Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.03.1999 16.1998.108

Incarto n. 16.98.00108

Lugano 29 marzo 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 settembre 1998 presentato da


contro

la sentenza 21 agosto 1998 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 12 settembre 1997 da


(patr. dall’avv. ___________)

con la quale l’istante ha rivendicato la proprietà del semirimorchio 2 assi marca Koegel di cui al verbale di sequestro 5 maggio 1997 nell’esecuzione no. __________ promossa dal convenuto contro ___________, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Il 5 maggio 1997 l’UEF di Biasca ha eseguito, su richiesta di ___________ -creditore nei confronti della ditta ___________ di un importo di fr. 13’427.50 per lavori di riparazione e manutenzione eseguiti sui veicoli di quest’ultima- il sequestro di due semirimorchi che si trovavano presso di lui, uno dei quali è un semirimorchio 2 assi di marca Koegel (doc. D).

Con istanza 12 settembre 1997 - ossia entro il termine di 20 giorni assegnatole dall’UEF di Biasca (doc. A)- la ditta ___________. ha convenuto in giudizio ___________ rivendicando sulla base dell’art. 107 LEF il suo diritto di proprietà su quest’oggetto. A comprova del suo buon diritto essa ha prodotto il contratto concluso con la ditta ___________ il 30 dicembre 1996 dal quale risulta l’acquisto da parte sua del semirimorchio controverso (doc. F).

Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria eccependo di falso questo contratto di compravendita, siccome sottoscritto dopo il 21 aprile 1997 -e quindi non il 30 dicembre 1996- al solo scopo di sottrarre il semirimorchio dalla procedura di fallimento della ditta ___________. Egli ha inoltre eccepito la tardività della rivendicazione avendo l’istante atteso parecchi mesi prima di far valere il suo diritto.

  1. Con il querelato giudizio il pretore -respinta in via preliminare l’eccezione di falso sollevata dal convenuto basandosi sulle deposizioni testimoniali ha considerato che il contratto di compravendita fra l’istante e ___________ sarebbe stato concluso in data successiva a quella indicata del 30 dicembre 1996 e meglio tra il 21 aprile 1997 (data di immatricolazione del semirimorchio a nome dell’istante) e il 7 maggio 1997 (data in cui il contratto è stato visionato dall’UEF di __________). Il primo giudice, pur ammettendo che il trasferimento di proprietà è avvenuto allo scopo di sottrarre il semirimorchio dalla procedura di fallimento della società ___________, ha nondimeno ritenuto valido il contratto non ritenendolo illecito e neppure immorale.

Egli ha quindi accolto l’istanza ritenendo provato il diritto di proprietà dell’istante sul bene sequestrato a far tempo dal 21 aprile 1997, data in cui il semirimorchio litigioso è stato immatricolato a nome di quest’ultima.

  1. Con il presente tempestivo gravame ___________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ritenuto determinante ai fini della prova del trasferimento di proprietà del semirimorchio litigioso, la sua immatricolazione avvenuta il 21 aprile 1997, mentre dalle risultanze istruttorie risulterebbe che è solo in data 7 maggio 1997 che di fatto è avvenuto il trasferimento di proprietà, quindi dopo il sequestro del bene litigioso. Egli rimprovera inoltre al primo giudice di non aver verificato l’eccezione dallo stesso sollevata in merito alla tardività dell’azione di rivendicazione, che l’istante ha fatto valere parecchi mesi dopo essere venuto a conoscenza della sua intenzione di ottenere il sequestro, intenzione che egli aveva manifestato già il 21 aprile 1997.

Con osservazioni 25 settembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.

L’allegato di “replica” 1°ottobre 1998 con il quale il ricorrente prende posizione in merito alle osservazioni di controparte, deve essere estromesso dall’incarto poiché il CPC non prevede la possibilità di formulare delle controsservazioni.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).

  1. In via preliminare, sebbene la questione non abbia alcun influenza sull’esito della vertenza, va rilevato che il Pretore e le parti hanno manifestamente applicato alla presente causa le norme sulla procedura di cui agli art. 291 segg. CPC (inappellabile) anziché quelle sulla procedura accelerata. Per effetto della modifica della LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, l’azione di rivendicazione non è infatti più soggetta alla procedura ordinaria, ma è ora trattata secondo la procedura accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF; II CCA 25 agosto 1997 in re R./C.). Secondo l'art. 2 Disp. finali della modifica legislativa, le norme di procedura previste da quella legge si applicano ai procedimenti in corso a partire dalla loro entrata in vigore. Questa regola vale anche per la nostra procedura civile: l’art. 514 cpv. 1 CPC prevede infatti che le disposizioni del codice di rito si applicano ai processi e alle appellazioni introdotti dopo la sua entrata in vigore (CCC 23 agosto 1993 in re S./W.; II CCA 17 dicembre 1993 in re C./J.): da qui l’applicabilità alla vertenza che oppone le parti delle norme sulla procedura accelerata.

