Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.03.1998 16.1997.148

Incarto n. 16.97.00148

Lugano 16 marzo 1998/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 novembre 1997 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 17 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 2 settembre 1997 nei confronti di


patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta

dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda respinta dal

primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 2 settembre 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 4’727.35 oltre accessori, importo corrispondente alle rate scadute sul contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 10 febbraio 1997 (doc. A) al fine di garantire il pagamento di un corso di inglese al quale la convenuta si era iscritta presso la __________ (doc. 1) che gestisce la scuola di lingue __________.

Al contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria eccependo innanzitutto la carenza di poteri di rappresentanza di __________ che ha sottoscritto l’istanza in discussione, nel merito ha contestato la sussistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito. Essa ha in particolare sostenuto la nullità del contratto di mutuo in quanto stipulato allo scopo di finanziare un corso di lingue presso la scuola di lingue __________ che non le è stato possibile seguire a seguito della chiusura della sede scolastica di Locarno alla quale si era iscritta (doc. 5). Data la stretta connessione tra i due contratti, l’impossibilità di seguire il corso di lingue per cause a lei non imputabili, ha reso privo d’oggetto pure il contratto di mutuo sul quale l’istante basa la propria domanda di rigetto dell’opposizione.

  1. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata preliminarmente l’infondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione di __________, ha respinto la domanda di rigetto dell’opposizione non riconoscendo al contratto di mutuo prodotto dall’istante la qualifica di valido riconoscimento di debito. A mente del primo giudice al contratto di mutuo sul quale l’istante basa la sua pretesa, siccome in stretta connessione con il contratto sottoscritto dalla convenuta con __________, tornano applicabili le norme sulla vendita a rate per il rinvio di cui all’art. 226m cpv. 2 CO, ragione per la quale il contratto prodotto dall’istante, poiché carente dell’indicazione della clausola relativa alla facoltà di rinuncia entro cinque giorni di cui all’art. 226a cpv. 2 n. 8 CO, è nullo.

  2. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver concluso all’esistenza di un rapporto di collaborazione tra la stessa e scuola di lingue, quindi all’applicazione delle norme sulla vendita a rate.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

  1. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.

Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20). In quest’ambito, l’esame del giudice verte unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate, ritenuto che attraverso un giudizio sommario emanato in base a criteri d’apparenza, il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione (Panchaud/ Caprez, op.cit., § 163).

. I contratti bilaterali giustificano di principio il rigetto provvisorio dell’opposizione a condizione che il precettante provi di aver eseguito le prestazioni dalle quali dipende l’esigibilità del suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69).

Nel caso concreto, a sostegno della propria domanda di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto il contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 10 febbraio 1997, avente per oggetto un importo di fr. 5’649.29, pagabile in 5 rate mensili di fr. 1’174.20 cadauna, importo sul quale la convenuta ha pagato una sola rata (doc. B).

Al di là dell’esigibilità del credito fatto valere in giudizio, controversa è la validità del titolo come tale.

  1. La conclusione del primo giudice secondo la quale al contratto di mutuo sottoscritto dalle parti sarebbero applicabili le norme sulla vendita a rate, non è arbitraria.

Secondo l’art. 226m cpv. 2 CO le disposizioni sulla vendita a rate (art. 226a segg. CO) si applicano per analogia ai mutui concessi per l’acquisto di cose mobili quando il venditore e il mutuante cooperano per procurare al compratore la cosa mediante pagamento rateale e successivo del prezzo. Indipendentemente dalla terminologia del testo di legge, che all’art. 226m cpv. 2 CO parla di venditore e compratore, il disposto si riferisce anche ad altri tipi di contratto, in particolare anche a contratti che hanno per oggetto la prestazione di servizi qualora il pagamento della prestazione avvenga ratealmente (Stauder, in Comm. basilese, 1996, n. 43 ad art. 226m CO).

Ai fini dell’applicazione delle norme sulla vendita a rate è sufficiente che con la conclusione del contratto le parti abbiano inteso perseguire gli stessi scopi economici che nella vendita a rate, ossia concedere delle facilità di pagamento all’acquirente che non dispone dei mezzi necessari per pagare in contanti la prestazione, facilità di pagamento che possono essere accordate dal venditore o da un terzo (Stauder, op.cit., n. 64-66 ad art. 226m CO), nel senso che il terzo versa la totalità del prezzo direttamente al venditore (Stauder, op.cit., n. 69 ad art. 226m CO). L’esistenza o meno di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 226m cpv. 2 CO dipende dalle circostanze del caso concreto (Stauder, op.cit., n. 73 ad art. 226m CO). La tesi su cui la ricorrente fonda il proprio gravame e secondo la quale le norme sulla vendita a rate si applicano solo in presenza di un rapporto di collaborazione qualificato, costituisce un’opinione dottrinale tra le altre che in quanto tale non vincola il giudice. Altri autori, tra i quali il citato _________ nonché il Tribunale federale, ritengono infatti la tesi dottrinale invocata troppo restrittiva e ammettono l’applicazione delle norme sulla vendita a rate quando vi sono sufficienti indizi per ammettere l’esistenza di un rapporto di collaborazione tra il venditore e il mutuante (Stauder, op.cit., n. 74-77 ad art. 226m CO; DTF 122 III 160).

Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, nella concreta fattispecie non può seriamente essere messa in discussione l’esistenza di una stretta relazione tra il contratto di mutuo (doc. A) e il contratto di noleggio per un corso linguistico (doc. 1). Sul contratto di noleggio del corso linguistico sottoscritto dalla convenuta con la __________ figura a chiare lettere, alla clausola relativa alle modalità di pagamento del corso, il nominativo dell’istante nonché l’esatto contenuto del contratto di mutuo, in particolare il numero di rate stabilite e il loro ammontare oltre alla data di scadenza delle stesse. Rilevasi inoltre che il contratto di noleggio e la richiesta di un mutuo alla parte istante sono stati sottoscritti lo stesso giorno.

Questo basta per ritenere sostenibile la tesi del primo giudice e l’applicazione da parte di quest’ultimo dell’art. 226m CO, quindi l’accertamento della nullità del contratto di mutuo prodotto a valere quale riconoscimento di debito siccome carente dell’indicazione del termine di riflessione di cui all’art. 226a cpv. 2 n. 8 CO, sanzione prevista dall’art. 226a cpv. 3 CO.

  1. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

Alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 28 novembre 1997 di __________ è respinto.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

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