Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.06.2024 16.2023.24

Incarto n. 16.2023.24

Lugano, 17 giugno 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

cancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 26 giugno 2023 presentato dalla

RE 1 (rappresentata dal suo gerente A __________)

contro la decisione emessa il 12 giugno 2023 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa SE.2022.8 (mandato) promossa con petizione del 1° settembre 2022 dalla

CO 1 (rappresentata dal suo socio e gerente M__________ ),

Ritenuto

in fatto: A. Dal 2017 la società RE 1, che gestisce appartamenti di uno stabile situato a Lugano su incarico della società G__________, ha affidato tutte le mansioni di contabilità alla società CO 1 dietro versamento di un onorario annuo, da pagarsi con rate trimestrali, pari a un terzo di quello dovutole dalla G__________ per l'intero mandato, quest'ultimo calcolato in base a una percentuale del reddito locativo generato dall'immobile.

B. Il 24 novembre 2021 la CO 1 ha rescisso il mandato di contabilità per la fine del mese di dicembre 2021. Il 6 dicembre 2021 la RE 1 ne ha preso atto e l'ha invitata ad allestire la contabilità 2021, così da poterla sottoporre alla G__________, come pure a “terminare tutti i conteggi spese accessorie dal 2018 fino all'anno 2020”. In occasione di uno scambio di corrispondenza elettronica del 20 dicembre 2021 la RE 1 ha poi chiesto alla mandataria di inviarle il “conteggio” necessario per l'allestimento della propria nota d'onorario finale per il 2021 in modo da poterla inviare alla G__________ e si è obbligata a onorare la nota finale che la CO 1 avrebbe emesso se non l'avesse contestata entro 60 giorni. Lo stesso 20 dicembre 2021 la CO 1 ha completato il lavoro di “chiusura contabile” e ha trasmesso alla mandante il “conteggio” per potere allestire la nota d'onorario finale per il 2021 da inviare alla G__________, da cui risultava che quest'ultima doveva pagare alla RE 1 fr. 5409.59 (totale onorario di fr. 21 136.97 ./. totale acconti di fr. 15 727.28). Il 19 gennaio 2022 la CO 1 ha inviato alla RE 1 la propria nota d'onorario di fr. 1803.23 (1/3 di fr. 5409.59) e il successivo 1° aprile 2022 ne ha sollecitato il pagamento, evidenziando che il termine di 60 giorni concordato per eventuali contestazioni fosse trascorso. Invano.

C. Con precetti esecutivi n. 45, n. 58 e n. 55 emessi il 13 maggio 2022 dal­l'Ufficio d’esecuzione di Lugano la CO 1 ha escusso rispettivamente la CO 1, il suo gerente __________ A e la sua socia __________ A per ottenere l'incasso di fr. 1803.23 oltre interessi al 7% dal 19 gennaio 2022, indicando quale motivo del credito “nota d'onorario del 19.1.2022 per contabilità locativa amministrazione G fattura finale anno 2021 - chiusura”. Gli escussi hanno interposto opposizione alle rispettive esecuzioni. Il 18 maggio 2022 la RE 1 ha comunicato alla CO 1 di essersi accorta di un errore nella nota d'onorario relativa ai “conteggi 2017” di fr. 2915.46, da lei pagata, chiedendo alla mandataria di rimborsarle fr. 1128.03. oltre a fr. 500.– per i costi di verifica della nota d'onorario, per complessivi fr. 1628.03. Nonostante un sollecito di pagamento, la CO 1 nulla ha pagato.

D. Il 13 giugno 2022 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, chiedendo di convocare la RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1803.23 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2022 così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________45. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Giudice di pace ha rilasciato all'istante, il 28 luglio 2022, l'autorizzazione ad agire e ha posto a suo carico le spese processuali di fr. 120.– (inc. CM.2022.58).

E. Il 1° settembre 2022 la CO 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2022 la CO 1 ha proposto, in via principale, di respingere la petizione e, in via subordinata, di accoglierla limitatamente al pagamento di fr. 1803.23. L'attrice ha replicato il 27 ottobre 2022, ribadendo le sue domande. Altrettanto ha fatto la convenuta in una duplica del 30 dicembre 2022 in cui ha altresì chiesto di condannare l'attrice “al ritiro della sua pretesa e all'annullamento di tutti i PE”. Alle prime arringhe del 1° febbraio 2023 le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Nessuna istruttoria è stata esperita.

