4A_15/2011, 4A_302/2014, 4A_448/2016, 4A_458/2016, 4A_531/2020, + 1 weiteres
Incarto n. 16.2021.25
Lugano 8 febbraio 2022/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Stefani e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 4 giugno 2021 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 6 maggio 2021 dal Giudice di pace del circolo della Melezza nella causa 2020/10 conc. (appalto) promossa nei suoi confronti con istanza del 19 novembre 2020 dalla
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto: A. Nel corso della primavera del 2019 RE 1 si è rivolto all'officina meccanica CO 1 per apportare delle modifiche al suo veicolo __________ (“bloccaggio differenziale posteriore”, oltre al montaggio “piastra protezione differenziale” e di un “kit body lift” da lui forniti). S__________ __________ socio e gerente della CO 1, senza avere visto il veicolo ha preventivato verbalmente l'intervento in fr. 700.– salvo avvisare il committente, dopo avere visionato la vettura, che sarebbero stati necessari “lavori ulteriori allo standard”. Il 5 aprile 2019 il committente gli ha risposto via WhatsApp “okay fai pure [...] poi dimmi quanto viene fuori”. Terminati i lavori, la CO 1, dopo che una prima fattura era stata contestata dal committente poiché includeva prestazioni non richieste, ha trasmesso il 13 maggio 2019 una seconda fattura di complessivi fr. 2688.85 (IVA inclusa), con riferimento alla quale RE 1 ha versato fr. 700.–. Il 21 maggio 2020 il committente ha comunicato al garagista di rifiutare di saldare la fattura. Il 17 settembre 2020 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dall'Ufficio di esecuzione di Locarno per ottenere fr. 1988.85 più interessi al 5% dal 12 aprile 2020 indicando quale motivo del credito “fattura no. 217161 del 13.05.2019 di fr. 2688.85 ./. acconto fr. 700.–”, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Con istanza del 19 novembre 2020 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Melezza, chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata conciliazione, di giudicare sulla base dell'art. 212 CPC, volto a ottenere il pagamento di fr. 1988.85 più interessi al 5% dal 12 aprile 2020 così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza di conciliazione del 29 marzo 2021 le parti non hanno raggiunto un'intesa. Ribadita la richiesta al Giudice di pace di decidere la controversia, l'istante ha confermato le sue domande mentre il convenuto ha proposto di versare a saldo di ogni pretesa ulteriori fr. 150.–, ricevendo il rifiuto della controparte.
C. Statuendo con decisione del 6 maggio 2021 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza nel senso che ha obbligato il convenuto a versare all'istante fr. 759.60 mentre l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo è stata rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 834.60 più interessi al 5% dal 12 aprile 2020. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Non sono state accordate indennità.
D. Contro la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 giugno 2021 in cui chiede, in sostanza, di respingere l'istanza avversaria. Invitata a presentare osservazioni, la CO 1 non ha reagito.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta l'8 maggio 2021 al convenuto (cfr. tracciamento dell'invio, n. __________, agli atti). Introdotto il 4 giugno 2021, il reclamo in esame è tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, qualificato il rapporto contrattuale tra le parti come contratto d'appalto retto dagli art. 363 segg. CO, ha accertato che il socio e gerente dell'istante, dopo avere visionato il veicolo aveva avvisato il committente che la mercede per i lavori da lui richiesti sarebbe stata maggiore rispetto a quella di fr. 700.– preventivata “per telefono senza avere preso visione dell'autoveicolo”. Se non che, egli ha soggiunto, le versioni delle parti divergono sulla questione di sapere se l'istante aveva o meno precisato che il sorpasso del preventivo sarebbe stato “leggero”. Per il Giudice di pace, poi, il messaggio WhatsApp inviato il 5 aprile 2019 dal convenuto all'istante (“okay fai pure [...] poi dimmi quanto viene fuori”), non era di rilievo ai fini del giudizio poiché non menzionava nessun importo. Premesso che a suo avviso il preventivo di fr. 700.– non era “un'offerta dettagliata” ma solo “un'offerta di massima”, egli ha ritenuto che nel caso in esame fosse ammissibile un sorpasso del preventivo del 20%, pari a fr. 140.–, ma che per il residuo di fr. 1858.85 si giustificasse una suddivisione “in ragione di fr. 619.60 (1/3)” a carico del convenuto e “di fr. 1239.25 (2/3)” a carico dell'istante. Donde, in definitiva la condanna del committente a versare al garagista complessivi fr. 759.60.
Nel reclamo, RE 1 sostiene che dopo essere stato avvisato da S__________ __________, che vi sarebbe stato “un lieve aumento” dell'importo pattuito di fr. 700.–, lo ha reso attento sul fatto di voler essere informato sulla “cifra che avrei dovuto pagare”. A suo avviso, il “lieve aumento” varia tra il 15 ed il 20% della cifra pattuita, ovvero quella da lui proposta a saldo di ogni pretesa. Egli rileva altresì di essere stato sorpreso dal ricevere dal garagista una prima fattura di circa fr. 3200.– (con un aumento di oltre il 400% della mercede) e una seconda di quasi fr. 2700.– (con un aumento di oltre il 250% della mercede).
