Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 03.08.2023 16.2022.50

Incarto n. 16.2022.50

Lugano 3 agosto 2023/bs

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Stefani e Grisanti

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 25 ottobre 2022 presentato da

RE 1 (patrocinata dagli PA 1, )

contro la decisione emessa il 14 ottobre 2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa SO.2022.4265 (proprietà per piani: nomina dell'amministratore) da lei promossa con istanza del 9 settembre 2022 nei confronti della

CO 1

(patrocinata dall' PA 2 ),

Ritenuto

in fatto: A. Sulla particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, sorge una proprietà per piani (“Condominio AO 1”), composta di 4 unità (dalla n__________0 alla n. 3). L'amministrazione del condominio è stata affidata alla comproprietaria M __________ fino all'8 marzo 2022. All'assemblea generale ordinaria del 1° giugno 2022, tenutasi alla presenza di tutti i comproprietari, è stata discussa – tra l'altro – la nomina dell'amministratore (oggetto n. 15 all'ordine del giorno). Dopo la presentazione di due proposte da parte di RE 1, a quel momento unica titolare dell'unità n. __________1 (pari a 295/1000 del fondo base), i comproprietari hanno concluso che “la decisione potrà essere presa per via circolare”. Un tentativo di conciliazione introdotto da RE 1 volto all'annullamento, tra l'altro, della citata delibera assembleare, non ha sortito alcuna intesa di modo che il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, ha rilasciato, il 23 agosto 2022, all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2022.324). Non consta che RE 1 abbia introdotto l'azione di merito.

B. Il 9 settembre 2022 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, per ottenere la designazione di un amministratore “per il periodo di nomina di un anno dall'entrata in carica e almeno fino alla fine del rispettivo anno contabile dopo essere entrato in funzione”. All'udienza del 13 ottobre 2022, indetta per il contraddittorio, la Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” ha segnalato che salvo l'istante tutti gli altri comproprietari avevano incaricato la O__________ GmbH di __________ quale amministratrice donde la mancanza d'interesse dell'istante. In replica l'istante ha contestato tale conclusione, la nomina in questione non essendo valida perché “la decisione non è stata presa dall'assemblea dei comproprietari”. In duplica la convenuta ha ribadito la validità della decisione. In calce al verbale il Pretore ha indicato “che deciderà”.

C. Statuendo con decisione del 14 ottobre 2022, il Pretore ha accolto l'istanza nominando la O__________ GmbH amministratrice della proprietà per piani “per il periodo di nomina di un anno e fino alla fine del rispettivo anno contabile dalla crescita in giudicato della presente decisione” per l'importo forfettario annuale di fr. 3000.–, precisandone inoltre le funzioni. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 ha presentato, il 25 ottobre 2022, un appello in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore per una nuova decisione o quanto meno di riformarla e di designare un altro amministratore. Con decisione dell'8 novembre 2022 la prima Camera civile del Tribunale d′appello ha accertato che il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 10 000.– stabilita dall'art. 308 cpv. 2 CPC e ha trasmesso il memoriale a questa Camera per competenza (inc. 11.2022.154). Nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2022 la Comunione dei comproprietari del “Condominio CO 1” ha proposto di dichiarare irricevibile il rimedio giuridico o quanto meno di respingerlo. Con replica e duplica spontanee del 20 gennaio 2023 e del 2 febbraio 2023 le parti hanno reiterato le loro rispettive posizioni.

E. Nel frattempo, il 5 dicembre 2022, la Comunione dei comproprietari del “Condominio CO 1” ha riferito a questa Camera che a un'assemblea generale straordinaria del 30 novembre precedente tutti i comproprietari, salvo RE 1, avevano approvato la proposta di ratificare e confermare la nomina quale nuova amministratrice della O__________ GmbH (oggetto n. 1 all'ordine del giorno). Il 23 giugno 2023 la medesima parte ha comunicato che all'assemblea generale ordinaria del 29 marzo 2023 i comproprietari, all'unanimità, hanno dato scarico all'amministratrice (oggetto n. 4 all'ordine del giorno) e hanno confermato il mandato alla O__________ GmbH per tutto l'anno 2024 (oggetto n. 8 all'ordine del giorno), ritenendo di conseguenza che la reclamante non avesse più alcun interesse al giudizio. Il 27 giugno 2023 RE 1 ha chiesto di escludere dagli atti tale comunicazione. In successive lettere del 3, 5 e 24 luglio 2023, le parti hanno riaffermato i loro punti di vista.

