Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.05.2023 16.2023.11

Incarto n. 16.2023.11

Lugano 2 maggio 2023/bs

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire sul reclamo 23 dicembre 2022 presentato dalla

RE 1 () (patrocinata dall' PA 1 )

contro la decisione emessa il 12 dicembre 2022 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa SE.2020.30 (appalto) da lei promossa con petizione 21 gennaio 2020 nei confronti della

CO 1 (patrocinata dall' PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

A. Il 28 settembre 2018 la RE 1 ha fornito alla CO 1 una partita di vetri (fattura n. 1628/18), in parte destinati a un cantiere situato a __________ (69 vetri, al prezzo di € 7488.60) e in parte per un cantiere a __________ (51 vetri, al prezzo di € 7455.60). Questi ultimi vetri sono stati montati sui parapetti nell'ottobre 2018, ma sono risultati difettosi e non hanno superato il collaudo. La CO 1 ha conseguentemente chiesto alla fornitrice di apportare dei correttivi, che tuttavia non sono stati risolutivi. Avendo anche il secondo collaudo costatato la permanenza di difetti ai vetri, la CO 1 li ha quindi ricusati. Dopo discussioni, le parti si sono accordate per la sostituzione di tutti i 51 vetri, ma la CO 1, che non si è ritenuta soddisfatta neppure della nuova fornitura (in quanto ancora difettosa e inutilizzabile), l'ha rifiutata e ha annunciato alla controparte che si sarebbe rivolta a un'altra ditta come pure che avrebbe mantenuto in sospeso la fattura n. 1628/18 a parziale copertura dei danni da lei subiti.

B. Il 19 giugno 2019 la RE 1 si è rivolta al Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 2, per un tentativo di conciliazione nei confronti della RE 1 inteso a ottenere il pagamento di € 7488.60 oltre interessi del 5% dal 28 settembre 2018 corrispondente al prezzo della fornitura dei vetri per il cantiere di __________, mai oggetto di contestazioni. Accertata l'impossibilità di conciliare le parti, il 21 ottobre 2019 il Segretario assessore ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.–, riservata una diversa ripartizione con il giudizio di merito (inc. CM.2019.445).

C. Con petizione 21 gennaio 2020 la RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nella sua risposta del 13 marzo 2020 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, non contestando il credito della controparte ma ponendolo in compensazione con un proprio credito di fr. 16 862.86 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa della difettosità della fornitura di vetri destinata al cantiere di __________ e facendo valere in via riconvenzionale il residuo, pari a fr. 8353.10 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2018.

D. Con replica e risposta riconvenzionale 5 maggio 2020 la RE 1 si è riconfermata nella propria domanda e si è opposta all'azione riconvenzionale, contestando l'esistenza dei difetti, la sua responsabilità e il nesso causale fra questa e i presunti danni, sollevando inoltre la tardività e genericità della loro notifica (che avrebbe comportato l'accettazione della merce da parte della CO 1). Con duplica e replica riconvenzionale 8 giugno 2020 la CO 1 si è riconfermata nelle proprie tesi, avversando quelle dell'attrice. Lo stesso ha fatto la RE 1 con duplica riconvenzionale 9 luglio 2020. Alle prime arringhe del 23 settembre 2020 le parti hanno riaffermato le loro posizioni e hanno notificato prove.

E. Nel corso dell'istruttoria, con ordinanza del 15 novembre 2021 il Pretore aggiunto ha deciso di limitare la procedura all'esame dei presupposti a fondamento della pretesa di risarcimento della CO 1, in particolare al fine di valutare se la perizia richiesta da quest'ultima sulla quantificazione dei danni fosse o meno necessaria. Invitate a presentare conclusioni su tale aspetto, nei loro memoriali del 7 e 9 dicembre 2021 le parti hanno reiterato le loro domande.

F. Statuendo con decisione “processuale” del 12 dicembre 2022 il Pretore aggiunto ha, da una parte, accertato la sussistenza dei presupposti per la pretesa di risarcimento danni della CO 1 e respinto l'eccezione di perenzione sollevata dalla RE 1 (dispositivo n. 1) e ha posto le spese processuali, di complessivi fr. 1000.–, a carico di quest'ultima tenuta a rifondere alla controparte fr. 1500.– per ripetibili (dispositivo n. 2). Dall'altra, ha respinto la prova peritale richiesta dalla CO 1 sull'ammontare e sulla congruità delle poste di danno, siccome vertente su fatti non controversi e pertanto non necessaria (dispositivo n. 3).

  1. Contro i dispositivi
  2. 1 e 2 della decisione appena citata la RE 1 è insorta al Tribunale d'appello

con un reclamo del 23 dicembre 2022, postulandone la riforma nel senso di accertare

la mancanza dei presupposti dell'azione riconvenzionale. Con decisione del 20

febbraio 2023 la Seconda Camera civile, alla quale il rimedio era stato

iscritto ai ruoli, l'ha trasmesso a questa Camera per competenza (inc. 12.2022.177).