  2. La procedura di rivendicazione di cui agli art. 106-109 LEF - applicabili per analogia all’esecuzione del sequestro (art. 275 LEF)- presuppone una dichiarazione in tal senso da effettuarsi presso l’autorità esecutiva, dichiarazione per la quale non è richiesta nessuna forma particolare (Staehelin, Commentario basilese, n. 18 e 19 ad art. 106 LEF). La legge non prevede neppure un termine entro il quale formulare questa dichiarazione anche se secondo giurisprudenza, questa deve essere fatta in un termine breve e appropriato alla circostanze (Staehelin, op.cit., n. 23 ad art. 106; DTF 112 III 62, JdT 1988 II 95), ritenuto che un ritardo eccessivo può costituire abuso di diritto (DTF 106 III 58, 104 III 42, 102 III 140).

Se la rivendicazione avviene nell’ambito di un sequestro, il terzo deve notificare la sua pretesa già in relazione con l’esecuzione del sequestro (Staehelin, op.cit., n. 22 ad art. 106 LEF; DTF 104 III 42), ed è ciò che è avvenuto in concreto.

L’esame circa la tempestività o meno di questa notifica spetta esclusivamente agli uffici di esecuzione e non al giudice civile, al quale non compete neppure di verificare se l’ufficio ha avuto ragione o torto a tener conto della rivendicazione del terzo (SJ 1981, 124).

L’unico termine che il giudice civile è tenuto a verificare è quello

assegnato dall’ufficio esecuzioni e fallimenti per l’inoltro

dell’azione di rivendicazione, trattandosi di un termine perentorio (Staehelin, op.cit., n. 10 ad art. 109 LEF).

In quest’ottica, la censura ricorsuale secondo la quale il pretore non avrebbe preliminarmente esaminato la tardività della dichiarazione di rivendicazione formulata dall’istante -che in ogni caso ha proposto l’azione entro il termine di venti giorni assegnatole dall’UEF (doc. A)- appare infondata.

  1. Accertata la tempestività dell’azione di rivendicazione proposta dall’istante, occorre esaminare se questa abbia fatto fronte all’onere della prova che le competeva in merito al suo diritto di proprietà sul semirimorchio 2 assi marca Koegel sequestrato presso il convenuto che lo deteneva per conto della sua debitrice ___________ (Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 1997, § 24, n. 65; Brügger, SchKG Schw. Gerichtspraxis 1946-1984, 1984, n. 28 ad art. 107; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 211; Rep 1982 204). Spetta infatti al terzo rivendicante provare, “de façon certaine”, di essere proprietario della cosa sequestrata (BlSchK 1985 pag. 24).

A questo proposito la conclusione del primo giudice che ha ritenuto provato il diritto di proprietà dell’istante sul bene controverso, non è arbitraria poiché trova riscontro nelle risultanze istruttorie.

A prescindere dai problemi posti dal contratto di compravendita sulla base del quale l’istante rivendica il suo diritto -con particolare riferimento alla sua effettiva datazione, al suo contenuto e agli scopi che i contraenti si sono prefissi il fatto che a far tempo dal 21 aprile 1997 il semirimorchio sequestrato sia stato immatricolato a nome dell’istante (cfr. documentazione richiamata alla Sezione della circolazione), concretizza la volontà della ___________ di trasferire all’istante la possibilità di disporre autonomamente del medesimo, quindi di esserne proprietaria.

Ne discende che al momento del sequestro del semirimorchio, avvenuto il 5 maggio 1997 (doc. D) su analoga richiesta 1° maggio 1997 del convenuto (doc. B), l’istante poteva legittimamente vantare un diritto di proprietà sul medesimo sia in virtù del contratto di compravendita (di cui il doc. F costituirebbe una conferma), che della sua immatricolazione.

A queste risultanze istruttorie, che il primo giudice ha valutato in modo sostenibile e quindi non arbitrario, il ricorrente si è peraltro limitato a contrapporre la propria tesi difensiva secondo la quale il trasferimento di proprietà sarebbe avvenuto solo il 7 maggio 1997 -ovvero dopo il sequestro del mezzo- senza che questa tesi sia stata suffragata da una qualsiasi prova.

  1. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto mentre la richiesta di trasmissione dell’incarto al Ministero pubblico non può essere accolta, non emergendo dalle risultanze istruttorie sufficienti elementi per far seriamente dubitare della commissione di un reato penale (art. 4 CPP).

Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 2 settembre 1998 di ___________ è respinto.

  1. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbli-go di versare alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  1. Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

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