Incarto n. 16.2021.8
Lugano 24 febbraio 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo dell'11 febbraio 2021 presentato da
RE 1 (ora patrocinata dall' PA 1 )
contro la decisione emessa l'11 gennaio 2021 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SE.2016.53 (rettifica di attestato di lavoro) da lei promossa con petizione del 26 ottobre 2016 nei confronti della
CO 1 (patrocinata dall' PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. Il 18 marzo 2009 la società CO 1, attiva tra l'altro nel settore dell'acquisizione e gestione di marchi d'impresa, ha assunto RE 1 in qualità di “customer service representative __________” con un contratto a tempo determinato dal 1° aprile al 30 settembre 2009. Il 24 settembre 2009 le parti hanno concluso un contratto a tempo indeterminato, in forza del quale dal 1° ottobre 2009 la lavoratrice ha ricoperto la funzione di “junior pricing & costing analyst __________” e dal 1° maggio 2010 quella di “pricing & costing analyst”. Il rapporto di lavoro è stato disdetto il 29 settembre 2014 dalla datrice di lavoro ed è terminato il 18 gennaio 2015.
B. La CO 1 ha trasmesso ad RE 1 tre attestati di lavoro, due intermedi del 14 ottobre (in inglese) e 10 novembre 2014 (in italiano), e il 30 gennaio 2015 in seguito a rimostranze della lavoratrice, quello finale del seguente tenore:
Con presente dichiariamo che la signora RE 1… è stata assunta dalla CO 1 in data 1/04/2009 con il ruolo di Costumer Service representative __________ e nell'ottobre 2009 ha assunto la qualifica di Jr Pricing & Costing Analyst __________. Dal 1° maggio 2010 è stata nominata Pricing & Costing Analyst __________.
(…)
Nel ruolo di Pricing & Costing Analyst la Sig.ra RE 1 si è occupata della gestione degli standard cost e definizione e dei prezzi applicando le linee guida definite da CO 1 assicurandone la profittabilità. In particolare, il suo ruolo includeva le seguenti attività:
· Preparare il calendario dei prezzi e dei costi valutando la stagione
· Gestione del model file di Pricing
· Caricare i costi e i prezzi del Sistema JBA e mantenere sempre il sistema aggiornato con costi e prezzi
· Modificare e distribuire la Pricelist ufficiale alla forza vendite
· Contatto quotidiano con gli uffici prodotto e vendita per valutazioni di pricing e marginabilità
· Cooperare nella fase Forecasting e Chiusura per il Brand
· Lavorare con il reparto Prodotto e il reparto Vendite sulla definizione dei prezzi per gli SMU (produzioni speciali)
· Preparazione di simulazioni ad hoc e di business case sul margine per supportare e per dare input alla pianificazione finanziaria
· Supporto nell'integrazione del brand __________ nelle procedure costing & pricing del brand __________ e supporto alla formazione di nuovi colleghi.
In data 29 settembre 2014 è stata presentata alla Sig.ra RE 1 disdetta del rapporto di lavoro. Il preavviso ha iniziato a decorre con la data del 1° gennaio 2015 al termine di un periodo di malattia della Sig.ra RE 1. In data 14 gennaio 2014 la Sig. ra RE 1 ci ha comunicato di avere trovato un'altra occupazione e di conseguenza il rapporto di lavoro con CO 1 si è chiuso in data 18 gennaio 2015.
La performance della Sig. ra RE 1 in questi anni è stata in linea con le aspettative aziendali per quanto riguarda lo svolgimento delle mansioni sopra indicate, al contrario, alcune competenze più soft, come la comunicazione, non erano in linea con le aspettative e il contesto aziendale.
Ci rallegriamo di sapere che la Sig. ra RE 1 sia riuscita a trovare una nuova occupazione e le auguriamo buona fortuna per il Suo nuovo futuro professionale.
Anche tale versione del certificato di lavoro non è stata accettata dalla lavoratrice tant'è che iI 16 aprile 2015 essa ne ha chiesto la rettifica sulla base di una versione da lei predisposta. La CO 1 ha rifiutato, il 27 aprile 2015, di dar seguito agli emendamenti.
C. Il 10 novembre 2015 RE 1 si è rivolta alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord chiedendo di convocare la CO 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere la rettifica dell'attestato di lavoro nel seguente modo:
Con presente dichiariamo che la signora RE 1… ha lavorato presso la CO 1 dal 01 aprile 2009 al 18 gennaio 2015.
(…)
La signora RE 1 dopo aver terminato il suo contratto determinato dal 01 aprile al 30 settembre 2009 come Costumer Service representative __________ nel dipartimento di Costumer Service è stata promossa nel 01 ottobre 2009 come Junior Pricing and Costing Analyst __________ nel dipartimento di finanze. In seguito nel 01 maggio 2010 è stata promossa con successo come Pricing and Costing Analyst __________ dove è stata responsabile della gestione e definizione dei prezzi e degli standard costi seguendo la politica della CO 1 garantendo la redditività attesa. Le sue funzioni principali sono state le seguenti:
(…)
· creazione di un nuovo team di prezzi e costi di __________ e formare nuovi colleghi di prezze e costi
· completa integrazione del brand __________ seguendo le procedure di costi e prezzi di __________
(…)
Durante questi anni e a causa dell'organizzazione del dipartimento di finanze, la Signora RE 1 si è trovata da sola a gestire la propria attività in un contesto complesso mostrandosi un'eccellente risorsa che con le sue conoscenze consolidate nel suo ruolo, e spiccate abilità analitiche e comunicative, ha dato un prezioso contributo al dipartimento di prezzi e costi di __________ e __________.
(…)
La signora RE 1 ha dimostrato continuamente un notevole impegno e completa dedizione al lavoro (…) raggiungendo sempre in modo ottimo e con grande professionalità e proattività tutti gli obiettivi nelle multiple scadenze previste anche sotto pressione, a nostra completa soddisfazione superando anche le nostre aspettative.
Inoltre si è dimostrata sempre una persona con ottime capacità interpersonali, affidabile, di fiducia, onesta, diligente, seria, puntuale, (…).
Il rapporto di lavoro è stato sciolto a seguito di una riorganizzazione del dipartimento finanze, lo stesso è terminato il 18 gennaio 2015, di comune accordo, avendo la signora RE 1 trovato un altro impiego.
Ringraziamo la Signora RE 1 per il suo prezioso contributo e impeccabile lavoro svolto con grande passione ed entusiasmo, anche dedicando il suo tempo libero, e le auguriamo buona fortuna per la sua nuova occupazione e formuliamo i nostri migliori auguri per il suo futuro professionale e privato oltre a raccomandarla.”
All'udienza del 28 luglio 2016 il Segretario assessore, preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2015.116).
D. Con petizione del 26 ottobre 2016 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa, o quanto meno rettificarlo sulla base di puntuali modifiche. Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2016 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, dichiarandosi nondimeno disposta a rilasciare un attestato di lavoro con alcune delle correzioni indicate dall'attrice e con l'omissione del motivo di licenziamento o in alternativa con l'indicazione del vero motivo. Alle prime arringhe del 7 marzo 2017 l'attrice ha contestato le modifiche al testo dell'attestato di lavoro proposte dalla convenuta, la quale, oltre a confermare la sua posizione, ha precisato il testo del motivo del licenziamento da indicare nel citato documento. Terminata l'istruttoria le parti hanno rinunciato alle arringhe finali limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 7 dicembre 2020 la convenuta ha ribadito il suo punto di vista. Nel suo allegato del 9 dicembre 2020 l'attrice ha rilevato che le divergenze per finire riguardano 10 passaggi, oltre ai motivi della disdetta.
E. Statuendo con decisione dell'11 gennaio 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, obbligando la convenuta a rilasciare all'attrice un attestato di lavoro completo dal seguente tenore:
“CERTIFICATO DI LAVORO
Con la presente dichiariamo che, la signora RE 1, nata il 4 febbraio 1983, ha lavorato presso CO 1 (__________) dal 1° aprile 2009 al 18 gennaio 2015.