Considerando

in diritto: 1. La Comunione dei comproprietari del “Condominio CO 1” sostiene che a seguito della nomina all'assemblea generale ordinaria del 29 marzo 2023 della O__________ GmbH quale amministratrice della proprietà per piani fino al termine del 2024, RE 1 non ha più alcun interesse al reclamo. Quest'ultima rileva come l'allegazione della tenuta dell'assemblea sia irrita, poiché contraria all'art. 229 CPC (recte: 326 cpv. 1 CPC), e assevera che il suo interesse attuale e concreto al reclamo consiste nella questione di sapere se la O_________ GmbH fosse o meno legittimata ad assumere il mandato di amministratrice in virtù della legge cantonale sui fiduciari.

  1. Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che “allo stato attuale” la proprietà per piani era priva di amministrazione e che dal 1 º giugno 2022 ad oggi (14 ottobre 2022) “l'assemblea non pare essere riuscita ancora a nominare validamente un nuovo amministratore”. Il primo giudice, visto che l'istante non ha proposto alcun amministratore né ha sollevato preclusione alcuna di merito sulla O__________ GmbH, “limitandosi a contestare che la nomina fosse formalmente avvenuta in modo valido”, ha preso atto che la maggioranza dei comproprietari “sembrerebbe orientata ad incaricare quale amministratore esterno la O__________ GmbH”. In definitiva egli ha nominato quest'ultima quale amministratrice. La reclamante chiede in estrema sintesi di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore affinché nomini un altro amministratore, la O__________ GmbH non potendo svolgere l'attività di amministratrice nel Canton Ticino.

  2. Il giudice esamina d'ufficio in ogni stadio di causa se sono dati i presupposti processuali, a cominciare dall'interesse degno di protezione dell'attore o dell'istante (art. 59 cpv. 2 lett. a combinato con l'art. 60 CPC). Degno di protezione è un interesse concreto e attuale, giuridico o di fatto, all'emanazione del giudizio. Trattandosi di una procedura d'impugnazione, l'interesse degno di protezione consiste nell'evitare al ricorrente un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata è suscettibile di arrecargli. Se l'interesse degno di protezione viene meno dopo la litispendenza, cioè in corso di procedura, la causa diviene caduca e va stralciata dal ruolo (art. 242 CPC). L'interesse degno di protezione può decadere anche in sede di appello o di reclamo (I CCA, sentenza inc. 11.2021.77 del 24 settembre 2021 consid. 1 e 2 con rinvii).

a) Nel caso in esame, come si è detto, all'assemblea generale ordinaria del 29 marzo 2023 la O__________ GmbH è stata designata all'unanimità, compresa quindi anche RE 1, quale amministratrice della proprietà per piani fino al termine del 2024. La reclamante non contesta di per sé tale circostanza, ma ritiene che in sede di reclamo non si possano addurre fatti successivi alla decisione. Il che è solo in parte vero. Certo, per l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. La giurisprudenza ha tuttavia già avuto modo di stabilire che il regime dell'art. 326 cpv. 1 CPC deve essere calibrato su quello dell'art. 99 cpv. 1 LTF al fine di evitare che la presentazione di nuovi fatti e prove sia soggetta a una regolamentazione più severa dinanzi all'autorità cantonale rispetto a quella federale (CCR, inc. 16.2018.58 del 13 febbraio 2020 consid. 2a con rinvio a DTF 145 III 422 consid. 5.2 pag. 428). Nel solco di tale orientamento, sono pertanto ammissibili nuovi fatti e nuovi mezzi di prova che rendono senza oggetto il rimedio giuridico (DTF 137 III 614 consid. 3.2.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_679/2022 del 25 aprile 2023 consid. 2.2). Ne segue che le allegazioni della convenuta e la produzione dei nuovi documenti sono ricevibili.

b) Premesso ciò, non può essere revocato in dubbio che con la designazione all'unanimità di un amministratore della proprietà per piani, e segnatamente della O__________ GmbH, l'interesse pratico e attuale del reclamo, che deve sussistere anche al momento la decisione di seconda istanza (III CCA, sentenza inc. 13 2021.25 del 22 luglio 2021 consid. 2.1 con riferimenti) è venuto meno. Non è dato di vedere quale interesse degno di protezione vi sia nel accertare se l'amministratrice potesse o meno esercitare tale funzione nel Cantone Ticino allorquando la reclamante stessa ha approvato la designazione di quella medesima società a fungere da amministratrice della proprietà per piani.