H. Nelle sue osservazioni 27 marzo 2023 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:

  1. Le decisioni incidentali (art. 237 CPC) emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera mediante reclamo (art. 308 cpv. 2 e 319 lett. a CPC), entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il valore litigioso della procedura, determinante ai fini dell'impugnabilità, ammonta a fr. 8353.10 (art. 94 cpv. 1 CPC; v. anche DTF 102 II 397 consid. 1a), donde la competenza di questa Camera per trattare il reclamo in esame. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 13 dicembre 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.41.912373.00132068, agli atti). Introdotto il 23 dicembre 2022, il reclamo è pertanto ricevibile, così come sono tempestive le osservazioni 27 marzo 2023.

  2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

  3. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, dopo aver accertato la propria competenza e l'applicabilità del diritto svizzero, ha rilevato che il contratto in esame presenta prevalenti elementi della compravendita (art. 184 seg. CO) più che dell'appalto (art. 367 seg. CO) ma che la distinzione nel caso concreto non è determinante, dal momento che entrambi i tipi di contratto, così come la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna, art. 38 seg.), regolano in maniera analoga la garanzia per i difetti. Il primo giudice ha inoltre osservato che anche l'azione di risarcimento dei danni derivanti da difetti della cosa compravenduta soggiace, come l'azione redibitoria o estimatoria, agli obblighi di verifica e avviso di cui all'art. 201 CO. Ciò premesso, egli ha evidenziato che secondo le risultanze istruttorie, molti dei 51 vetri oggetto della prima fornitura erano difettosi, che tali difetti erano stati rilevati sul cantiere al momento del disimballaggio della merce e che malgrado la tardività della notifica da parte della CO 1 la RE 1 aveva rinunciato a prevalersene, ammettendone per atti concludenti l'esistenza, procedendo dapprima al tentativo di riparazione (ri-

molatura delle lastre) e poi alla sostituzione integrale. Quanto alla seconda fornitura, il Pretore aggiunto ha accertato che questa presentava bensì gli stessi difetti della prima ma che la CO 1 li aveva notificati tempestivamente esercitando il diritto alla ricusa, tant'è che RE 1 si è ripresa i vetri senza chiederne il pagamento. Il primo giudice ha pertanto concluso che i presupposti per l'azione di risarcimento sono adempiuti e che con la decisione finale resterà da esaminare l'eventuale danno e il suo rapporto di causalità con i difetti.

  1. La reclamante osserva anzitutto che secondo quanto risulta dal primo collaudo, non tutti i vetri forniti al cantiere di __________ erano problematici e che i difetti erano di natura soggettiva (teste M__________) e non ricadevano necessariamente nella sua responsabilità, potendo essere insorti anche nella fase di montaggio. Inoltre, a suo avviso, il secondo collaudo attesterebbe che il suo intervento di riparazione ha risolto i problemi, ragione per cui la mancata accettazione dei vetri da parte della CO 1 sarebbe inspiegabile. Essa rileva altresì di non aver mai rinunciato a prevalersi della tardività della notifica dei difetti e conseguentemente a eccepire la perenzione della pretesa avversa, tanto più che la CO 1 non avrebbe mai dimostrato la suddetta rinuncia, la sostituzione integrale dei vetri (non tutti difettosi e nel frattempo già accettati, montati e riparati) essendo avvenuta soltanto quale gesto commerciale a salvaguardia dei buoni rapporti fra le parti. Per quanto riguarda la seconda fornitura, la reclamante sostiene che l'insoddisfazione della controparte sarebbe riconducibile all'assenza di una qualità (la ri-molatura sull'intero perimetro dei vetri) che neppure era stata promessa. Essa ribadisce infine che la convenuta non ha comprovato l'esistenza dei danni mediante giustificativi né il nesso causale fra questi e la fornitura dei vetri.

  2. Sul tema della difettosità della prima fornitura, la reclamante non spiega perché il fatto che alcuni vetri fossero eventualmente esenti da difetti dovrebbe influenzare l'esito della decisione incidentale e in quale misura. Comunque sia, essa non contesta che i difetti interessavano molti vetri e si confronta solo con uno dei testi citati dal primo giudice (M__________), trascurando tutti gli altri. Posto che un difetto non deve necessariamente essere di natura funzionale e risiedere nell'incapacità totale o parziale dell'opera all'assolvimento della propria funzione tecnica, ma può anche avere una connotazione esclusivamente estetica, laddove dell'opera è altresì determinante l'aspetto esteriore (CCR sentenza inc. 16.2021.47 del 23 dicembre 2022 consid. 5 con riferimenti), M__________ ha comunque confermato che “tutta la fornitura presentava dei bordi e degli angoli brutti da vedere ossia spigolosi anziché levigati” (deposizione del 24 marzo 2021, verbale pag. 4). Più in generale, l'istruttoria ha confermato che i vetri avevano tutti, o per la maggior parte, bordi irregolari, carenti smussature e rifiniture e talvolta anche scheggiature, disallineamenti o difetti nella pellicola in PVB (deposizioni di P__________, M__________, __________ C__________ e S__________, interrogatori di __________ C__________ e D__________). La reclamante non si confronta poi con l'accertamento pretorile secondo cui tali difetti erano presenti già al momento del disimballaggio (ovvero prima del montaggio, v. teste P__________). Inoltre, contrariamente a quanto essa pretende, il rapporto del secondo collaudo (doc.

