Incarto n. 16.2021.27
Lugano 4 agosto 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Walser
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 25 giugno 2021 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 18 giugno 2021 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2021.384 (espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza dell'11 maggio 2021 da
CO 1 e CO 2 (patrocinati dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 dicembre 2019 CO 1 e CO 2, in qualità di locatori, e RE 1, quale conduttrice, hanno concluso un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento a __________ per una pigione di fr. 890.– mensili oltre a un acconto per spese accessorie di fr. 150.– mensili. Il 20 gennaio 2021 CO 1 e CO 2 hanno fissato a RE 1 un termine di 30 giorni per il pagamento di complessivi fr. 2080.– corrispondenti alle pigioni scoperte di dicembre 2020 e gennaio 2021 con la comminatoria della disdetta anticipata in applicazione dell'art. 257d CO in caso di mancato pagamento. Preso atto che nulla era stato versato, il 17 marzo 2021 i locatori hanno notificato all'inquilina con modulo ufficiale la disdetta straordinaria del contratto per il 30 aprile successivo. Il 1° aprile 2021 RE 1 si è rivolta all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso contestando la disdetta. Constatata l'impossibilità di trovare un accordo, l'Ufficio in questione ha rilasciato all'istante, il 27 maggio 2021, l'autorizzazione ad agire.
B. Con istanza dell'11 maggio 2021, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 e CO 2 hanno convenuto RE 1 davanti Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, la restituzione dell'ente locato e l'autorizzazione a procedere allo sgombero forzato dell'immobile con l'ausilio della polizia. Alla discussione del 18 giugno 2021 la convenuta ha proposto di dichiarare irricevibile l'istanza.
C. Statuendo seduta stante quello stesso 18 giugno 2021 il Pretore ha accolto l'istanza ordinando alla convenuta – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare l'ente locato. Egli ha inoltre ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta della parte istante, ha avvertito la convenuta che qualora non provvedesse a ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza, la forza pubblica provvederà a fare depositare tali beni a sue spese in un luogo indicato dalla parte istante. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere agli istanti fr. 400.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 giugno 2021 per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio, l'annullamento del giudizio impugnato. Con decisione 2 luglio 2021 il vicepresidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al reclamo. Il 9 luglio 2021 gli opponenti hanno chiesto di riconsiderare la decisione sull'effetto sospensivo. Sulla risoluzione n. __________ del 7 luglio 2021 del Consiglio di Stato, acquisita agli atti come disposto il 21 luglio 2021 dal giudice delegato di questa Camera, la reclamante ha potuto esprimersi con osservazioni del 28 luglio 2021. Non sono state chieste osservazioni a CO 1 e CO 2.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione con reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha quantificato tale valore in fr. 6240.–, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 18 giugno 2021. Datato 25 giugno 2021 ma introdotto il giorno successivo (cfr. timbro sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Il reclamante deve, in particolare, esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Il Pretore, preso atto che la convenuta non contestava il mancato pagamento delle pigioni dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, ha accertato la regolarità della messa in mora e disdetta straordinaria per mora in applicazione dell'art. 257d CO. Egli ha poi rilevato che in caso di mancato pagamento della pigione l'annullamento della disdetta viene ammesso solo con estremo riserbo, in casi particolari non dati nella fattispecie. Per il primo giudice, l'esistenza di una vertenza tra la convenuta e le varie autorità in merito al pagamento della pigione non era motivo sufficiente per annullare la disdetta. A suo parere, non essendo possibile garantire l'esito positivo di tali vertenze “neppure si può poi pretendere dal locatore che ne attenda l'esito per incassare le pigioni e le spese esigibili, oltre a quelle maturate nel frattempo, non essendovi alcuna garanzia che possano essere recuperate”. Il Pretore ha inoltre escluso una responsabilità solidale del Cantone per il pagamento delle pigioni, il fatto che esso le avesse versate in passato essendo una questione che riguarda unicamente l'ente pubblico e la convenuta. Egli ha infine respinto l'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta, le procedure promosse da quest'ultima essendo una di natura civile e l'altra di natura amministrativa. In circostanze siffatte, il Pretore ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per decidere l'espulsione con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC).
RE 1 ribadisce che il mancato pagamento delle pigioni è dovuto al fatto che il Cantone, dopo averle versate fino a dicembre 2000, ne ha sospeso il versamento “causa di un conflitto di competenza tra dipartimenti”. A ben vedere le cose stanno altrimenti. Come risulta dalla risoluzione n. __________ del 7 luglio 2021 del Consiglio di Stato, acquisita agli atti (sopra consid. D), dal novembre 2019 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento aveva concesso a RE 1 aiuti sociali sulla base della Legge sull'assistenza sociale. Questi aiuti sono però stati soppressi dal medesimo ufficio a decorrere dal 1° dicembre 2020. In seguito, RE 1 ha poi chiesto la concessione dell'assistenza sociale volontaria sulla base dell'art. 96 CP, norma secondo cui “per la durata del procedimento penale e dell'esecuzione della pena i Cantoni assicurano un'assistenza sociale cui gli interessati possono far capo volontariamente”.
