Incarto n. 16.2024.69
Lugano, 31 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 13 dicembre 2024 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 5 dicembre 2024 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est nella causa CM.2024.25 (appalto) promossa nei suoi confronti con istanza del 22 agosto 2024 da
CO 1 (rappresentata dall'amministratore unico P__________ ),
Ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 22 agosto 2024 la ditta CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Est chiedendogli di convocare RE 1a un tentativo di conciliazione volto ad ottenere il pagamento di fr. 1542.35 oltre a interessi, per il mancato pagamento di pulizie svolte nell'appartamento della convenuta. All'udienza di conciliazione dell'8 novembre 2024 l'istante, unica comparente, ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia in applicazione dell'art. 212 CPC.
B. Statuendo con decisione del 5 dicembre 2024 il Giudice di pace ha obbligato la convenuta a versare all'istante fr. 1542.35 oltre a interessi e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico della medesima.
C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 dicembre 2024 in cui chiede di “confermare l'opposizione al precetto esecutivo. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 12 dicembre 2024. Introdotto l'indomani il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
Il Giudice di pace, preso atto che le fatture presentare dall'istante non erano state contestate ma al contrario “riconosciute dall'IAS“ e constatato la mancata partecipazione della convenuta all'udienza di conciliazione, ha stabilito che l'esecuzione delle prestazioni fatturate per i servizi di aiuto domiciliare “devono essere ritenute ammesse” e la mercede “dev'essere riconosciuta nella misura non contestata”.
La reclamante fa innanzitutto valere che l'istante “è priva di debita procura” e che per tale mancanza deve essere negata la rappresentanza processuale. Per tacere del fatto che, come rileva la reclamante medesima, la mancanza di una procura è sanabile (art. 132 cpv. 1 CPC), all'udienza di conciliazione è comparso P__________, amministratore unico della società istante. E trattandosi di un organo formale egli non necessitava di alcuna procura (sentenza del Tribunale federale 4A_530/2021 del 3 agosto 2022 consid. 3 in: RSPC 2023 pag. 186).
Nella misura in cui si duole della mancata produzione di un titolo di rigetto dell'opposizione, la reclamante equivoca la decisione impugnata, la quale non è stata emessa nel quadro di una procedura di rigetto dell'opposizione, tanto più che agli atti nemmeno risulta che l'interessata sia stata escussa dall'istante. In effetti, è indubbio che l'impresa di pulizie ha promosso un tentativo di conciliazione volto alla condanna della convenuta al pagamento di fr. 1542.35). Dandosi un valore litigioso inferiore a fr. 2000.–, in caso di mancata conciliazione, come in concreto, l'autorità può quindi, su richiesta dell'attore, emanare una decisione nel merito. Tale procedura non va confusa con una procedura di rigetto dell'opposizione, retta dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (sulla questione: CCR sentenza inc. 16.2022.6 del 12 gennaio 2023 consid. 4). Detto altrimenti, proprio perché il creditore non dispone di un titolo di rigetto dell'opposizione, egli deve far accertare l'esistenza del suo credito tramite un'azione condannatoria (art. 84 CPC), la quale va introdotta previo obbligatorio tentativo di conciliazione.
RE 1 sostiene infine che i documenti prodotti dall'istante, segnatamente le fatture, non dimostrano il credito. A suo avviso, esse non provano “in maniera inequivocabile e incontrovertibile” che le pulizie siano state effettivamente svolte fino a “raggiungimento del montante preteso”. Per di più la reclamante epiloga, le fatture sono “integralmente contestate poiché prive di carattere probante”. Ora, che l'assenza di contestazione di una fattura non valga ancora come accettazione è vero. È altresì indubbio che, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 CC, spettava alla ditta istante che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni dimostrare l'esistenza del contratto così come la congruità della sua pretesa. La reclamante disconosce tuttavia che oggetto di prova in un processo possono essere soltanto fatti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC), mentre non occorre – in linea di principio – dimostrare fatti non litigiosi. E siccome in concreto l'interessata non è comparsa davanti al Giudice di pace, i fatti esposti dall'istante potevano ritenersi non contestati, a meno che sussistessero “notevoli dubbi” al riguardo (art. 153 cpv. 2 CPC), dubbi che la reclamante nemmeno adombra. Si aggiunga che l'odierna contestazione delle fatture, dal profilo processuale è tardiva, in sede di reclamo non potendosi addurre nuovi fatti (e quindi contestazioni) o nuove prove (art. 326 CPC). Ne segue che, in ultima analisi, il reclamo è destinato all'insuccesso. Non ponendosi questioni di principio o di importanza rilevante, esso può essere deciso nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, la reclamante, sprovvista di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un legale. Non si pone problema di indennità, il reclamo non essendo stato notificato all'istante per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.