Incarto n. 16.2021.20
Lugano 12 ottobre 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire sul reclamo del 5 maggio 2021 presentato dall'
RE 1 RE 2 e RE 3 (rappresentati dall'avv. RA 1 )
contro le decisioni emesse il 21 aprile 2021 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nelle cause SP.2021.19 e SP.2021.20 (divieto giudiziale) da loro promosse con istanza unica del 15 aprile 2021.
Ritenuto
in fatto: A. RA 1, RE 2 e RE 3 sono proprietari in società semplice della particella n. 728 RFD di __________ (2193 m²) su cui vi sono, in particolare dei posteggi. Il solo RA 1 è altresì proprietario della contigua particella n. 729 (259 m²), sulla quale sorgono dei posteggi. Entrambi i fondi fronteggiano la via __________. Con decisione del 30 giugno 1995 il Giudice di pace del circolo di Vezia aveva autorizzato i proprietari dei due fondi ad affiggere un segnale enunciante il divieto di utilizzarli illecitamente a scopo di posteggio di veicoli con la comminatoria ai contravventori di una multa (art. 375bis CPC ticinese).
B. Con istanza unica del 15 aprile 2021 RA 1, RE 1 e RE 3 hanno chiesto al Giudice di pace del circolo di Vezia di emanare un nuovo divieto di posteggio e di accesso con animali sulla particella n. 728 così come di emanare un nuovo divieto di posteggio sulla particella n. 729.
C. Con decisione del 21 aprile 2021 il Giudice di pace ha autorizzato RA 1, RE 2 e RE 3 a posare sulla particella n. 728, in un luogo ben visibile, un segnale che enuncia il divieto di turbativa del possesso per i non aventi diritto e che commina ai contravventori una multa fino a fr. 2000.–, decidendo inoltre che il divieto dovrà essere pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 70.–, sempre per ogni decisione, sono state poste a carico degli istanti (SP.2021.19). Contestualmente, con decisione dello stesso giorno, il Giudice di pace ha autorizzato RA 1 a posare sulla particella n. 729, in un luogo ben visibile, un segnale che enuncia il divieto di turbativa del possesso per i non aventi diritto e che commina ai contravventori una multa fino a fr. 2000.–, decidendo inoltre che il divieto dovrà essere pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 70.–, sono state poste a carico dell'istante (SP.2021.20).
D. Contro le decisioni appena citate RA 1, RE 2 e RE 3 sono insorti a questa Camera con un reclamo unico del 5 maggio 2021 in cui ne chiedono l'annullamento o in via subordinata la riduzione delle spese al costo effettivo della pubblicazione. Chiamato a formulare osservazioni il Giudice di pace ha proposto il 14 maggio 2021 di respingere il reclamo. Con una replica spontanea del 21 maggio 2021 i reclamanti hanno confermato le loro richieste. Il Giudice di pace non ha duplicato.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura sommaria (v. art. 248 lett. c CPC in relazione con l'art. 258 e segg. CPC), il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al rappresentante degli istanti il 26 aprile 2021 (tracciamento n. __________). Introdotto il 5 maggio 2021 (data della busta d'invio) il reclamo è tempestivo. Dandosi la competenza del Giudice di pace di decidere sull'istanza di divieto giudiziale secondo gli articoli 258-260 CPC, la trattazione del rimedio giuridico compete a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG).
Al reclamo gli istanti accludono, oltre alle decisioni impugnate, la decisione di divieto giudiziale del 30 giugno 1995, delle planimetrie e la fattura allegata alle decisioni del 21 aprile 2021. Nella procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la documentazione dei reclamanti, salvo quanto già figura nell'incarto trasmesso a questa Camera, è pertanto irricevibile.
I reclamanti chiedono in via principale l'annullamento delle decisioni impugnate. Ora, è vero che di principio il reclamo è un rimedio cassatorio, ma un reclamante non può tuttavia limitarsi a postulare l'annullamento della decisione impugnata, ma deve indicare anche quali siano le modifiche proposte affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad art. 321; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.88 dell'11 novembre 2019 consid. 3a con rinvio). In concreto, dalla motivazione del memoriale, emerge senza dubbi che i reclamanti, in riforma dei giudizi impugnati, vogliono ottenere la riscossione di spese processuali per una sola decisione. Al riguardo non occorre attardarsi.
Il Giudice di pace confrontato a un'istanza unica di divieto giudiziale ha emanato due decisioni separate in cui ha riscosso per ciascuna una tassa di giustizia di fr. 100.– e spese per fr. 70.–. Nelle sue osservazioni al reclamo egli ha giustificato tale modo di procedere indicando – in sintesi – che le istanze riguardavano due fondi differenti per i quali vi era l'obbligo di vagliare per ognuno i presupposti per il divieto giudiziale. Per il primo giudice, inoltre, quand'anche avesse emanato una decisione unica l'ammontare complessivo della tassa di giustizia sarebbe rimasto invariato. Quanto alle spese egli ha specificato che i fr. 70.– per ciascuna decisione consistevano in fr. 50.– per la pubblicazione sul Foglio ufficiale, fr. 12.– per invii postali raccomandati, fr. 3.– per il sopralluogo per verificare la reale possibilità di accesso e fr. 5.– di spese di cancelleria.
