incombeva all'istante l'onere di dimostrare l'esistenza del preteso accordo secondo il quale al momento della sua estromissione dalla comunione ereditaria i fratelli gli avrebbero garantito l'assunzione delle sue spese di locazione vita natural durante.
Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice che non ha ritenuto provato simile accordo, perlomeno per quanto attiene alla sua durata "vita natural durante", non è arbitraria in quanto si basa su una corretta valutazione delle risultanze istruttorie. Dalle stesse, non è infatti emersa nessuna prova, tantomeno documentale come preteso dal ricorrente, a sostegno della tesi di quest'ultimo. Neppure gli giovano le deposizioni testimoniali. Per quanto attiene ai testi __________ e __________, funzionari dello Stato che hanno partecipato alle trattative per la vendita della particella n. __________ RFD __________ sulla quale si trovava lo stabile oggetto dell'occupazione litigiosa, va innanzi tutto rilevato che quanto da loro riferito in merito alla posizione assunta dallo Stato quale nuovo proprietario dello stabile, è del tutto ininfluente ai fini della verifica del contenuto degli accordi intervenuti tra i fratelli __________, accordi sulla cui portata ed estensione i testi non hanno fornito nessuna valida indicazione. Come correttamente rilevato dal primo giudice essi hanno semplicemente confermato l'esistenza tra le parti di trattative volte a definire la questione relativa alla sistemazione logistica dell'istante, senza che i testi abbiano confermato l'assunzione formale di un qualsiasi impegno da parte dei convenuti nei confronti dell'istante. Neppure dalla deposizione del teste __________, correttamente valutata dal pretore, può essere dedotta la prova del preteso accordo di assunzione dei costi di abitazione vita natural durante. Il teste ha infatti unicamente confermato che tra le parti erano in corso trattative volte a definire la problematica litigiosa, senza che sia dato sapere se queste trattative siano sfociate in eventuali accordi o impegni.
Mancando la prova dell'assunzione da parte dei convenuti dell'impegno di provvedere al pagamento delle spese di locazione dell'istante, non essendo in particolare stato iscritto a Registro fondiario un diritto di abitazione a suo favore, per qualificare l'accordo intervenuto tra le parti il pretore si è correttamente riferito alla dottrina secondo la quale un diritto di abitazione non costituito correttamente, può essere convertito in un rapporto di locazione o comodato (Higi, op.cit., n. 150, 160 e 161 ad Vorbemerkungen zu Art. 253-274g CO; Mooser/Izzo, op.cit., n. 13 ad art. 776 CC; DTF 109 II 15) se lo scopo dell'accordo corrisponde a quello di questi contratti. Poiché, come detto, l'accordo venuto in essere tra le parti non può essere considerato una locazione (mancando la pattuizione di una pigione), la qualifica di comodato allo stesso attribuita dal pretore non è errata e tantomeno arbitraria.
Nella fattispecie, non avendo le parti stabilito la durata del comodato, il comodante può chiedere la restituzione della cosa in ogni momento (art. 310 CO). Un comodato di durata indefinita non è infatti pensabile sia perché contrario alla natura dell'istituto medesimo, nell'ambito del quale la restituzione costituisce un presupposto essenziale (art. 305 CO), sia perché il diritto svizzero non ammette la conclusione di contratti eterni (DTF 125 III 363; 114 II 159 consid. 2a). Di conseguenza, non potendosi addebitare ai convenuti una qualsiasi violazione contrattuale, la pretesa dell'istante deve essere respinta come correttamente deciso dal pretore.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Alla resistente __________ non vengono assegnate ripetibili di questa sede avendo il ricorrente chiaramente confermato nel proprio gravame la desistenza della lite nei confronti di quest'ultima. Lo stesso dicasi per __________ non potendo il suo scritto 7 dicembre 1999 essere equiparato a un allegato di osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC
dichiara:
Il ricorso per cassazione 2 novembre 1999 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare in solido a __________, __________, __________, __________, ____________________ e __________ i l'importo di fr. 600.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria