Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 20.04.2023 16.2022.5

Incarto n. 16.2022.5

Lugano 20 aprile 2023/bs

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 14 febbraio 2022 presentato da

RE 1 (patrocinato dall' PA 1 )

contro la decisione emessa il 20 gennaio 2022 dal Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa 0003-2019-o (contratto d'appalto) promossa con petizione del 7 giugno 2019 nei confronti di

CO 1 (patrocinata dall' PA 2 ),

Ritenuto

in fatto: A. In seguito alla rottura di una condotta dell'evacuazione delle acque luride della particella n. __________ RFD di , appartenente a CO 1, __________ G, locataria dello stabile e madre della proprietaria, si è rivolta a RE 1, a quel momento socio, con __________ C__________, della società in nome collettivo I__________ per la riparazione. Il 17 novembre 2017 l'appaltatore ha allestito il seguente preventivo:

Oggetto: Schiacciamento tubo acque luride

Scavo a corpo per tubo schiacciato. Riattazione tubo schiacciato.

Riempimento scavo e ripristino cantiere.

Tempo previsto 8 ore, fr. 1300.–.

Effettuato lo scavo, il 10 febbraio 2018 RE 1 ha inviato a CO 1 il seguente “rendiconto dei lavori”:

Oggetto: Schiacciamento tubo acque luride, casa in via __________, __________

7.02 Rimozione piode esistenti. Rimozione lastre di beton, demolizione beton scala e beton piode con martello pneumatico. Rimozione piante più scavo. Operai 2, ore lavorate 16.

8.02 Continuazione scavo. Riordino materiale più copertura giardino.

Demolizione pietre formato grande con martello pneumatico. Puntellamento sottoscala, messa in sicurezza cantiere.

Operai 2, ore lavorate 18.

9.02 Continuazione scavo, pulizia tubi, riordino materiale.

Messa in sicurezza cantiere.

Operai 2, ore lavorate 12.

Totale ore lavorate 46 a fr. 75.– fr. 3450.–

Martello pneumatico ore 5 a fr. 20.– fr. 100.–

Materiale edile compreso protezione giardino con nailon fr. 100.–

Totale lavori più materiale fr. 3650.–

Importo IVA fr. 281.05

Totale fr. 3931.–

Il medesimo giorno l'appaltatore ha inviato inoltre a CO 1 un preventivo dei costi per la “continuazione dei lavori” di fr. 4189.– (IVA inclusa) e uno per dei “lavori di miglioria” di fr. 9822.25 (IVA inclusa). Il 27 febbraio 2018 l'I__________ è stata sciolta e cancellata dal registro di commercio mentre l'attività è stata portata avanti da RE 1 con la ditta individuale I__________ di RE 1.

B. Il 9 maggio 2018 __________ G__________ e CO 1 hanno scritto a RE 1 lamentandosi della sospensione dei lavori e diffidandolo a riprenderli entro un termine di dieci giorni lavorativi, decorso il quale avrebbero rinunciato alla prestazione e assegnato “i lavori a terzi con tutti i costi supplementari a suo carico”. Il 22 maggio 2018 RE 1 ha comunicato loro che i lavori sarebbero stati eseguiti “solo dopo la corresponsione dell'importo ancora scoperto pari a fr. 3931.–”. Nel mese di giugno 2018 CO 1 ha poi incaricato la ditta E__________ di __________ di terminare i lavori. Per le sue prestazioni essa ha chiesto il pagamento di una mercede di fr. 5889.95.

C. Il 25 settembre 2018 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Taverne per un tentativo di conciliazione nei confronti di CO 1 inteso a ottenere il pagamento di fr. 3931.– oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2018. All'udienza di conciliazione del 21 marzo 2019 il Giudice di pace ha constatato l'impossibilità di conciliare le parti e ha rilasciato all'istante, quello stesso giorno, l'autorizzazione ad agire ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– (inc. 64-2018-t).

D. Con petizione del 7 giugno 2019 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 1° luglio 2019 la convenuta ha proposto di respingere la petizione sollevando in particolare la carenza di legittimazione passiva e ponendo in compensazione fr. 5889.95 per il danno subito “a seguito delle infiltrazioni d'acqua dovute all'abbandono del cantiere e dello scavo”. In una replica del 13 agosto 2019 l'attore ha mantenuto il suo punto di vista. Duplicando il 4 settembre 2019 la convenuta ha proposto una volta di più di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 19 settembre 2019 le parti hanno riaffermato le rispettive posizioni e hanno notificato prove. L'istruttoria è stata chiusa il 16 settembre 2021 e le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro allegati del 22 e 25 ottobre 2021 esse hanno ribadito le loro doman­de.

E. Statuendo con decisione del 20 gennaio 2022 il Giudice di pace ha respinto la petizione. Le spese processuali di complessivi fr. 470.–, oltre alle spese della conciliazione di fr. 250.–, sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

F. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 febbraio 2022 in cui chiede di annullare la sentenza impugnata e riformarla nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 1° aprile 2022 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 21 gennaio 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.41.__________, agli atti). Introdotto il 14 febbraio 2022 il reclamo in esame è pertanto è tempestivo.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

  2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, dopo avere anzitutto ammesso la legittimazione passiva di CO 1, ha stabilito, sulla base di un'interpretazione oggettiva del preventivo del 17 novembre 2017, che le parti avevano pattuito una mercede a corpo nel senso dell'art. 373 cpv. 1 CO e che pertanto la committente poteva ritenere che per i lavori elencati nel citato preventivo avrebbe dovuto corrispondere un prezzo fisso di fr. 1300.–, quantunque l'imprenditore avesse avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto previsto. Il primo giudice ha quindi accertato che l'attore non aveva addotto circostanze straordinarie e imprevedibili nel senso dell'art. 373 cpv. 2 CO che avrebbero giustificato una mercede supplementare, “ragione per cui è necessario attenersi al preventivo a corpo” di fr. 1300.–. Per il Giudice di pace, poi, data la pattuizione di una mercede a corpo, l'attore, i cui operai hanno eseguito “unicamente il primo lavoro previsto dal preventivo ossia lo scavo”, avrebbe dovuto allegare e dimostrare non “le ore effettive lavorate dai suoi dipendenti, bensì […] il prezzo pattuito a corpo unicamente per lo scavo, vale a dire per l'unica delle tre prestazioni previste da egli effettivamente effettuata”. In altre parole, a suo parere, la ditta appaltatrice avrebbe dovuto precisare a quanto ammontava la prestazione di scavo nel suo preventivo a corpo di fr. 1300.–. Secondo il primo giudice, visto che l'attore non ha “estrapolato dal preventivo a corpo la parte relativa al solo scavo, non è possibile […] quantificare il valore di quanto effettuato”. Ciò posto, egli ha respinto la petizione.

  3. Il reclamante assevera che il preventivo iniziale del 17 novembre 2017, di fr. 1300.–, è stato “superato e sostituito dal rendiconto” del 10 febbraio 2018 pari a fr. 3931.– concernente i lavori effettivamente realizzati. Egli sostiene che dopo aver iniziato i lavori concordati sul fondo della convenuta ha compreso che le 8 ore di lavoro ipotizzate nel preventivo iniziale “non erano affatto sufficienti poiché erano presenti maggiori danni rispetto a quelli originariamente individuati”. Di conseguenza ha avvisato la controparte della necessità di eseguire ulteriori interventi rispetto a quelli preventivati “per i quali naturalmente vi sarebbero stati costi maggiori” di modo che __________ G__________ lo ha autorizzato a nome della figlia a eseguire questi “maggiori lavori”. A suo dire, il primo giudice non ha tenuto conto di determinate risultanze istruttorie, in particolare la deposizione di __________ C__________, che gli avrebbero permesso di stabilire che la reale e concorde volontà delle parti verteva, oltre che sui lavori iniziali di cui al preventivo del 17 novembre 2017, sui maggiori lavori poi riassunti nel rendiconto del 10 febbraio

  4. Per il reclamante, inoltre, il fatto che la proprietaria abbia sottoscritto in segno di accettazione la liquidazione del sinistro propostale dalla sua assicurazione l'11 maggio 2018, nella quale “si fa espresso rinvio al rendiconto del 10.02.2018 e all'importo in esso riportato”, conferma che ha concordato con lui “i maggiori lavori eseguiti rispetto a quelli inizialmente indicati nel preventivo del 2017” e ha accettato “l'importo del rendiconto del 10 febbraio 2018”.

  5. Nella fattispecie è indiscusso che le parti sono legate da un contratto di appalto. L'appalto, retto dagli art. 363 segg. CO, è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere un'opera promessa, mentre l'altra parte (committente o appaltante) si obbliga a pagare un compenso, detto mercede. L'appaltatore è tenuto così a svolgere ogni attività necessaria alla realizzazione dell'opera riportata nel contratto, secondo le modalità pattuite e la regola dell'arte. Quella dell'appaltatore è quindi un'obbligazione di risultato, in quanto il pieno adempimento coincide solo con la completa realizzazione dell'opera (Gauch, Der Werkvertrag, 6ª edizione, pag. 3 n. 6 segg.; Zindel/ Schott, Basler Kommentar OR I, 7ª edizione n. 12 ad art. 373).

Relativamente al compenso dovuto dal committente, il contratto d'appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è stabilita preventivamente o che lo è solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è quella fissata in anticipo dalle parti per l'esecuzione dell'in­tera opera, sicché, salvo circostan­ze straordinarie (art. 373 cpv. 2 CO), sono esclusi aumenti a favore dell'appaltatore, il quale sopporta quindi il rischio del prezzo (CCR, sentenza inc. 16.2021.25 dell'8 febbraio 2022 consid. 5a). In difetto di particolari pattuizioni o in caso di dubbio, la mercede è determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore (“prezzi effettivi”, art. 374 CO) e in tal caso il rischio del prezzo è posto a carico del committente. Anche qualora la mercede sia fissata solo in via approssimativa (art. 374 CO), il compenso dell'appaltatore va determinato in base ai costi effettivi. Tuttavia se la mercede sorpassa eccessivamente il preventivo approssimativo (“computo approssimativo”) senza l'annuenza del committente, questi, oltre a potere recedere dal contratto (art. 375 cpv. 1 CO), può chiederne una proporzionata diminuzione qualora si tratti di edifici costruiti sul suolo del committente (art. 375 cpv. 2 CO; CCR, sentenza inc. 16.2021.25 dell'8 febbraio 2022 consid. 5b).

  1. Nel caso in esame, non è contestato che RE 1 si sia obbligato a riparare una condotta fognaria danneggiata posta sulla particella n. __________ RFD di __________, appartenente a CO 1. Quanto alla mercede, il reclamante pretende che in corso d'opera vi sia stata una modifica del “preventivo iniziale” ma non revoca in dubbio l'accertamento del Giudice di pace per il quale il 17 novembre 2017 le parti avevano pattuito per “lo scavo, la riparazione del tubo e la chiusura dello scavo”, una mercede a corpo di fr. 1300.–. Tale accertamento è vincolante per questa Camera.

a) Ora, come si è detto, se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva previsto (art. 373 cpv. 1 CO). Per contro, il committente deve pagare la mercede intera anche se il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato previsto (art. 373 cpv. 3 CO). La mercede a corpo stabilisce quindi un limite minimo e massimo alla remunerazione dell'appaltatore (sentenza del Tribunale federale 4A_156/2018 del 24 aprile 2019 consid. 4.1). Il carattere vincolante della mercede a corpo non è però assoluto (sentenza del Tribunale federale 4A_156/2018 del 24 aprile 2019 consid. 4.2). Una prima eccezione è prevista dall'art. 373 cpv. 2 CO, norma secondo cui “qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere previste o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell'opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo prudente criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto”. Non imputabili al comportamento dell'appaltatore, le “circostanze straordinarie” devono esplicare effetti tali sul contratto da non potersi pretendere in buona fede il rispetto del prezzo pattuito (DTF 113 II 516 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 4A_605/2020 del 24 marzo 2021 consid. 4.2.2). Una seconda eccezione si realizza se vi è modifica vera e propria del contratto. Il prezzo fisso stabilito dalle parti è in effetti unicamente determinante per l'opera originariamente progettata, senza modifiche qualitative o quantitative. Le modifiche di ordinazione danno luogo a un aumento del prezzo in caso di prestazioni supplementari dell'appaltatore. Poiché è l'appaltatore a voler dedurre un diritto a una mercede supplementare, spetta a lui dimostrare l'esistenza di eventuali circostanze straordinarie ai sensi dell'art. 373 cpv. 2 CO o di un'eventuale modifica di ordinazione e delle conseguenti spese supplementari (Chaix in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3ª edizione, n. 36 e 37 ad art. 373; sentenza del Tribunale federale 4A_35/2021 del 15 novembre 2022 consid. 3.1.1 con rinvii).

b) In concreto, con la petizione l'attore ha rivendicato fr. 3931.–, limitandosi ad allegare di avere eseguito dei lavori sulla proprietà della convenuta “per un totale di 46 ore lavorative oltre all'utilizzo di un martello pneumatico per 5 ore, ultimando gli stessi in data 10.02.2018” e rinviando per i dettagli al rendiconto del 10 febbraio 2018 (doc. B). A fronte della contestazione sollevata dalla convenuta nelle osservazioni secondo cui la loro relazione contrattuale era basata sul preventivo del 17 novembre 2017, nella replica l'attore ha asserito che “dopo aver eseguito i primi interventi come da preventivo del 17.11.2017, non avendo rinvenuto il punto di rottura del tubo acque luride, concordò con la signora __________ G__________, che diede il proprio esplicito e verbale consenso anche per la figlia e proprietaria del fondo, di proseguire i lavori al fine di individuare il problema e portare a termine l'incarico ricevuto” (replica, pag. 2).

c) Ora, che la committente, o la di lei rappresentante, abbia autorizzato l'esecuzione dei lavori successivi è più che verosimile, l'interesse di lei a ottenere la riparazione del danno alla condotta di smaltimento delle acque luride essendo lampante. Se non che, sulla base di tali affermazioni, la conclusione del primo giudice, secondo la quale non si era in presenza di una modifica dell'ordinazione, rientrando la prestazione supplementare dovuta alla ricerca del punto di rottura della condotta nel contratto originario, non può ritenersi arbitraria, ovvero insostenibile e contraria alle risultanze istruttorie.

Anzi, dalla deposizione di __________ C__________ risulta che i lavori “inizialmente sembravano di poco conto”, che in corso d'opera si erano riscontrati “maggiori danni rispetto a quelli inizialmente individuati rispetto alle schiacciature”, che il lavoro, era stato eseguito manualmente e che “man mano i lavori proseguivano si presentavano dei massi di grandi dimensioni” al punto da necessitare l'utilizzo di un martello pneumatico (deposizione del 19 novembre 2020, verbali pag. 2). Se non che, la necessità di impiegare più tempo per dissotterrare il tubo da riparare in quanto questo presentava danni maggiori rispetto a quanto ipotizzato o la presenza di massi nel terreno non possono essere considerate, nel caso concreto, circostanze straordinarie che non potevano essere ragionevolmente previste da un imprenditore competente e diligente. La sottovalutazione dell'impegno e del tempo necessario per l'esecuzione dell'opera non rientra pacificamente nella nozione di “circostanze straordinarie”. In sostanza da un appaltatore ci si deve aspettare che prima della conclusione del contratto assuma tutte le informazioni utili e necessarie per fissare il prezzo a corpo. E l'analisi del terreno su cui egli deve poi operare costituisce senz'altro uno degli elementi da approfondire (Gauch, op. cit., pag. 517 n. 1086; Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 373), alla stessa stregua del punto di rottura di una condotta. Né l'appaltatore pretende di essersi al riguardo fondato su precise indicazioni fornite dalla committente. Né queste circostanze erano state escluse dalle previsioni ammesse dalle parti. Non avendo l'attore dimostrato, come gli incombeva, una modifica dell'ordinazione, egli ha diritto unicamente alla mercede a corpo pattuita con la committente. Sotto questo profilo, la decisione impugnata resiste pertanto alla critica.

  1. Relativamente al conteggio allestito l'11 maggio 2018 dalla G__________ di liquidazione del sinistro di complessivi fr. 5573.95 poi accettato dalla convenuta, contrariamente a quanto pretende il reclamante, l'importo di fr. 4000.– indicatovi costituisce un “indennizzo per spese di apertura e chiusura nel punto di rottura” e non vi è dunque alcun “espresso rinvio” ai lavori indicati nel suo rendiconto del 10 febbraio 2018 di fr. 3931.–. Non si disconosce che l'ispettrice della compagnia assicurativa abbia accennato al citato rendiconto per calcolare la liquidazione (deposizione di __________ M__________ del 16 settembre 2021, verbali pag. 4). Ciò non significa tuttavia che la convenuta, nell'accettare tale liquidazione, abbia anche riconosciuto la pretesa dell'attore. Come si è detto, non essendo stata recata la prova di una modifica dell'ordinazione, contestata in giudizio, l'appaltatore ha diritto unicamente alla mercede a corpo pattuita con la committente. Al riguardo il reclamo cade nel vuoto.

  2. Il Giudice di pace, pur riconoscendo che l'attore ha eseguito lo scavo indicato nel preventivo del 17 novembre 2017 ha tuttavia respinto integralmente la petizione ritenendo di non potere “quantificare il valore di quanto effettuato” per tale prestazione poiché l'attore non ha “estrapolato dal preventivo a corpo la parte relativa al solo scavo”. Con questa motivazione il reclamante neppure si confronta, non pretendendo di avere esposto elementi conoscitivi di sorta che permettessero al Giudice di pace di determinare la mercede. Né questi possono, per avventura, desumersi dagli atti. In circostanze siffatte il reclamo, largamente appellatorio, non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice e deve pertanto essere respinto.

  3. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di fr. 450.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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