Incarto n. 16.2022.1 16.2022.2 16.2022.7 16.2022.8
Lugano 6 febbraio 2023/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sui reclami (inc. 16.2022.1 e 16.2022.2) presentati l'8 gennaio 2022 da
RE 1
contro le decisioni emesse il 3 dicembre 2021 dal Giudice di pace del circolo della Riviera nelle cause 0001-2021-t e 0002-2021-t (responsabilità dell'ente pubblico) da lei promosse con istanze di conciliazione del 18 febbraio 2021 nei confronti dello
CO 1 (rappresentato dal RA 1),
e sui reclami (inc. 16.2022.7 e 16.2022.8) del 7 marzo 2022 presentati dalla stessa RE 1 contro le decisioni del 27 gennaio 2022 con cui il medesimo Giudice di pace ha dichiarato irricevibili due istanze d'interpretazione da lei introdotte il 27 dicembre 2021 nei confronti delle decisioni emesse il 3 dicembre 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisioni del 6 e del 9 giugno 2016 l'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) ha vietato a RE 1, che gestiva a __________ un'azienda agricola, di tenere animali da reddito e le ha sequestrato il bestiame. Il 24 giugno 2016 l'UVC ha disposto la vendita degli animali sequestrati, i quali sono stati venduti, eccettuati diciannove bovini alienati direttamente dalla proprietaria, a un'asta pubblica il 14 giugno 2017 e mediante trattative private il 3 luglio 2017. Con decisione del 24 gennaio 2018 l'UVC ha riconosciuto a RE 1 un indennizzo di fr. 91 704.55 quale provento netto della vendita del bestiame. Tale decisione è stata confermata, su ricorso di RE 1, dal Consiglio di Stato. Il 14 agosto 2019 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto parzialmente un ricorso della proprietaria e aumentato l'indennizzo a fr. 93 108.55. Per le pretese di risarcimento danni dovuti ad azioni o omissioni di funzionari pubblici, RE 1 è stata rinviata al foro civile (TRAM sentenza inc. 52.219.14 del 14 agosto 2019).
B. Il 3 dicembre 2019 RE 1 ha notificato allo Stato del Canton Ticino una richiesta di risarcimento per quattordici bovini posti sotto sequestro e “scomparsi sotto la tutela dello Stato” e per i quali non ha ricevuto nessun indennizzo. Per tale pretesa essa ha emesso “4 fatture” per complessivi fr. 19 800.–. Non ottenendo l'indennità richiesta, il 26 febbraio 2020 essa ha fatto intimare allo Stato due precetti esecutivi (n. 2906957 e n. 2906761 dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona) per l'incasso di fr. 5000.– più interessi al 5% dal 3 dicembre 2019 ciascuno, indicando quali motivi dei crediti rispettivamente “fatt. 1) 2 bovine UVC” e “fatt. 2) 2 bovine UVC”. Ai due precetti esecutivi l'ente pubblico ha interposto opposizione.
C. Il 18 febbraio 2021 RE 1 ha introdotto davanti al Giudice di pace del circolo di Riviera due istanze di conciliazione nei confronti dello Stato del Cantone Ticino intese a ottenere il pagamento in entrambi i casi di fr. 5000.– più interessi al 5% dal 3 dicembre 2019 a titolo di risarcimento danni per due bovini indicati nelle due diverse “fatture”, fr. 73.30 per spese di esecuzioni e il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai menzionati precetti esecutivi. Statuendo con separate decisioni del 3 dicembre 2021 il Giudice di pace ha dichiarato irricevibili le due istanze e ha posto le spese processuali di fr. 100.– per ogni procedura a carico dell'istante.
D. Contro le decisioni appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami dell'8 gennaio 2022, nei quali chiede di annullare i giudizi impugnati e di rinviare gli atti all'autorità di conciliazione affinché indica le udienze di conciliazione. Non sono state chieste osservazioni (inc. 16.2022.1 e inc. 16.2022.2).
E. Nel frattempo, il 27 dicembre 2021, RE 1 si è rivolta al Giudice di pace con due separate domande “di interpretazione e rettifica” per ottenere il chiarimento di alcuni punti delle decisioni del 3 dicembre 2021 e la loro modifica nel senso di indire le udienze di conciliazione. Con separate decisioni del 27 gennaio 2022 il Giudice di pace ha dichiarato irricevibili le istanze. RE 1 ha impugnato entrambe le decisioni con due separati reclami del 7 marzo 2022, chiedendo, previa concessione “dell'effetto sospensivo sul decorrere dei termini e delle prescrizioni” di annullarle e di rinviare gli atti al Giudice di pace affinché “dopo avere risposto alle sue istanze, modifichi le decisioni emesse il 3 dicembre 2021 e indica le istanze di conciliazione”. I rimedi non sono stati oggetto di notificazione (inc. 16.2022.7 e inc. 16.2022.8).
Considerando
in diritto: 1. RE 1 impugna sia le decisioni emesse dal Giudice di pace il 3 dicembre 2021 sia quelle emanate il 27 gennaio 2022.
a) La decisione con cui l'autorità di conciliazione non entra nel merito della lite per manifeste e palesi violazioni di presupposti processuali applicabili anche alla procedura di conciliazione è finale (II CCA sentenza inc. 12.2022.45 del 21 giugno 2022 consid. 4 con rinvii). Dandosi, come in concreto, un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– le decisioni del Giudice di pace sono quindi impugnabili mediante reclamo a questa Camera entro il termine di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, le decisioni impugnate sono state notificate alla convenuta l'11 dicembre 2021. Cominciati a decorrere l'indomani, i termini di impugnazione sono rimasti sospesi durante le ferie giudiziarie (dal 18 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 incluso: art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbero scaduti il 26 gennaio 2022. Datati 8 gennaio 2022 ma impostati il 10 gennaio successivo (cfr. timbri sulle buste d'invio), i due reclami in esame sono pertanto tempestivi.
b) Contro la reiezione di una domanda di interpretazione è esperibile reclamo (art. 334 cpv. 3 CPC; DTF 143 III 524 consid. 6.3). Si tratta di un reclamo a norma dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC, ovvero volto contro una cosiddetta “altra decisione” nei casi stabiliti dalla legge (I CCA sentenza inc. 11.2021.109 del 3 settembre 2021 consid, 1 con rinvii). La trattazione di simili reclami rientrerebbe nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Nella fattispecie le decisioni di “rettifica” sono intimamente correlate, tuttavia, alle decisioni del 3 dicembre 2021 impugnate con reclamo. Per ragioni di economia processuale e di unità della materia si giustifica pertanto di congiungere le quattro procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l'autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati singolarmente (analogamente: CEF sentenza inc. 15.2022.39 del 30 agosto 2022 consid. 2).
Per quanto concerne la tempestività dei rimedi, l'art. 321 CPC è silente su quale sia il termine entro il quale debbano essere impugnate le “altre decisioni” di cui all'art. 319 lett. b CPC, il capoverso 2 del medesimo limitandosi a stabilire in dieci giorni il termine di reclamo contro una decisione pronunciata in procedura sommaria o una disposizione ordinatoria processuale (art. 321 cpv. 2 CPC). Sull'applicabilità di tale disposizione alle “altre decisioni” la dottrina è divisa: per alcuni autori nella nozione di “disposizione ordinatoria processuale” rientrano tutte le decisioni ai sensi dell'art. 319 lett. b CPC, per altri le medesime sottostanno invece al termine di trenta giorni previsto dall'art. 321 cpv. 1 CPC, a meno che siano state pronunciate in procedura sommaria (CEF sentenza inc. 14.2021.202 del 28 giugno 2022 consid. 2 con rinvii). Nella fattispecie, la questione può rimanere indecisa, giacché nelle decisioni impugnate il Giudice di pace ha indicato un termine di reclamo di trenta giorni e quand'anche esso fosse errato, la reclamante, priva di formazione giuridica e non assistita da un legale, poteva fidarsi in buona fede di questa indicazione (DTF 141 III 273 consid. 3.3). Considerato che le decisioni impugnate sono state notificate all'istante il 4 febbraio 2022 (cfr. doc. B) e che il termine sarebbe scaduto domenica 6 marzo 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC, i reclami in esame, introdotti il 7 marzo 2022, sono anch'essi ricevibili.