CO 1 è parte di CO 1. Leader mondiale nel settore dell'abbigliamento. Gli uffici di __________, con oltre 700 dipendenti, sono l'Headquarter __________ per i marchi __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________.
La signora RE 1 dopo aver terminato il suo contratto determinato dal 1° aprile al 30 settembre 2009 come Costumer Service reprensentative __________ nel dipartimento Costumer Service è stata promossa dal 1° ottobre 2009 come Junior Pricing and Costing Analyst __________ nel dipartimento finanze. In seguito il 1° maggio 2010 è stata promossa come Pricing and Costing Analyst __________ dove si è occupata della gestione del processo per la raccolta dati e relative analisi necessarie per la definizione dei prezzi seguendo la politica della CO 1 e garantendo la redditività attesa.
Le sue funzioni principali sono state le seguenti:
fornire analisi sui margini al dipartimento finanze e general Manager;
forte interazione con il dipartimento di prodotto e vendite nel posizionamento, analisi e decisione riguardo pricing e SMU (produzioni speciali);
suggerire tutte le possibili azioni in modo da proteggere i margini per quanto riguarda gli sconti, mix di prodotto, mix di paese e tassi di cambio;
approccio ad alto livello, in grado di spiegare questioni complesse in modo semplice e fornire un feedback costante sulle aree di problemi;
massimizzazione di tutti i processi interni in modo efficiente ed efficace al fine di garantire un servizio migliore e migliorare la precisione e il tempestivo aggiornamento delle analisi dei margini;
supporto nella creazione di un nuovo team di prezzi e costi di __________ e __________ e formare nuovi colleghi di prezzi e costi;
forte sviluppo e miglioramento di tutti i file di analisi di prezzi e costi di __________;
completa integrazione del brand __________ seguendo le procedure di costi e prezzi di __________;
analisi dettagliata sui retail, mercati emergenti e sconti;
preparazione di simulazioni ad hoc e di business case sul margine per supportare e per dare input alla pianificazione finanziaria;
cooperare nella fase di Forecasting e di Chiusura per il Brand;
partecipazione ai sales meeting;
preparazione ed esecuzione del calendario relativo alle attività dei prezzi e costi valutando la stagione;
gestione di tutti i file relativi a prezzi e costi;
preparazione della documentazione necessaria per i controlli
interni e dei processi SOX;
produrre, modificare e distribuire le pricelist ufficiali alla forza vendite e calcolare i costi standard sulla base degli input ricevuti;
contatto quotidiano con i rilevanti rappresentanti della colatition __________ per valutazioni di pricing e marginalità e per risolvere eventuali problematiche;
caricare i costi e i prezzi nel sistema JBA e mantenere il sistema sempre aggiornato;
eventuali altre mansioni assegnate.
Durante questi anni e a causa dell'organizzazione del dipartimento di finanze, la signora RE 1 si è trovata in alcuni periodi da sola a gestire la propria attività in un contesto complesso mostrandosi un'eccellente risorsa che, con le sue conoscenze consolidate nel suo ruolo e spiccate abilità analitiche, ha dato un prezioso contributo al dipartimento di prezzi e costi di __________ e __________. Ha creato un nuovo team, favorendo l'inserimento di nuove risorse umane tramite il training delle stesse ed essendo il punto di riferimento dei suoi 3 diversi e nuovi superiori, così come nei confronti di altri dipartimenti. Inoltre, ha contribuito in modo efficiente ed efficace allo sviluppo di tutti i file di analisi di prezzi e costi di __________ e la completa integrazione del marchio __________ seguendo i procedimenti aziendali __________ e massimizzando tutti i processi interni con grande accuratezza.
La signora RE 1 ha dimostrato continuamente un notevole impegno e completa dedizione al lavoro svolgendo con responsabilità, indipendenza, determinazione, intraprendenza, autonomia, interesse, spirito critico e focalizzazione ai risultati nello svolgimento delle sue attività raggiungendo sempre in modo ottimo e con grande professionalità e proattività tutti gli obiettivi nelle multiple scadenze previste anche sotto pressione, a nostra completa soddisfazione.