F. Statuendo con decisione del 12 giugno 2023 il Giudice di pace, in accoglimento della petizione, ha obbligato la convenuta a versare all'attrice fr. 1803.23 oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2022 e ha rigettato in via definitiva per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Il primo giudice ha obbligato l'attrice a consegnare alla convenuta “immediatamente la documentazione, gli atti contabili ed incarti ancora in suo possesso, ciò a totale chiusura della collaborazione tra le parti”. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 200.–.

G. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 giugno 2023 in cui chiede in via principale di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso di respingere la petizione, in via subordinata di accogliere la petizione limitatamente a fr. 175.20 (pretesa dell'attrice di fr. 1803.23 ./. suo credito di fr. 1628.03) e in via ancor più subordinata di rinviare gli atti al primo giudice per una nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 16 agosto 2023 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impu­gna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore liti­gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo en­tro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 13 giugno 2023. Introdotto il 26 giugno 2023 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. Detto altrimenti, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 145 II 41 consid. 5.1 con rinvii).

  2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha preso atto innanzitutto che le parti si accusano vicendevolmente di inadempienze contrattuali: l'attrice, visto il grave ritardo nel pagamento delle sue note d'onorario ha rescisso il mandato di contabilità, mentre la convenuta rimprovera alla controparte trascuratezza nella gestione contabile e disorganizzazione del suo studio fiduciario. Pur dando atto che l'attrice non ha provveduto a riconsegnare a fine mandato gli atti contabili alla mandante, il primo giudice ha accolto la petizione, poiché la nota d'onorario di fr. 1803.23 emessa il 19 gennaio 2022 dall'attrice non era stata contestata dalla convenuta entro il termine di “60 giorni concordati per la contestazione della fattura”.

  3. La reclamante critica il Giudice di pace per avere ritenuto come approvata la nota d'onorario del 19 gennaio 2022 per mancata contestazione entro 60 giorni, allorquando per legge non esiste un termine per sollevare eventuali contestazioni riguardanti una fattura, le quali possono essere mosse in ogni momento “anche soltanto nell'ambito di una procedura giudiziale intesa ad ottenere il pagamento”. Ad ogni modo, essa sostiene di avere, contrariamente all'accertamento manifestamente errato operato dal primo giudice, contestato la nota professionale con lettere ed e-mail del 6 dicembre 2021, 30 marzo, 17 maggio e 6 luglio 2022. La convenuta rimprovera alla controparte di non avere eseguito il mandato con la necessaria diligenza e fedeltà, ciò che ha comportato dei reclami da parte della G__________, di avere commesso errori che hanno causato perdite finanziarie per almeno fr. 1628.03 e di non avere consegnato alla fine del mandato “gli incarti e i lavori di chiusura”. A suo parere il Giudice di pace ha violato le norme del contratto di mandato poiché pur avendo accertato un “(parziale) inadempimento” dei compiti affidati alla CO 1, ha riconosciuto a quest'ultima l'intero onorario di fr. 1803.23. Per la reclamante, le carenze evidenziate nello svolgimento del mandato, giustificano pertanto una riduzione dell'onorario di almeno fr. 1628.03. In tali circostanze, essa epiloga, la petizione avrebbe dovuto essere respinta o tutt'al più accolta limitatamente a fr. 175.20 (fr. 1803.23 ./. fr. 1628.03).

a) Il mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell'onere di provare l'esistenza del mandato – nella fattispecie pacifica –, così come la congruità della sua pretesa (art. 8 CC). Egli deve quindi dimostrare di avere fornito le prestazioni pattuite e spiegare perché una retribuzione gli è dovuta, rispettivamente perché può pretendere la retribuzione pattuita nel contratto (CCR sentenza inc. 16.2019.31 del 18 settembre 2020 consid. 4a). Il mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO). Qualora violi i suoi obblighi di diligenza e fedeltà, egli non risponde solo del danno che causa, ma può pure vedersi ridotta la mercede. Se il risultato della carente esecuzione del mandato è del tutto inutilizzabile per il mandante, quest'ultimo non deve alcuna mercede al mandatario. Il diritto del mandante alla riparazione del danno e il diritto a una riduzione della retribuzione del mandatario sono cumulabili (sentenza del Tribunale federale 4A_194/2019 del 1° luglio 2020 consid. 6 con numerosi rinvii).