I. Sui reclami del 7 marzo 2022 (inc. 16.2022.7 e 16.2022.8)
Il Giudice di pace, dopo avere rilevato che i dispositivi delle decisioni emesse il 3 dicembre 2021 non erano né poco chiari o ambigui, né incompleti e neppure in contraddizione con i considerandi, ha considerato che nelle istanze di interpretazione e rettifica RE 1, anziché indicare i punti dei predetti dispositivi che a suo avviso andrebbero modificati, si limitava a contestare dal profilo materiale i giudizi da lui emanati. In tali circostanze, a suo avviso, non sussistono le condizioni previste dall'art. 334 CPC, donde la reiezione delle domande.
RE 1 contesta l'assenza delle condizioni previste dall'art. 334 CPC per un'interpretazione o rettifica delle decisioni del 3 dicembre 2021. Essa rileva di avere indicato i punti poco chiari, ambigui o incompleti dei dispositivi che necessitano di un'interpretazione e di una rettifica, evidenziando tutta una serie di elementi da cui risulta come i fatti siano stati accertati in maniera incompleta e il diritto applicato in modo errato. Per di più, essa epiloga, al Giudice di pace sono state poste delle domande volte a chiarire le sue argomentazioni riguardanti la mancanza dei presupposti processuali dell'interesse degno di protezione e della competenza per materia.
a) Se il dispositivo di una sentenza è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Una rettifica mira a correggere manifeste sviste di redazione, di battuta o di computo, ossia inavvertenze formali (non errori di apprezzamento o di sostanza) chiaramente desumibili dal testo stesso della decisione. Essa non deve comportare, in nessun caso, modifiche del giudizio nel merito. Errori materiali devono essere censurati in tempo utile facendo capo ai rimedi giuridici ordinari disponibili a tale scopo (DTF 143 III 522 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 5D_192/2017 del 17 maggio 2018 consid 3.2, in: SJ 2019 I 57). Oggetto di un'istanza di interpretazione può essere unicamente, per sua natura, il dispositivo di una decisione. I considerandi servono per capire se il dispositivo denoti una svista suscettibile di essere rettificata, ma non passano in giudicato, a meno che il dispositivo rinvii esplicitamente ai medesimi (I CCA sentenza inc. 11.2020.64 del 29 marzo 2021 consid. 2 con rinvii).
b) Nella fattispecie, nelle decisioni emanate il 3 dicembre 2021 il Giudice di pace ha dichiarato irricevibili le istanze di conciliazione. Riguardo al dispositivo in sé, RE 1 non accenna a manifeste sviste di redazione, di battuta, di computo o ad altre eventuali inavvertenze di forma. Le critiche e gli interrogativi da lei formulati non tendono a interpretare o rettificare i dispositivi delle decisioni del 3 dicembre 2021, i quali come detto sono chiari, completi e coerenti con i considerandi, ma piuttosto a fare modificare dal giudice medesimo il contenuto delle sue decisioni, ciò che tuttavia può avvenire solo attraverso i normali mezzi d'impugnazione. In tali circostanze nessun rimprovero può essere mosso al Giudice di pace per avere riscontrato che le condizioni dell'art. 334 cpv. 1 CPC non sono date. Ne segue che i reclami sono destinati all'insuccesso. Ciò rende senza oggetto la richiesta di concedere “effetto sospensivo sul decorrere dei termini e delle prescrizioni”.
II. Sui reclami dell'8 gennaio 2022 (inc. 16.2022.1 e 16.2022.2)
Nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace ha accertato che il 18 febbraio 2021 RE 1 ha presentato due istanze di conciliazione, ognuna dal valore di causa di fr. 5000.–, le quali sono fondate “sul medesimo complesso di fatti, riguardando entrambe la richiesta di risarcimento per le bovine scomparse sotto tutela dello Stato, rappresentato dall'Ufficio del veterinario cantonale”. Egli, dopo avere ricordato che una pretesa divisibile può essere fatta valere anche soltanto per una parte della medesima in applicazione dell'art. 86 CPC, ha ritenuto che nel caso in esame l'istante non ha presentato una sola azione parziale ma due azioni parziali. A suo avviso, tuttavia, l'istante non dispone di alcun interesse degno di protezione a procedere con due azioni parziali contemporanee, il cui valore litigioso, se sommato, supera fr. 5000.– e non rientra nella sua competenza per materia. Per questi motivi, il Giudice di pace ha dichiarato le due istanze di conciliazioni irricevibili.
