Incarto n. 16.95.00123
Lugano 21 maggio 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 luglio 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
Contro
la sentenza 19 giugno 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 26 settembre 1994 da
patr. dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 4’942.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice che ha respinto la richiesta di pagamento di fr. 2’080.50 formulata in via riconvenzionale dai convenuti,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
La collisione -che ha causato solo danni materiali- è avvenuta tra il veicolo guidato da __________, assicurato per la RC presso la __________, e quello condotto da __________.
Con istanza 26 settembre 1994 __________ ha chiesto il pagamento di fr. 4’942.- oltre accessori, importo corrispondente al danno complessivo subito.
La dinamica dell'incidente può essere così descritta.
L'area di servizio __________ si trova lungo la strada cantonale che congiunge il bivio per __________ con l'abitato di __________. In direzione __________, essa si trova sul lato destro della strada e sulla stessa si trovano i distributori di benzina e più avanti, all'estremità dell'area, un edificio adibito a chiosco.
Il convenuto, parcheggiato vicino a questo chiosco, stava per abbandonare l'area di servizio per immettersi nella circolazione procedendo poi verso __________; la sua attenzione era rivolta esclusivamente al traffico procedente da __________.
L'attore invece proveniva da __________; giunto all'altezza dell'area di servizio, stava accedendovi, dopo aver attraversato la corsia di contromano, quando si avvedeva che il veicolo di controparte procedeva verso di lui senza scorgerlo. Il segnale acustico non è bastato per evitare la collisione, avvenuta quasi frontalmente, all'altezza del marciapiede che separa la strada dall'area di servizio.
Il giudice di prime cure non ha per contro individuato nel modo di guida dell'istante alcuna infrazione alle norme della circolazione, in particolare non ha ritenuto provato l'addebito mosso a quest'ultimo di aver superato la linea di sicurezza per accedere alla stazione di servizio, addebito che comunque non sarebbe stato atto ad interrompere il nesso causale tra la manovra del convenuto e l'evento dannoso.
I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver riconosciuto nel modo di guida del conducente __________ la causa dell’incidente o quantomeno una concolpa.
Con osservazioni 4 settembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Sulla base di questa regola fondamentale spettava quindi all’istante provare la responsabilità del conducente __________ per essersi immesso nella circolazione senza prestare la necessaria attenzione alla circolazione, in particolare al suo veicolo che, proveniente dalla strada principale, stava per accedere alla stazione di servizio.
La conclusione del primo giudice secondo la quale l'istante ha apportato la prova della colpevolezza del convenuto deve essere condivisa.
Chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da parcheggi, da stazioni di servizio e simili deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario deve chiedere ad una persona di controllare la manovra (art. 15 cpv. 3 ONC).
In altre parole, incombe al conducente che vuole immettersi nella circolazione l'obbligo di assumere tutte le precauzioni imposte dalle circostanze e dalla visibilità per evitare di ostacolare o mettere in pericolo i veicoli prioritari che si stanno avvicinando. Benché quello di precedenza non sia un diritto assoluto, la sicurezza del diritto, ma ancor più la sicurezza della circolazione impongono un certo rigore nell'ammettere deroghe alle regole sulla precedenza. La giurisprudenza tende pertanto a interpretare queste norme con rigore (DTF 93 IV 32, 91 IV 10; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, 1984, n. 3.4.2 ad art. 36 LCS).
Di conseguenza e secondo il principio dell'affidamento (art. 26 LCS) chi beneficia della precedenza deve poter contare sul rispetto della medesima, a meno che situazioni particolari risultanti da indizi concreti lascino presagire l'inosservanza di tale diritto (DTF 104 IV 30 consid. 3 e riferimenti, 106 IV 393 consid. 1, 107 IV 45 consid. 2; Rep 1985 27 segg.; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.5.4 ad art. 36 LCS). Riservato tale caso egli non è perciò tenuto ad adottare misure particolari (DTF 118 IV 281; II CCA 18 gennaio 1995 in re C./M.).
Da parte sua, anche il conducente senza precedenza deve poter supporre, in difetto di segni contrari, che l'utente con diritto di precedenza rispetterà le norme della circolazione (DTF 99 IV 175 consid. 3c).
Egli è comunque tenuto a non ostacolare chi beneficia della precedenza. In primo luogo egli deve dirigere il proprio sguardo in tutte le direzioni dalle quali potrebbe sopraggiungere un veicolo prioritario e non deve venir meno a questa accresciuta attenzione durante l'esecuzione della manovra di immissione sul campo stradale (DTF 85 IV 146).
È comunque fuori di dubbio e pacifico in questa sede che egli
-nei confronti di __________- non godeva di un diritto di precedenza.
È invece oggetto di censura la sentenza pretorile laddove giudica il comportamento dall'istante, in particolare sul rimprovero di aver superato la linea di sicurezza continua (ininterrotta) per attraversare la corsia di contromano e portarsi sul piazzale dell'area di servizio. Sennonché su questo fatto -che potrebbe invero essere determinante- non v'è prova certa. Da un lato la documentazione fotografica (doc. 2) mostra come, in corrispondenza dell'accesso all'area di servizio, la linea di sicurezza sia interrotta (cfr. anche sopralluogo); dall'altro non v'è constatazione del percorso seguito dall'istante per accedere al piazzale. Le testimonianze assunte appaiono infatti discordanti, mentre la versione fornita dalla teste __________ non corrisponde esclusivamente alla prova del superamento della linea di sicurezza, ma semmai della circostanza per cui __________ sarebbe acceduto all'area di servizio sopraggiungendo dalla corsia di contromano.
Si tratta tuttavia di fragili elementi di giudizio, nemmeno confortati dallo schizzo (allegato al rapporto di polizia) che non indica, con riferimento alla direzione dell'auto dell'istante, se la linea di sicurezza sia o no stata superata, né sembra concordare con la tesi secondo cui questi stesse percorrendo la corsia di contromano.
La ricostruzione dei fatti su cui si fonda il ricorso -che potrebbe essere verosimile- non è tuttavia sostenuta da prove convergenti, onde non si può rimproverare con successo il primo giudice, posto di fronte a risultanze istruttorie di questo tipo, di aver deciso diversamente: in altre parole, le sue conclusioni non appaiono in urto manifesto col materiale probatorio, considerato nel suo complesso.
Detto questo appare invero solo un dettaglio di poca rilevanza come le vetture si siano urtate, rispettivamente quale sia stata la direzione seguita dal veicolo dell'istante (punto 9).
Non v'è pertanto spazio per l'invocata applicazione dell'art. 327 lett. g CPC.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 5 luglio 1995 __________ e della __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria