Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.07.2022 16.2022.22

Incarto n. 16.2022.22

Lugano 25 luglio 2022/bs

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo per “diniego di giustizia” presentato il 7 luglio 2022 dall'

RE 1

nei confronti del

Giudice di pace del circolo di Breno

nell'ambito procedura di conciliazione CO3/2022 promossa con istanza del 20 aprile 2022 dalla

CO 1 ,

Ritenuto

in fatto: che il 9 aprile 2022 la ditta CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________21 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 2468.40 più interessi al 5% dal 30 novembre 2021, indicando quale causa del credito la “Contratto di ritiro mobilio da __________ come richiesto – Contratto di magazzinaggio per le masserizie depositate”, cui l'escussa ha interposto opposizione;

che con istanza del 20 aprile 2022 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Breno, chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 2468.40 più interessi al 5% dal 30 novembre 2021 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo;

che il 5 maggio 2022 la convenuta ha denunciato la lite a C__________ L__________ __________, la quale ha rifiutato di intervenire;

che all'udienza di conciliazione del 7 giugno 2022 la convenuta ha prodotto un memoriale di osservazioni e ha presentato una domanda riconvenzionale volta a ottenere l'annullamento in applicazione dell'art. 85 LEF dell'esecuzione promossa nei suoi confronti così come la cancellazione della stessa dal suo estratto delle esecuzioni;

che il Giudice di pace, constatata l'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato il 27 giugno 2022 l'autorizzazione ad agire alla CO 1, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 125.–;

che con un reclamo “per diniego di giustizia” del 7 luglio 2020 RE 1 si è rivolta a questa Camera, chiedendo di accogliere la sua domanda riconvenzionale;

che l'atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

e considerando

in diritto: che, in concreto, il Giudice di pace, preso atto della mancata conciliazione delle parti, ha rilasciato all'attrice l'autorizzazione ad agire nel senso dell'art. 209 cpv. 1 CPC;

che per costante giurisprudenza, un'autorizzazione ad agire non costituisce una decisione suscettiva di impugnazione (DTF 141 III 163 consid. 2.1; 140 III 229 consid. 2.1; da ultimo: sentenza 5A_359/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3.2; analogamente: RtiD I 2013 n. 43c pag. 814; CCR, sentenze inc. 16.2018.43 del 10 settembre 2018 e inc. 16.2018.35 del 2 agosto 2018);

che nella misura in cui è diretto contro l'autorizzazione ad agire rilasciata il 27 giugno 2022 dal Giudice di pace, il reclamo è irricevibile;

che l'art. 321 cpv. 4 CPC consente di introdurre in ogni tempo un reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC), a meno che la remora sia dovuta a una decisione formale, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC;

che, premesso ciò, un diniego di giustizia si ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1);

che la reclamante si duole di un diniego di giustizia da parte del Giudice di pace e chiede a questa Camera di accogliere la sua domanda riconvenzionale;

che la richiesta è improponibile, la reclamante trascurando che foss'anche accertato un diniego di giustizia ciò non comporta eo ipso l'accoglimento della domanda di merito, ma semmai l'ordine all'autorità giudiziaria inferiore di trattare la causa (art. 327 cpv. 4 CPC: cfr. Bastons Buletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 19 ad art. 319; Freiburghaus/Afheldt in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 15 ad art. 327; Jeandin in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 7 ad art. 327);

che, nemmeno un'ingiunzione al Giudice di pace di statuire sulla domanda riconvenzionale da lei formulata all'udienza di conciliazione entra in considerazione;

che, in effetti, un'autorità di conciliazione può giudicare soltanto, se l'attore ne fa richiesta, le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art. 212 CPC);

che nella fattispecie, dandosi valore litigioso di fr. 2468.40 il Giudice di pace non poteva statuire né sull'azione principale né tantomeno su quella riconvenzionale;

che, peraltro, se una domanda riconvenzionale può essere formulata anche in sede di conciliazione, essa soggiace alla medesima procedura dell'azione principale (art. 224 cpv. 1 CPC), ciò che non è il caso di un'azione fondata sull'art. 85 LEF retta dalla procedura sommaria;

che in definitiva il reclamo si rivela d'acchito manifestamente infondato e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);

che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico della reclamante.

  2. Notificazione a:

– ; – Giudice di pace del circolo di Breno.

Comunicazione alla .

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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