b) L'invio di fatture non comporta alcun obbligo di reazione da parte di chi le riceve e non significa accettazione tacita a norma dell'art. 6 CO. In linea di principio, dunque, la mancata contestazione di una nota d'onorario non comporta quindi l'ammissione del preteso credito. Chi riceve una fattura ha la facoltà di contestarla successivamente, anche solo nel corso di una procedura giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4A_287/2015 del 22 luglio 2015 consid. 3.1 con rinvio a DTF 112 II 502 consid. 3a; v. anche CCR sentenza inc. 16.2020.4 del 10 dicembre 2020 consid. 5; Rep. 1988 pag. 273). Premesso ciò, in virtù del principio di libertà contrattuale, le parti possono liberamente decidere che una nota professionale sarà considerata come accettata se non saranno sollevate contestazioni entro un determinato termine.

c) Nella fattispecie, dagli atti risulta che dopo l'emissione della nota d'onorario, tra le parti vi è stato uno scambio di corrispondenza elettronica in esito al quale la RE 1 ha “garantito” il pagamento della nota d'onorario se la medesima non fosse stata contestata con “motivazione e nuovo importo corretto” entro 60 giorni (doc. D). Sulla scorta di tale risultanze, il Giudice di pace ha accertato che nessuna contestazione della nota era avvenuta “entro 60 giorni” come concordato, donde in sostanza, la realizzazione della condizione riferita alla garanzia di pagamento della nota da parte della mandante. Con tale accertamento, la reclamante non si confronta neppure di scorcio, non pretendendo, né tantomeno dimostrando, di non avere garantito il pagamento della nota professionale del 19 gennaio 2022 dopo la decorrenza del termine di 60 giorni per contestarla. Certo, essa sostiene invero di avere contestato la nota d'onorario con lettera del 6 dicembre 2021 (doc. 25). Se non che, per tacere del fatto che la missiva è finanche precedente l'emissione della nota, in quella comunicazione la mandante prende atto della cessazione del mandato e invita la mandataria a concludere con professionalità la pratica, senza alcun accenno all'onorario della medesima. Quanto alle altre lettere del 30 marzo 2022 (doc. 29), del 17 maggio 2022 (doc. 26) e del 6 luglio 2022 (doc. 27), esse sono invece successive al termine concordato per sollevare eventuali contestazioni senza, peraltro, contenere specifiche critiche. In siffatte circostanze, l’accertamento del Giudice di pace secondo cui la nota d'onorario di fr. 1803.23 dell'attrice non è stata contestata dalla convenuta entro il termine di “60 giorni concordati per la contestazione” resiste alla critica.

d) Quanto alla richiesta di ridurre l'onorario, la reclamante ricorda di avere fatto valere, in prima sede, che l'attrice non le ha rimborsato l'importo di fr. 1628.03 chiestole il 18 maggio 2022. Ci si può invero chiedere se davanti al Giudice di pace la convenuta abbia validamente formulato un'eccezione di compensazione, fermo restando che essa può scaturire dalle circostanze qualora siano evidenti il credito compensante e quello compensato (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_539/2021 del 21 febbraio 2021 consid. 5.3.5 con rinvio). Ad ogni modo, anche se il debitore può opporre in compensazione un suo credito contestato, per decidere se in tal caso la compensazione sia possibile il giudice deve comunque statuire sull'esistenza del credito invocato (DTF 136 III 626 consid. 4.2.3). Spetta dunque al debitore dimostrare non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche l'esigibilità e l'importo della contro pretesa (CCR inc. 16.2018.46 del 17 ottobre 2019 consid. 5c con rinvii). Nel caso in esame, la RE 1 ha presentato un conteggio e la fattura del 18 maggio 2022 (doc. 34 e 35). A fronte della contestazione dell'attrice, tuttavia, ciò non è sufficiente per dimostrare l'esistenza di un credito, nessuna prova essendo stata addotta. Ne segue che anche su questo punto la sentenza impugnata sfugge alla critica.

  1. In definitiva, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella misura in cui è ricevibile dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegna un'indennità d'inconvenienza, la CO 1 non avendo motivato la richiesta (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano indennità d'inconvenienza.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_004
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_004, 16.2023.24
Entscheidungsdatum
17.06.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026