Inoltre si è dimostrata sempre una persona affidabile, di fiducia, onesta, diligente, seria, puntuale, dinamica, flessibile e disponibile mantenendo sempre un ottimo rapporto e grande collaborazione con i suoi superiori e colleghi di lavoro di tutti i dipartimenti favorendo il gruppo in squadra.
Il rapporto di lavoro è stato sciolto con disdetta da parte di CO 1 notificata il giorno 29 settembre 2014. Il rapporto è terminato il 18 gennaio 2015 di comune accordo e rinunciando al preavviso residuo avendo la signora RE 1 trovato un altro impiego.
Ringraziamo la signora RE 1 per il suo prezioso contributo e impeccabile lavoro svolto con grande passione ed entusiasmo, e le auguriamo buona fortuna per la sua nuova occupazione e formuliamo i nostri migliori auguri per il suo futuro professionale e privato.”
Non sono state prelevate spese processuali mentre le ripetibili sono state compensate.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 febbraio 2021, in cui chiede di annullare la decisione impugnata e di riformarla nel senso di accogliere la sua petizione salvo una modifica puntuale da lei non contestata. In via subordinata, essa chiede di annullare la decisione e rinviare gli atti al primo giudice, affinché emetta un nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 22 marzo 2021 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate con la procedura semplificata sono impugnabili con reclamo, entro trenta giorni dalla notificazione, sempre che il valore litigioso non raggiunga fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, tale presupposto è dato ove appena si pensi che il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 9925.–, cifra che non appare inverosimile e che le parti non discutono. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attrice il 12 gennaio 2021 (cfr. tracciamento degli invii postali agli atti n. 98.__________, agli atti). Introdotto l'11 febbraio 2021, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto preso atto che la convenuta, salvo alcuni passaggi da lei contestati, era disposta a rilasciare un attestato di lavoro corrispondente alla versione proposta il 16 aprile 2015 dall'attrice. Premesso ciò, egli ha passato in rassegna le rettifiche prospettate dalla convenuta, ritenendole sostanzialmente corrette, fatta eccezione per la richiesta di fare precedere il termine “supporto nella” alla frase “completa integrazione del brand __________ seguendo le procedure di costi e prezzi di __________”, poiché l'istruttoria aveva permesso di accertare che l'attrice si era effettivamente occupata di questa attività (decisione impugnato, consid. 8.3). Il primo giudice ha pertanto modificato l'attestato di lavoro apportando le modifiche condivise e quelle da lui ammesse.
Secondo l'art. 330a CO il lavoratore può in ogni momento chiedere al datore di lavoro un attestato (completo) che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulle prestazioni e la condotta del lavoratore (cpv. 1), oppure un attestato parziale, a richiesta esplicita, limitato alla natura e alla durata del rapporto di lavoro (cpv. 2).
a) Lo scopo dell'attestato di lavoro è di facilitare il futuro economico del dipendente e di fornire al futuro datore di lavoro un ritratto più preciso possibile riguardo ad attività, prestazioni e comportamento del lavoratore. Il certificato completo deve contenere una descrizione precisa e dettagliata delle attività svolte e delle funzioni nell'azienda, le date di inizio e fine del lavoro, una valutazione della qualità del lavoro svolto e l'atteggiamento del lavoratore. Esso deve essere veritiero e completo, e quantunque debba essere redatto in modo benevolo, deve contenere fatti e valutazioni sfavorevoli purché siano pertinenti e fondati (DTF 144 II 347 consid. 5.2.1; 136 III 510 consid. 4.1). Il motivo per cui il rapporto di lavoro è terminato, se il lavoratore non desidera che vi figuri, va menzionato solo se è necessario per una valutazione generale dell'immagine professionale del lavoratore (Trezzini, Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2021, n. 16 ad art. 330a).