Ora, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, in realtà non vi è in alcun conflitto di competenza all'origine della sospensione dei pagamenti, bensì una decisione formale dell'ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Per di più, il “conflitto di competenze” non era inteso a stabilire quale dipartimento dovesse versare i contributi assistenziali tant'è che la procedura davanti al Consiglio di Stato verteva semmai su quale dipartimento fosse competente a decidere in merito alla richiesta di RE 1 di percepire dei contributi in base all'art. 96 CP dopo che quelli erogati in virtù della legge sull'assistenza le erano stati negati. È peraltro evidente che l'assistenza volontaria prevista dall'art. 96 CP non corrisponde all'aiuto sociale previsto dalla Las, tanto che la decisione in merito non compete al Dipartimento della sanità e della socialità ma, come si evince dalla decisione menzionata, al Dipartimento delle istituzioni. Non si può pertanto ritenere che il pagamento del canone di locazione sia “solo temporaneamente sospeso in attesa della definizione di un conflitto di competenza tra dipartimenti”. Né può darsi per scontato che il dipartimento competente accolga la richiesta di contributi fondata sull'art. 96 CP ove appena si consideri che gli stessi sono destinati alle persone che ne fanno richiesta durante il loro periodo di detenzione preventiva o di esecuzione della pena, ciò che non è manifestamente il caso per la reclamante. In tali circostanze, la conclusione del Pretore, secondo cui le pigioni non possono ritenersi garantite resiste alla critica.
La reclamante sostiene che il Cantone, avendo sempre pagato i canoni di locazione, avrebbe dovuto essere interpellato nella procedura di diffida e di disdetta. A prescindere dal fatto che si tratta di un argomento nuovo, inammissibile in sede di reclamo (art. 326 CPC), l'ente pubblico non è pacificamente parte al contratto di locazione, né consta che esso abbia assunto degli impegni nei confronti dei locatori. Non vi era di conseguenza nessuna ragione per considerarlo parte al procedimento. Come rilevato con pertinenza dal Pretore, la questione dei sussidi, poi, non riguarda i locatori ma esclusivamente RE 1 e le autorità cantonali. Ad ogni modo vista la decisione di cessazione dei sussidi in favore della reclamante, non è dato di vedere in che modo il coinvolgimento dell'autorità pubblica sarebbe stato suscettibile di ripristinare l'erogazione degli stessi.
Relativamente all'eccezione di litispendenza per avere avviato una procedura nei confronti del Cantone volta al pagamento delle pigioni arretrate, la reclamante non si confronta minimamente con l'argomentazione del Pretore secondo cui oltre alla diversità delle parti coinvolte nei due procedimenti, questi non hanno il medesimo oggetto ciò che non è il caso tra la procedura di espulsione di natura civile e il reclamo introdotto al Consiglio di Stato, chiamato a decidere se erogare a RE 1 contributi in applicazione dell'art. 96 CP, di natura amministrativa. Sulla questione non occorre dilungarsi.
La reclamante neppure va seguita laddove sostiene che la responsabilità del Cantone “è intrinseca perché esso ha preso a carico sin dall'inizio le pigioni”. Nella misura in cui la concessione di sussidi per il pagamento delle pigioni era tuttavia fondata su una decisione in favore dell'inquilina e non per i locatori, non è dato di vedere quale responsabilità abbia l'ente pubblico per continuarne il pagamento dopo la cessazione dei sussidi in favore della reclamante. Anche al riguardo non giova diffondersi ulteriormente.
La reclamante ritiene poi che vista la pendenza di un contenzioso in merito alla validità della disdetta, che non sarebbe manifestamente infondato, il Pretore non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'istanza di espulsione. A torto, come già indicato dal primo giudice, la contestazione della disdetta non osta a una richiesta di espulsione nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti secondo l'art. 257 CPC. In questo procedimento, in effetti, il giudice esamina a titolo pregiudiziale la validità della disdetta, la quale non deve essere inefficace, nulla o annullabile (DTF 144 III 466 consid. 3.3.1 con rinvii; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2021.19 del 26 maggio 2021 consid. 2d). Estremi del genere non si riscontrano nel caso in esame, il Pretore avendo accertato la regolarità della messa in mora e la validità della disdetta.
RE 1 rileva poi che il Pretore avrebbe dovuto accordarle un termine per trovare una nuova sistemazione. A prescindere dal fatto che la domanda è nuova e come tale inammissibile in sede di reclamo (art. 326 cpv. 2 CPC), in materia di locazione il diritto federale nemmeno tiene conto di motivi umanitari, di modo che neanche il giudice può considerarli. Per tenere conto del principio di proporzionalità, l'autorità di esecuzione dello sfratto può concedere all'inquilino un termine di moratoria, di breve durata, per trovarsi una nuova sistemazione a condizione però che vi siano delle ragioni elementari di umanità (malattia grave o decesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o situazione economica modesta) o qualora sulla base di indizi seri e concreti si può presumere che l'inquilino rispetterà spontaneamente l'ordine impartitogli entro un termine ragionevole (cfr. CCR sentenza inc. 16.2016.64 del 19 gennaio 2017 consid. 9 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_389/2017 del 26 settembre 2017 consid. 8 con rinvii; Jeandin in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 15 ad art. 343). Ad ogni modo il differimento deve comunque essere breve e non deve equivalere a una proroga del contratto di locazione. Nella fattispecie, l'interessata ha già di fatto beneficiato di una dilazione sufficiente per reperire una nuova sistemazione e organizzare il trasloco, di modo che la richiesta non entra in linea di conto. Nelle circostanze descritte il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice dev'essere respinto.
L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di revoca dell'effetto sospensivo formulata dagli opponenti.
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova la reclamante si tiene conto rinunciando – in via eccezionale – al prelievo di oneri. Ciò rende senza oggetto la richiesta di esenzione dal pagamento di spese processuali contenuta nel reclamo. Non si pone problema di ripetibili, gli istanti non essendo stati invitati a presentare osservazioni.
Per questi motivi
decide: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
Non si riscuotono spese.
La domanda di gratuito patrocinio formulata dalla reclamante è dichiarata senza oggetto.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.