La reclamante ritiene errata tale conclusione rilevando che il Giudice di pace, dopo avere ricevuto le due istanze di conciliazione del 18 febbraio 2021, ha “evidentemente” verificato la sua competenza giacché il 25 marzo seguente le ha chiesto, per ciascuna istanza, il versamento di un anticipo per le spese processuali. Se non che, RE 1 soggiunge, dopo avere ricevuto l'importo richiesto anziché indire l'udienza di conciliazione entro due mesi come prevede l'art. 203 CPC, dopo nove mesi ha modificato la sua opinione e ha dichiarato le due istanze irricevibili per incompetenza materiale. A suo avviso, l'autorità di conciliazione è incorsa pertanto in un diniego di giustizia sia perché non ha tenuto le udienze di conciliazione sia perché le ha precluso il diritto di presentare nuovamente le istanze di conciliazione presso un'altra autorità di conciliazione, visto che il termine di un mese previsto dell'art. 63 cpv. 1 CPC va “calcolato dal giorno in cui l'atto fu proposto per la prima volta”.
a) La competenza per materia è un presupposto processuale che deve essere esaminato d'ufficio anche dall'autorità di conciliazione alla stregua del giudice (art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC). La sua mancanza comporta la non entrata nel merito (irricevibilità) dell'istanza di conciliazione (art. 59 cpv. 1 CPC per analogia). L'autorità di conciliazione che si consideri manifestamente incompetente non può rilasciare l'autorizzazione ad agire ma deve dichiarare l'istanza di conciliazione irricevibile (DTF 146 III 53 consid. 4.2; RtiD II-2015 pag. 860; analogamente CCR, sentenza inc. 16.2016.5 del 13 luglio 2018 consid. 4). Qualora l'autorità di conciliazione ravvisi invece soltanto un possibile dubbio riguardante la sua competenza per materia ne deve fare partecipe l'istante e, se questo dovesse mantenere la sua richiesta, fallita la conciliazione, rilasciargli l'autorizzazione ad agire, demandando quindi al tribunale di prima istanza il compito di decidere al riguardo la competenza previo esame più approfondito della questione (cfr. III CCA, sentenza inc. 13.2019.81 del 29 gennaio 2020 consid. 5.1).
b) Ora, è vero che per l'art. 203 cpv. 1 CPC l'autorità di conciliazione è tenuta a citare le parti all'udienza di conciliazione entro due mesi dal ricevimento dell'istanza. Sta di fatto che la verifica da parte dell'autorità dei presupposti processuali, sul cui momento l'ordinamento processuale civile nulla prevede, avviene di regola sulla base delle allegazioni e della documentazione della parte istante. Non si disconosce che, in concreto, il Giudice di pace ha statuito sulla propria competenza quasi un anno dopo l'introduzione delle istanze di conciliazione. RE 1, tuttavia, non ha proposto un reclamo per denegata giustizia secondo l'art. 319 lett. c CPC (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 5 ad art. 203). Relativamente alla richiesta di prestazione di anticipi per le spese giudiziarie presumibili ciò non significa ancora che l'autorità di conciliazione abbia verificato preliminarmente la propria competenza, l'anticipo potendo anche essere chiesto, oltre che per la copertura delle spese processuali presumibili, anche per quelle dell'esame preliminare sulla competenza materiale.
c) Quanto all'art. 63 cpv. 1 CPC, esso dispone che se l'atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dall'autorità di conciliazione adita è riproposto entro un mese davanti al giudice o all'autorità competenti, la causa si considera pendente dal giorno in cui l'atto fu proposto per la prima volta. Ciò vale anche per un'istanza di conciliazione introdotta davanti a un'autorità materialmente incompetente (DTF 146 III 283 consid. 5.7.2). Contrariamente all'assunto della reclamante, il termine non decorre dal giorno dell'introduzione dell'atto viziato ma dalla notificazione della decisione di non entrata in materia, eventualmente di quella di secondo grado in caso di impugnazione della medesima (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 22 ad art. 63; Droese in: Oberhammer/Domej/Haas, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 20 ad art. 63; Chabloz in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 19 ad art. 63; Berger Steiner in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 47 ad art. 63; Stanchieri/ van der Stroom, Rechtshängigkeit bei fehlender Zuständigkeit und falscher Verfahrensart in: SJZ 117/2021 pag. 759). Sotto questo profilo poco importa pertanto che il Giudice di pace abbia deciso sulla propria incompetenza quasi un anno dopo l'introduzione dell'istanza.