b) La scelta della formulazione del testo dell'attestato di lavoro spetta in linea di principio al datore di lavoro. Posto che il lavoratore non ha diritto a una formulazione specifica, il datore di lavoro non è obbligato ad adottare la formulazione richiesta dal dipendente (DTF 144 II 348 consid. 5.2.3 con riferimenti). Conformemente al principio di buona fede, la libertà di redazione del datore di lavoro è limitata tuttavia dal divieto di utilizzare termini peggiorativi, poco chiari o ambigui, e nell'obbligo di rispettare l'ortografia e la grammatica (sentenza del Tribunale federale 4A_117/2007 del 13 settembre 2007 consid. 7.1 con riferimenti). Il lavoratore non può pretendere che nell'attestato siano inclusi dei ringraziamenti, degli auguri per il futuro professionale e neppure delle raccomandazioni (sentenza del Tribunale federale 4C.36/2004 dell'8 aprile 2004 consid. 5; cfr. anche Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ª edizione, pag. 527).
c) La pretesa al rilascio di un attestato di lavoro si traduce in un'azione volta a obbligare il datore di lavoro a rilasciarlo. Se invece il lavoratore ha ricevuto l'attestato di lavoro ma non ne è soddisfatto, perché lo ritiene incompleto, impreciso o contenente informazioni fuorvianti o ambigue, può chiederne la modifica mediante un'azione di rettificazione (DTF 129 III 180 consid. 3.3; più di recente: sentenza 4A_270/2014 del 18 settembre 2014 consid. 3.2.1). Se il lavoratore domanda la rettificazione del contenuto dell'attestato di lavoro, deve formulare lui stesso il testo richiesto, di modo che il giudice possa riprenderlo senza modifiche nella sua decisione (sentenza del Tribunale federale 4A_270/2014 del 18 settembre 2014 consid. 3.2.1; v. anche Trezzini, op. cit., n. 27 ad art. 330a). Spetta al lavoratore allegare e provare i fatti che giustificano l'allestimento di un attestato diverso da quello che gli è stato rilasciato. Nell'ambito di un'azione di rettificazione il datore di lavoro deve però collaborare all'istruzione della causa, motivando i fatti che fondano il suo apprezzamento negativo. Se rifiuta o se non riesce a giustificare la sua posizione, il giudice potrà ritenere fondata l'azione di rettificazione (sentenza del Tribunale federale 4A_270/2014 del 18 settembre 2014 consid. 3.2.1; Trezzini, op. cit., n. 26 ad art. 330a). L'azione di rettificazione può riguardare anche giudizi di valore ma il datore di lavoro deve attenersi a parametri di valutazione usuali (Trezzini, op. cit., n. 17 ad art. 330a), mentre il giudice deve dar prova di un certo riserbo nel valutare le modifiche basate su aspetti soggettivi (Antipas in: Dunand/ Mahon, Les certificats dans les relations du travail, Ginevra 2018, pag. 28 e 39).
Il Pretore ha accolto la richiesta della convenuta di stralciare l'aggiunta “con successo” poiché il datore di lavoro può adottare uno stile conciso e rispettare i parametri di quanto è usuale nell'ambito professionale. A suo parere “una promozione è avvenuta o non è avvenuta, l′aggiunta ‛con successo’ è inutile e può essere stralciata”. Per la reclamante l'aggiunta è per contro utile giacché permette di “rendere la frase più positiva”, sottolineando il grande sforzo e il grande risultato da lei ottenuto. Visto che essa si è guadagnata la promozione, questa va considerata “un suo successo”. Ora, che una promozione nel settore privato possa costituire un successo professionale è possibile. Resta il fatto che la scelta della formulazione del testo dell'attestato di lavoro spetta di principio al datore di lavoro (cfr. sopra consid. 4b). Se il datore di lavoro si oppone alla richiesta del lavoratore di inserire un determinato termine, il giudice può obbligarlo ad includerlo soltanto se senza di esso il testo dell'attestato di lavoro non risulterebbe conforme alle esigenze legali. Nella fattispecie, per tacere del fatto che tra le due formulazioni non vi sono differenze apprezzabili, anche senza l'aggiunta richiesta l'attestato rimane chiaro e veritiero ragione per cui rispetta le esigenze imposte dall'art. 330a cpv. 1 CO. Su questo punto il reclamo è dunque destinato all'insuccesso.