  1. non conferma che il suo intervento di riparazione aveva risolto i problemi riscontrati, bensì attesta che tutti i vetri risultavano ancora difettosi e che si trattava di difetti di fabbricazione. Di più, svariate dichiarazioni agli atti riferiscono che, dopo l'intervento, la situazione era peggiorata, nel senso che alcuni difetti si erano addirittura accentuati (testi S__________, verbale del 28 gennaio 2021, pag. 4, P__________, verbale del 24 marzo 2021, pag. 1-2 e M__________, verbale del 24 marzo 2021, pag. 4; interrogatorio di D__________, verbale del 9 dicembre 2020, pag. 2).

Per quanto concerne la seconda fornitura, la censura della reclamante relativa alle qualità promesse/non promesse dei vetri (molatura) è oltremodo generica e priva di qualsivoglia riferimento alle prove agli atti. La medesima inoltre non si confronta con le prove indicate dal primo giudice (teste P__________, interrogatorio di D__________, doc. H e doc. 5), attestanti che le parti avevano concordato la sostituzione dei vetri sulla base di un campione messo a disposizione dalla RE 1 e approvato dalla committenza e che i nuovi vetri consegnati (e mai montati) non corrispondevano al campione e presentavano i medesimi difetti di quelli precedenti. D'altronde, la necessità di ri-molatura dei vetri era già stata confermata in occasione della prima fornitura, tant'è che la RE 1 vi aveva provveduto in occasione del suo tentativo di riparazione. In sintesi, su questi aspetti il Pretore aggiunto non ha né accertato i fatti in maniera manifestamente erronea, né ha violato il diritto.

  1. Quanto alla notifica dei difetti, secondo costante dottrina e giurisprudenza il venditore e l'appaltatore possono rinunciare a prevalersi della sua tardività. Questa rinuncia può essere espressa o tacita. È per esempio questo il caso qualora essi, pur a conoscenza dell'avviso tardivo, ritirino senza riserve l'opera o la merce compravenduta, la sostituiscano, intraprendano incondizionatamente e gratuitamente lavori di rifacimento o riparazione o riconoscano la violazione contrattuale o l'obbligo di eliminare il difetto. Non è invece sufficiente che prendano conoscenza della notifica senza segnalarne la tardività o propongano delle trattative. Le circostanze concrete devono permettere di dedurre chiaramente una rinuncia tacita: l'onere della prova al riguardo spetta al committente/acquirente (per la compravendita: v. sentenze del Tribunale federale 4A_493/2020 del 4 gennaio 2021 consid. 5.3, 4A_617/2012 del 26 marzo 2013 consid. 3.2.1; per l'appalto: v. sentenze del Tribunale federale 4A_603/2021 del 31 gennaio 2023 consid. 3.3, 4A_256/2018 del 10 settembre 2018 consid. 3.2.2).

Ora, anche su questo punto il reclamo non permette di sovvertire la decisione di prima sede e accertare la perenzione dei diritti di garanzia della CO 1. La tardività della notifica dei difetti riferita alla prima fornitura è difatti superata dai tentativi di riparazione effettuati dalla RE 1 e dalla successiva sostituzione integrale dei vetri, ritenuto che quest'ultima non risulta avere mai, in quel periodo, sollevato delle riserve in proposito oppure opposto alla controparte le questioni della tardività o della perenzione, e si limita a riproporre in questa sede una sua visione soggettiva della fattispecie. La medesima poi non mette in discussione la tempestività della notifica dei difetti riferita alla seconda fornitura, né contesta di avere ritirato l'intera partita di vetri a seguito della dichiarazione di ricusa della controparte e di non averne più preteso il pagamento.

  1. Da ultimo, nemmeno l'accenno della reclamante all'accertamento e all'ammontare dei danni subiti dalla CO 1 e alla causalità può esserle d'aiuto. La prima tematica non è difatti stata affrontata dal Pretore aggiunto nella decisione incidentale bensì unicamente (e in misura limitata) in quella ordinatoria, contenente considerazioni che non sono state oggetto di censura. Inoltre, sul nesso causale fra questi danni e la fornitura difettosa dei vetri da parte della RE 1 il primo giudice non si è ancora espresso. Ne deriva che entrambe le questioni non meritano ulteriore approfondimento.

  2. Visto quanto precede il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dalla reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

  3. Notificazione a:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30'000 franchi (o almeno 15'000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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