a) Secondo l'art. 86 CPC se una pretesa è divisibile, può essere proposta azione anche soltanto per una parte della medesima. La possibilità di azionare un debitore per ottenerne la condanna al pagamento di una pretesa parziale deriva dal principio di disposizione (art. 58 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_307/2021 del 23 giugno 2022 consid. 2.2.2 in RSPC 2022 pag. 514). Questa facoltà consente all'attore di ridurre le sue spese giudiziarie (il cui importo dipende dal valore litigioso) o di accelerare il procedimento deducendo in giudizio soltanto la parte della propria pretesa riguardo alla quale la situazione giuridica è chiara.
L'azione parziale sottostà agli ordinari presupposti processuali, in particolare quello dell'interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; Trezzini, op, cit., Vol. I, n. 4 ad art. 86). Essa trova un limite nel divieto dell'abuso di diritto previsto dall'art. 2 cpv. 2 CC e nel rispetto del principio della buona fede (art. 52 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_307/2021 del 23 giugno 2022 consid. 2.2.5.1 in: SZZP/ RSPC 2022 pag. 515). In tal senso, è stata ritenuta abusiva la presentazione di diverse azioni separate per aggirare i limiti del valore litigioso previsto dalla legge e beneficiare della gratuità della procedura (sentenza del Tribunale federale 4A_307/2021 del 23 giugno 2022 consid. 2.3 segg. in: SZZP/RSPC 2022 pag. 517 segg.; v. anche Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 86). Abusiva è altresì l'introduzione di più azioni parziali per “manipolare” la competenza materiale del giudice adito (sentenza del Tribunale federale 4A_104/2011 del 27 settembre 2011 consid. 3.4 in: SZZP/RSPC 2012 pag. 11;
v. anche Oberhammer/Weber in: Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 1a ad. 86;).
b) Nel caso in esame, la reclamante non spiega perché ha introdotto contemporaneamente due azioni parziali di fr. 5000.– ciascuna davanti al Giudice di pace, la cui competenza è pacificamente limitata a controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 5000.– (art. 31 lett. a e lett. c LOG). Certo, RE 1 ha suddiviso la sua pretesa risarcitoria di complessivi fr. 19 800.– in quattro “fatture”, segnatamente la prima di fr. 5000.– (fr. 2500.– x 2) per le bovine “Eviana CH 120.0279.7015.4” e “Palla CH 120.0498.5777.8” e la seconda di fr. 5000.– (fr. 2500.– x 2) per le bovine “Formica CH 120.1126.8033.3” e “Limousin CH 120.1126.8040.1”. Ciò non è pertinente ove si consideri che la pretesa risarcitoria in questione, interamente esigibile, si riferisce al medesimo complesso di fatti (indennizzo per “quattordici bovini posti sotto sequestro e scomparsi sotto la tutela dello Stato”: sopra consid. B) e ha il medesimo fondamento giuridico. Di per sé, come si è visto, un'azione parziale sarebbe stata in sé lecita. Il problema è la simultaneità delle due azioni parziali di fr. 5000.– ciascuna. Con tale modo di procedere l'istante senza un'apparente motivazione, se non quella di eludere l'art. 93 CPC che prevede l'addizione dei valori litigiosi in caso di cumulo di azioni, ha tentato di aggirare le norme sulla competenza materiale del giudice adito. In tali circostanze la conclusione del Giudice di pace, per il quale sostanzialmente la strategia dell'istante era abusiva nel senso della mancanza di un interesse degno di protezione a proporre due azioni parziali separate, resiste alla critica. Ne discende che su questo punto i reclami sono destinati all'insuccesso.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 16.2022.1, inc. 16.2022.2, inc. 16.2022.7 e inc. 16.2022.8 sono congiunte.
I reclami dell'8 gennaio 2022 (inc. 16.2022.1 e inc. 16.2022.2) sono respinti.
Le spese processuali di tali reclami, di complessivi fr. 200.–, sono poste a carico della reclamante.
I reclami del 7 marzo 2022 (inc. 16.2022.7 e inc. 16.2022.8) sono respinti.
Le spese processuali di tali reclami, di complessivi fr. 200.–, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause patrimoniali di diritto pubblico nel campo della responsabilità dello Stato che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 89 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.