Il Pretore ha acconsentito alla richiesta della convenuta di inserire tale locuzione poiché per F__________ D__________ G__________, l'attrice “non si è occupata da sola della creazione del nuovo team ma insieme ai suoi responsabili” (deposizione del 19 giugno 2017, verbali pag. 2). La reclamante rimprovera al primo giudice di non avere tenuto conto che è stata lei l'elemento fondamentale nella creazione del nuovo team. A suo avviso, l'aggiunta approvata dal Pretore non è corretta perché fa pensare che sia stata un semplice “elemento di sostegno” e sminuisce quindi la reale portata del suo operato. A prescindere dal fatto che la reclamante non pretende che l'accertamento del primo giudice sia manifestamente errato, essa stessa riconosce di non essersi occupata da sola della creazione del nuovo team senza precisare quale elemento istruttorio suffraghi il suo fondamentale apporto. Che l'espressione adottata dal Pretore non renda appieno il suo ruolo nell'operazione è possibile ma nemmeno gli attribuisce un senso riduttivo. Anche su questo punto il reclamo vede la sua sorte segnata.
Il Pretore ha ammesso tale aggiunta poiché in caso contrario la frase “lascia intendere una costante carenza di supporto nella gestione” ciò che per la teste F__________ D__________ G__________ non era in realtà stato il caso. La reclamante sostiene per contro di essersi trovata a gestire da sola la sua attività “durante molti periodi”. A suo parere, l'aggiunta in esame è scorretta perché non specifica il tempo effettivamente trascorso a lavorare da sola e sminuisce ancora una volta il grande lavoro da lei svolto. Per tacere del fatto che una volta di più la reclamante non pretende che l'accertamento del primo giudice sia manifestamente errato, essa stessa riconosce di non avere lavorato sempre da sola ciò che l'aggiunta in questione permette appunto di specificare. Per contro, senza tale aggiunta, l'attestato non potrebbe dirsi corretto giacché lascia effettivamente intendere che la lavoratrice abbia gestito da sola la sua attività durante tutta la durata del rapporto di lavoro. Ne segue che, anche su questo punto il reclamo non può trovare ascolto.
Il primo giudice, preso atto che l'istruttoria aveva permesso di accertare che “l'aspetto della comunicazione era quello che le era meno confacente”, ha stralciato tale locuzione. La reclamante critica la valutazione delle prove operata dal Pretore, rilevando che quest'ultimo non ha tenuto conto di uno scambio di e-mail tra le parti né dell'attestato di lavoro rilasciatole il 30 novembre 2009 in cui la convenuta, oltre a lodare le sue competenze comunicative e linguistiche, aveva indicato che essa aveva mantenuto sempre un ottimo rapporto e una grande collaborazione con superiori e colleghi favorendo lo spirito di squadra. Così argomentando, la reclamante si limita tuttavia a contrapporre una propria valutazione delle prove a quella del Pretore, senza tuttavia spiegare perché quella fornita dal primo giudice, fondata sulle testimonianze di C__________ B__________, F__________ B__________ e F__________ D__________ G__________, sarebbe manifestamente errata ovvero insostenibile. Ad ogni modo, il contenuto dello scambio di e-mail (doc. M) non permette di determinare le capacità comunicative dell'attrice giacché al riguardo nulla precisa. Quanto all'attestato del 30 novembre 2019 (doc. D) è vero che le sono state riconosciute delle spiccate capacità comunicative (“strong communications skills”), ma la lavoratrice non può pretendere che nell'attestato di lavoro finale siano riprese delle valutazioni espresse in un precedente attestato di lavoro (cfr. sentenza del Tribunale federale 4C.36/2004 dell'8 aprile 2004 consid. 5). Al proposito la sentenza impugnata resiste alla critica.
