Incarto n. 16.2023.15
Lugano 11 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 17 marzo 2023 presentato da
RE 1 e RE 2 (patrocinati dall' PA 1 )
contro la decisione emessa il 1° marzo 2023 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa SO.2023.3 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei loro confronti con istanza del 2 gennaio 2023 da
CO 1 e CO 2, (patrocinati dall' PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 1° marzo 2023 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato a RE 1 e a RE 2 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare un immobile situato a Gudo appartenente a CO 1 e CO 2, esplicitando l'ordine di intervento da parte della forza pubblica. Le spese processuali di fr. 120.– sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere agli istanti fr. 250.– per ripetibili.
B. Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 17 marzo 2023 in cui chiedono, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare la decisione impugnata e di ritornare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio. Quello stesso giorno il presidente di questa Camera ha sospeso, inaudita parte, l'esecutività della decisione e ha invitato gli istanti a presentare osservazioni. Nel loro memoriale del 28 marzo 2023 CO 1 e CO 2 concludono per la reiezione del reclamo.
C. Il 14 aprile 2023 il presidente di questa Camera, preso atto che dal 31 marzo 2023 RE 1 e RE 2 risultano avere lasciato l'ente locato di Gudo per trasferirsi altrove, ha assegnato ai reclamanti un termine di 10 giorni per comunicare la sussistenza dell'interesse degno di protezione al reclamo. Il 27 aprile 2023 i reclamanti hanno dichiarare di avere tuttora un interesse degno di protezione.
Considerando
in diritto: 1. Nella decisione impugnata il Pretore, dopo avere accertato la regolarità della disdetta del contratto di locazione e quindi l'esistenza dei presupposti per ordinare l'espulsione dei convenuti dall'ente locato in applicazione della procedura sommaria a tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC), ha negato la richiesta degli inquilini di differire l'espulsione al 31 maggio 2023. I reclamanti lamentano una violazione del loro diritto di essere sentiti, segnatamente l'omissione nella decisione impugnata della data a partire dalla quale essi avrebbero dovuto considerarsi inadempienti e quindi passibili di infrazione dell'art. 292 CP, così come del principio della proporzionalità.
Nel caso in esame, come si è detto, dal 31 marzo 2023 RE 1 e RE 2 risultano avere lasciato l'ente locato di ________ per trasferirsi altrove, come risulta per altro dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici (MovPop). Ora, se in pendenza di causa l'inquilino ha lasciato l'ente locale, egli non dispone più di un interesse giuridico all'esame del suo rimedio di diritto contro uno sfratto (sentenza del Tribunale federale 4A_566/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 5.1 con rinvio; nel medesimo senso: CCR sentenza inc. 16.2022.21 del 5 settembre 2022 e II CCA sentenza inc. 12.2020.135 del 26 febbraio 2021). In tali circostanze il reclamo va dichiarato senza oggetto e la causa stralciata dai ruoli (art. 242 CPC). Ciò rende altresì senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo.
I reclamanti, invero, si oppongono allo stralcio della procedura sostenendo di conservare un interesse degno di protezione poiché “spinti ad abbandonare i locali sotto minaccia dell'intervento della forza pubblica…” ragione per cui in caso di accoglimento del reclamo non escludono di addossare le spese di trasloco ai locatari. Se non che, la volontà dei reclamanti di postulare in un secondo tempo il risarcimento dei danni causati loro dall'esecuzione forzata della decisione di espulsione asseritamente illegittima non connota, per ciò sola, un interesse degno di protezione all'esame del loro reclamo, l'autorità di forza giudicata della decisione impugnata non potendo essere opposta loro in un eventuale successiva causa volta al risarcimento dei danni (sentenze del Tribunale federale 4D_13/2016 dell'8 febbraio 2016 consid. 2.2 e 4A_45/2015 del 9 febbraio 2015 consid. 3.2 con rinvio). Nulla osta pertanto allo stralcio della procedura di reclamo.
Quanto agli oneri di primo grado, la parte sprovvista di interesse degno di protezione può invero contestare l'addebito delle spese giudiziarie poste a suo carico senza tuttavia poter rimette in discussione la decisione di merito. Detto altrimenti, la decisione sulle spese processuali può essere contestata solo per quanto concerne aspetti che non sono direttamente in relazione con la decisione di merito, ossia per esempio perché mancherebbe la base legale, perché il diritto cantonale prevenderebbe la gratuità della procedura o perché il giudizio sulle spese contrasterebbe con l'esito della causa o le stesse sarebbero manifestamente eccessive (DTF 129 II 300 consid. 2.2 e rinvii). Nel loro memoriale gli interessati non accennano a estremi del genere. Al riguardo non occorre dilungarsi.
Per questi motivi,
decreta: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
Le spese processuali di fr. 200.– sono poste in solido a carico dei reclamanti che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 700.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.