In concreto, è indubbio che le parti hanno concluso un contratto d'appalto retto dagli art. 363 segg. CO. Un tale contratto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è stabilita preventivamente o che lo è solo in via approssimativa (art. 374 CO).
a) La mercede a corpo è quella fissata in anticipo dalle parti per l'esecuzione dell'intera opera, sicché, salvo circostanze straordinarie (art. 373 cpv. 2 CO), sono esclusi aumenti a favore dell'appaltatore (Zindel/Schott, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ª edizione, n. 6 ad art. 373 CO), il quale sopporta quindi il rischio del prezzo (sentenza del Tribunale federale 4A_458/2016 del 29 marzo consid. 6.1; Chaix in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 2 ad art. 373). La stipulazione di una mercede a corpo non è però presunta e la parte che sostiene un accordo in tal senso deve recarne la prova (Chaix, op. cit., n. 34 ad art. 373; CCR, sentenza inc. 16.2014.16 del 15 aprile 2016 consid. 5a).
b) In difetto di particolari pattuizioni o in caso di dubbio, la mercede è determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore (“prezzi effettivi”, art. 374 CO) e in tal caso il rischio del prezzo è posto a carico del committente (Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 374). Anche qualora la mercede sia fissata solo in via approssimativa (art. 374 CO), il compenso dell'appaltatore va determinato in base ai costi effettivi. Tuttavia se la mercede sorpassa eccessivamente il preventivo approssimativo (“computo approssimativo”) senza l'annuenza del committente, questi, oltre a potere recedere dal contratto (art. 375 cpv. 1 CO), può chiederne una proporzionata diminuzione qualora si tratti di edifici costruiti sul suolo del committente (art. 375 cpv. 2 CO). La riduzione del prezzo può essere chiesta per analogia anche qualora si tratti di opere su cose mobili appartenenti al committente, in particolare in caso di lavori su autovetture (Chaix, op. cit., n. 27 e 28 ad art. 375; Gauch, Der Werkvertrag, 6ª edizione, pag. 484 n. 993 con rinvio alla nota n. 921; Müller in: Présentation systématique des contrats les plus importants en pratique, Berna 2021, n. 2364). Spetta al committente provare la pattuizione di un preventivo approssimativo (Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 375).
c) Di regola, se supera il margine di tolleranza del 10%, il sorpasso del preventivo è eccessivo (sentenza del Tribunale federale 4A_531/2020 del 2 settembre 2021 consid. 8.2). Questa regola non è tuttavia assoluta e un margine di tolleranza del 20% può risultare ammissibile nel caso in cui il committente non può fare affidamento su di un preventivo molto accurato poiché non basato su un calcolo dettagliato del costo del lavoro (DTF 115 II 462 consid. 3b e c; sentenza del Tribunale federale 4A_577/2008 del 31 marzo 2009 consid. 3.1). La determinazione dell'ammontare della “proporzionata diminuzione” della mercede rientra nella discrezionalità del giudice (art. 4 CC) che tiene conto di tutte le particolarità del caso. In linea di principio, la mercede è ridotta della metà dell'importo eccedente il margine di tolleranza (DTF 115 II 462 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 4A_15/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3.1; CCR, sentenza inc. 16.2014.16 del 15 aprile 2016 consid. 7d; Chaix, op. cit., n. 29 ad art. 375; Gauch, op. cit., pag. 476 n. 979; Müller, op. cit., n. 2371).
d) Ora, che in caso di sorpasso eccessivo del preventivo l'appaltatore abbia l'obbligo di avvisare senza indugio il committente è indubbio (art. 364 CO; sentenza del tribunale federale 4A_448/2016 del 29 marzo 2017 consid. 7.3.2; Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 375). Se viola quest'obbligazione, può essere tenuto a risarcire il danno subìto dal committente che non ha potuto esercitare prima il suo diritto di recedere dal contratto in virtù dell'art. 375 cpv. 1 o cpv. 2 CO o di prendere altre disposizioni per limitare i costi; il committente deve essere messo nella situazione in cui sarebbe stato se fosse stato informato per tempo (sentenza del Tribunale federale 4A_302/2014 del 6 febbraio 2015 consid. 3.1 in fine; CCR, sentenza inc. 16.2014.16 del 15 aprile 2016 consid. 7a). Nel caso in esame, quand'anche si volesse ritenere che il garagista non abbia compiutamente informato il cliente, quest'ultimo non ha postulato il risarcimento del danno dovuto alla violazione del dovere di diligenza. Al riguardo non occorre dilungarsi.
Nel fissare la riduzione della mercede, occorre tenere conto da un lato che il garagista, quantunque non aveva promesso di rispettare il preventivo, va ritenuto responsabile del sorpasso. D'altro lato l'intervento richiesto è stato eseguito e il committente, sebbene la mercede superi di gran lunga quella alla quale si era preparato, si ritrova tuttavia con un'opera il cui valore corrisponde a quanto fatturato. Ciò giustifica, in altre parole, una suddivisione dei rischi, nel senso che ognuna delle parti contraenti si deve assumere una parte del superamento del preventivo. In casi del genere, come si è detto, la mercede va quindi ridotta della metà della somma eccedente il margine di tolleranza (sopra consid. 5c). In concreto, posto che il margine di tolleranza del 20% ammesso dal primo giudice, ossia di fr. 140.–, non è contestato, secondo la citata proporzione l'istante deve prendersi a suo carico la metà della somma eccedente il margine di tolleranza (metà di 2688.85 ./. [700.– + 140.–]), ossia fr. 924.40 mentre il convenuto deve pagare in totale fr. 1764.45 per un lavoro che oggettivamente vale fr. 2688.85. Visto che il committente ha già versato fr. 700.–, egli dovrebbe ancora versare alla controparte fr. 1064.45. Se non che il Giudice di pace, che ha considerato altresì la maggior professionalità del garagista, ha ridotto per finire la mercede di fr. 1229.25 obbligando così il convenuto a versare ulteriori fr. 759.60. Ne segue che il giudizio impugnato è finanche favorevole al reclamante e non può dirsi errato. Quanto al fatto che l'istante non abbia rilasciato una garanzia, la questione non incide su una riduzione della mercede. In definitiva, che il reclamo è destinato all'insuccesso.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico del reclamante.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.