Per il Pretore l'attrice non ha dimostrato tale circostanza poiché dall'istruttoria era emerso che l'interessata aveva svolto il suo lavoro “sempre con diligenza e grande impegno, ma senza eccedere ciò che da lei ci si aspetta”. A suo parere, anche senza questa aggiunta, l'attestato esprime un giudizio positivo riguardo alle attitudini e ai risultati professionali dell'attrice. La reclamante rimprovera al primo giudice di non avere tenuto conto di altre prove da cui risultava come lei abbia superato le aspettative della datrice di lavoro tant'è che era riuscita a svolgere le sue mansioni impeccabilmente “nonostante la grande pressione e il grande carico di lavoro cui era sottoposta e avendo lavorato “ben oltre il suo obbligo lavorativo di 42 ore settimanali”. Per di più, essa soggiunge, nella valutazione delle sue prestazioni del 2009 era indicata l'aggiunta in questione. A prescindere dal fatto che nella valutazione del 2009 è precisato che la lavoratrice aveva superato le aspettative solo in “certi casi” (cfr. doc. U, pag. 3), la reclamante si limita ancora una volta a contrapporre una diversa valutazione delle prove a quella del Pretore, senza tuttavia spiegare perché quella da lui fornita basata sulle testimonianze di F__________ D__________ G__________ e F__________ B__________ sarebbe manifestamente insostenibile e quindi arbitraria. Anche al proposito il reclamo risulta privo di consistenza.
Il Pretore ha stralciato tale inciso accertando che secondo altri colleghi di lavoro l'attrice “non spiccava per capacità comunicative e di contatto”. La reclamante rimprovera al primo giudice di avere fondato il suo accertamento sulla base delle sole dichiarazioni dei testi, senza considerare documenti sicuramente più attendibili quali il suo attestato di lavoro e la sua valutazione della performance. Soggiunge che se la convenuta non era convinta che le sue capacità interpersonali potessero essere qualificate come “ottime” avrebbe potuto sostituire questo aggettivo con “buone”. Una volta di più la reclamante si limita a contrapporre la sua valutazione delle prove a quella del Pretore, senza curarsi di sostanziare la violazione del divieto dell'arbitrio. Anche al proposito il reclamo è destinato all'insuccesso
a) Il primo giudice ha ritenuto che nell'attestato di lavoro doveva essere omesso il primo passaggio “perché generico e impreciso e che semmai oggetto del certificato avrebbe dovuto essere il tema di eventuali ore straordinarie. Per la reclamante il Pretore così argomentando ha sminuito il suo enorme impegno per l'azienda a scapito del suo tempo libero. A suo avviso, se per il primo giudice il passaggio era troppo generico, lo stesso avrebbe potuto sostituirlo con un altro termine che ne avrebbe mantenuto il senso. Nella misura in cui il datore di lavoro non è tenuto a precisare se il dipendente ha lavorato più ore rispetto al dovuto, la precisazione richiesta è dunque facoltativa e non può essere imposta alla convenuta. Come formulato, l'attestato di lavoro in esame non può quindi dirsi incompleto. Al proposito non occorre dilungarsi.
b) Quanto alla raccomandazione, la reclamante non si confronta, neppure di scorcio, con la motivazione addotta dal Pretore secondo cui non si può imporre a un datore di lavoro di formulare auspici per il futuro professionale del lavoratore o delle raccomandazioni (cfr. sopra consid. 4b in fine). Al riguardo il reclamo si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
Il Pretore ha rimproverato all'attrice di non avere dimostrato che il suo licenziamento fosse dovuto a una riorganizzazione del dipartimento finanze, dall'istruttoria essendo emersi altri motivi alla base di una tale misura. Egli ha così omesso di menzionare nell'attestato i motivi dello scioglimento del rapporto di lavoro. Per la reclamante questa conclusione è errata poiché “dai documenti a disposizione si può vedere chiaramente che una ristrutturazione aziendale è effettivamente avvenuta”. Il che potrà anche essere vero, ma ciò non basta per dimostrare che l'attrice sia stata licenziata per questo motivo. Una volta di più, non dimostrando la reclamante che l'apprezzamento delle prove e il conseguente accertamento dei fatti operati del primo giudice sarebbero manifestamente errati, la decisione del Pretore resiste alla critica.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.