Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.08.1995 16.1995.84

Incarto n. 16.95.00084

Lugano 24 agosto 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1994 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 12 agosto 1994 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 17 ottobre 1983 nei confronti di


con la quale si chiedeva l’iscrizione a RFP di __________ di un diritto di passo necessario a favore del mappale no. __________di proprietà degli istanti e a carico del mappale no. __________di proprietà del convenuto, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

Con istanza 17 ottobre 1983 __________, precedente proprietario della particella no. __________ RFP __________ ora di proprietà degli eredi __________ e __________, ha promosso un’azione giudiziaria nei confronti di __________, proprietario della confinante particella no. __________, al fine di ottenere l’iscrizione a Registro fondiario di un diritto di passo necessario, esteso al transito di veicoli agricoli, per accedere alla strada pubblica.

Il convenuto si è opposto alla richiesta avversaria a motivo dell’esistenza di due altre vie di accesso al fondo degli istanti.

Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ponendo tuttavia a carico degli istanti tutte le spese di causa (giudiziarie e peritali) nonchè assegnando ripetibili a favore del convenuto.

Con il presente tempestivo gravame __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio chiedendo l’annullamento del dispositivo sulle spese e le ripetibili. I ricorrenti, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente applicato i criteri di soccombenza di cui agli art. 148 segg. CPC ponendo a loro carico tutte le spese di giustizia, spese di cui chiedono in questa sede l’attribuzione al convenuto con il conseguente riconoscimento delle ripetibili a loro favore.

Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).

Giusta l’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che in caso di soccombenza reciproca egli le può ripartire parzialmente o per intero fra le parti (cpv. 2 ).

Per contro, giurisprudenza e dottrina hanno avuto modo di precisare che nell’ambito del riconoscimento di diritti necessari - come appunto nella fattispecie (art. 694 CC) - occorre riferirsi per la ripartizione delle spese giudiziarie ai principi validi nel diritto espropriativo, la concessione di tali diritti avendo effetti paragonabili ad un’espropriazione (Meier-Hayoz, Commentario bernese, n. 69 ad art. 694 CC; DTF 85 II 402 consid. 3; I CCA 22 giugno 1995 in re Comune C./G). Di principio, quindi, colui che postula il riconoscimento del passo necessario deve

sopportare gli oneri processuali, comprensivi di spese (di giustizia e peritali), tasse e indennità per ripetibili alla parte convenuta anche in caso di accoglimento della sua azione. A questo principio può essere derogato nei casi in cui la parte convenuta si oppone abusivamente alla richiesta di concessione del passo, quando pretende indennità spoporzionate oppure quando, in altro modo, fa uso in maniera temeraria e abusiva della sua facoltà di far stabilire dal giudice i presupposti della concessione del passo necessario (Caroni-Rudolf , Der Notweg, 1969, pag. 115 e 116).

Nella caso concreto, il pretore ha fatto esatto riferimento alla regola giurisprudenziale e dottrinale sul carico delle spese processuali in materia di diritti necessari; ha valutato in quest’ ambito che non ricorresse motivo alcuno per derogarvi.

Pur tenendo conto del potere di apprezzamento riservato al giudice del merito in una simile circostanza, l’esito della sua decisione su spese e ripetibili urta il comune sentimento dell’ equità e deve quindi essere riconsiderato da questa Camera (art. 332 cpv. 2 CPC).

Due appaiono in sostanza i motivi atti a temperare il dispositivo impugnato:

6.1 Dalle risultanze istruttorie emerge come l’opposizione del convenuto alla richiesta di iscrizione di un diritto di passo necessario sia ingiustificata, tant’è che in un primo tempo il convenuto così si esprimeva nello scritto 14 luglio 1980: “da parte mia non è mai stato contestato un diritto di passo carraio” (doc. H), ammissione di rilievo, malgrado la mistificazione del suo significato, tentata in sede di risposta.

6.2 La tesi difensiva del convenuto secondo la quale il fondo degli istanti beneficierebbe di altre due vie di accesso alla strada pubblica, si appalesava oggettivamente destituita di fondamento ritenuto che una di queste vie è risultata inesistente (cfr. perizia p.to 6.1) mentre l’altra non era evidentemente accessibile al transito con veicoli agricoli trattandosi di un sentiero di larghezza limitata e con una pendenza longitudinale impervia (cfr. perizia p.to 6.3). Ora, queste considerazioni circa l’impossibilità per gli istanti di utilizzare altre vie per accedere dal loro fondo alla strada pubblica, considerazioni alle quali il convenuto poteva facilmente giungere data la sua conoscenza dei luoghi, avrebbero dovuto rendere superfluo l’avvio di una procedura giudiziaria protrattasi per oltre 10 anni.

E’ solo a causa dell’atteggiamento del convenuto, contattato dal precedente proprietario già nel 1980 al fine di trovare un accordo circa l’iscrizione di una servitù di passo, che gli istanti sono stati costretti a promuovere la presente procedura.

Queste circostanze, oltre al fatto che l’accesso attraverso la proprietà del convenuto sarebbe saltuario e limitato a poche volte all’anno per i lavori di manutenzione e pulizia del bosco degli istanti, avrebbero dovuto indurre il pretore a una valutazione diversa, così che fosse riconosciuta l’esistenza di un caso d’eccezione al principio dell’addebito delle spese alla parte istante.

Tenuto conto altresì del costo non indifferente della perizia, appare senz’altro equo, a parziale modifica della norma in materia, di ripartire in ugual misura fra le parti gli oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 20 settembre 1994 di __________ e __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza il dispositivo no. 4 della sentenza 12 agosto 1994 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord è annullato e sostituito dalla seguente pronuncia:

Ogni spesa processuale, nonchè la tassa di giustizia di fr.

800.-, sono poste a carico delle parti in ragione della metà.

Le ripetibili sono compensate.

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dai ricorrenti, sono pure poste a carico delle parti in ugual misura, compensate le ripetibili.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

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