Né, in concreto, sussistono i presupposti per un giudizio “a posteriori” sulla decisione del Pretore. Un rimedio giuridico privo di interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al più essere esaminato – analogamente a quanto fa il Tribunale federa­le – se la questione litigiosa è suscettibile di ripresentarsi in ogni tempo e in circostanze identiche o almeno analoghe, se il caso è di fondamentale importanza (onde la necessità di risolverlo in funzione del pubblico interesse) e se il succedersi degli eventi sia talmente rapido da impedire altrimenti una verifica tempestiva delle censure da parte dell'autorità di ricorso (DTF 142 I 143 consid. 1.3.1 con riferimenti; v. anche RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c). Tali condizioni sono cumulative. Nella fattispecie estremi del genere non si ravvisano.

c) Relativamente alla nullità della sentenza del Pretore, estremi del genere si ravvisano soltanto qualora l'errore che intacca la decisione sia particolarmente grave, manifesto (o almeno facilmente riconoscibile) e il fatto di riconoscerlo nullo non sia di grave nocumento per la certezza del diritto. In linea di principio, quali motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di procedura, come per esempio l'incompetenza dell'autorità giudicante, mentre gli errori riguardanti il contenuto della decisione provocano solo raramente la nullità dell'atto (DTF 146 I 184 consid. 7.6; 145 III 438 consid. 4). Tali ipotesi non sono dimostrate né ravvisabili nella fattispecie. Che poi la designazione di un amministratore di una proprietà per piani sprovvisto di un'autorizzazione cantonale non sia ammissibile non significa ancora che tale vizio sia al punto grave da giustificare la nullità della decisione del Pretore. Quanto alla nullità di una risoluzione assembleare designante un amministratore sprovvisto dell'autorizzazione cantonale, la questione esula dal caso in esame, fermo restando che nulle sono solo risoluzioni di una gravità qualificata, adottate in spregio di norme fondamentali, di forma o di sostanza, che toccano l'essenza stessa della proprietà per piani o che tutelano il pubblico, in specie i creditori, oppure quelle che hanno un contenuto immorale o impossibile, o ancora quelle che violano senza motivo diritti della personalità (DTF 143 III 541 consid. 4.2.1 con riferimenti; più di recente: sentenza 5A_972/2020 del 5 ottobre 2021 consid. 7.2.3.3). Sapere se in un caso specifico si ravvisi nullità o mera annullabilità dipende dalle particolarità concrete; nel dubbio, l'annullabilità prevale sulla nullità già per questioni di sicurezza giuridica (DTF 143 III 543 consid. 4.2.4; analogamente: RtiD II-2022 pag. 629 n. 9c).

d) In definitiva, visto quanto precede, non ha più senso decidere se la sentenza impugnata vada annullata e gli atti ritornati al Pretore affinché designi un altro amministratore. E siccome il reclamo è divenuto senza oggetto, la procedura davanti a questa Camera va stralciata dai ruoli (art. 242 CPC;).

  1. Rimane da statuire sulle spese giudiziarie dello stralcio, che in una causa diventata senza oggetto vanno stabilite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende perciò dalle circostanze specifiche, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (DTF 142 V 568 consid. 8.2 con riferimenti; RtiD II-2021 pag. 717 n. 26c; analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2022.15 del 23 agosto 2022 consid. 5c). In concreto lo stralcio della procedura dal ruolo si riconduce in ogni modo al fatto che RE 1 ha aderito alla designazione della O__________ GmbH quale amministratrice della proprietà per piani, nonostante pretendesse che la società non potesse esercitare la sua funzione nel Cantone Ticino. La caducità della lite non si deve dunque a circostanze fortuite che giustificherebbero un riparto dei costi in base a una prognosi sul verosimile esito della lite, bensì al comportamento omissivo dell'istante, la quale va chiamata così a sopportare gli oneri processuali risultati inutili. La tassa di giustizia dev'essere nondimeno sensibilmente moderata per tenere conto del fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 21 LTG). La Comunione dei comproprietari del “Condominio CO 1”, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

  1. Le spese processuali ridotte di fr. 250.– sono poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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