I reclamanti contestano l'emissione di due distinte decisioni per le quali il Giudice di pace ha riscosso fr. 100.– di tassa di giustizia e fr. 70.– di spese per ognuna quando non vi era alcun motivo ‟né formale né sostanzialeˮ né alcun impedimento legale a che il Giudice di pace emanasse una decisione unica sebbene la richiesta di divieto giudiziale concernesse due distinti fondi. Tanto più, essi soggiungono, che il precedente divieto giudiziale ordinato il 30 giugno 1995 era stato ordinato con decisione unica per entrambi i fondi. Essi rilevano inoltre che la fattura recapitata loro dal Giudice di pace per il pagamento degli oneri processuali indica tre tasse di giustizia, di fr. 100.– e un solo rimborso spese di fr. 70.–. Al proposito di quest'ultimo importo, i reclamanti sostengono che la spesa della pubblicazione sul Foglio ufficiale, attualmente disponibile solo online, ha costi esigui e che le spese postali sono in realtà sostenute dal Cantone e non dal Giudice di pace. Essi contestano pertanto i costi delle raccomandate di fr. 12.– e quelli di cancelleria di fr. 5.–, oltre alla spesa dell'ispezione oculare, del tutto irrita, che non comprendono perché sia stata posta a loro carico. In definitiva essi chiedono che il rimborso spese sia ridotto al costo effettivo della sola pubblicazione.
Relativamente alla decisione del Giudice di pace di emanare due decisioni è indubbio che l'istanza riguardava due fondi diversi. Ora, con i reclamanti si può fors'anche convenire che non vi è alcuna norma che impone l'emanazione di giudizi separati, ma parallelamente non vi è neppure un obbligo di statuire con un unico giudizio solo perché è stata presentata una sola istanza. In concreto, oltre a concernere due fondi distinti con caratteristiche specifiche, i rispettivi proprietari erano diversi e le richieste vertevano su divieti differenti. In tali circostanze il Giudice di pace doveva pertanto verificare la posizione di ogni fondo, l'istante dovendo rendere verosimile l'esistenza o l'imminenza di una turbativa (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 7 ad art. 258). Già solo per questioni di chiarezza la scelta del Giudice di pace di emanare due distinte decisione non presta il fianco a critiche. Che in passato altri Giudici di pace abbiano optato per un'altra scelta, non basta per rendere insostenibile quella in esame. Al proposito il reclamo è destinato all'insuccesso.
Per quel che è delle spese processuali, giova innanzitutto rilevare che l'indicazione sulla “fattura” trasmessa agli istanti dal Giudice di pace di tre tasse di giustizia è frutto di un manifesto errore di scrittura, decisivo essendo ad ogni modo il dispositivo delle decisioni impugnate. Al riguardo non occorre dilungarsi.
a) Precisato ciò, le tasse di giustizia, ovvero le somme forfettarie che sono chieste a una parte per finanziare – in certa misura – il funzionamento dell'apparato giudiziario, sono contributi causali soggetti ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. Il principio della copertura dei costi vuole che il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non superi il totale dei costi a carico della collettività per l'attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche. Le tasse di giustizia sogliono coprire fra il 30 e il 50% degli oneri complessivi, il resto rimanendo a carico dell'ente pubblico. Il principio dell'equivalenza dispone che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione finanziaria.
Il vantaggio economico che deriva alla parte che adisce l'autorità risiede nella possibilità di accedere alla giustizia per ottenere, tramite una richiesta ricevibile, l'accoglimento di una pretesa. Consiste, in altri termini, nella facoltà di far capo al sistema giudiziario statale per la definizione pacifica di un litigio. E il valore oggettivo di tale possibilità è tanto maggiore nelle controversie pecuniarie quanto più alto è il valore litigioso. Non occorre che in ogni singolo caso la tassa di giustizia corrisponda esattamente al costo dell'operazione: nei processi importanti l'autorità può fissare l'ammontare della medesima in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori, purché ciò non intralci l'accesso alla giustizia (I CCA sentenza inc. 11.2020.37 dell'11 febbraio 2021 consid. 6; v. anche DTF 145 I 66 consid. 5.2.3 e sentenza del Tribunale federale 5A_391/2020 del 2 dicembre 2020 consid, 7.2 con rinvii).
b) L'art. 6 LTG prevede che la tassa di giustizia delle decisioni del giudice di pace è fissata tra fr. 50.– e fr. 300.–. All'atto pratico, poi, la tassa si determina caso per caso in funzione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), fermo restando che qualora si ravvisi manifesta sproporzione tra il valore, la natura e la complessità della causa e la tariffa prevista dalla legge, “l'autorità competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa” (art. 2 cpv. 2 LTG). In linea generale il principio della copertura dei costi non svolge un ruolo decisivo in materia di spese processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse dai tribunali non coprono mai – e di gran lunga – i costi corrispondenti (DTF 143 I 234 consid. 4.3.1 con rinvii). La questione è di sapere pertanto, nel caso in esame, se l'emolumento litigioso rispetti il principio dell'equivalenza.
c) L'emissione di un divieto giudiziale assicura una protezione generale della proprietà fondiaria e inibisce l'uso illecito di un fondo, segnatamente a scopo di posteggio o di transito. L'interesse, l'utilità e il vantaggio che deriva al proprietario dall'emanazione di un divieto non può quindi dirsi trascurabile, tanto più che gli istanti devono garantire l'accesso ai posteggi a un loro conduttore e mantenere decoroso un prato frequentato da numerose persone con bambini (cfr. motivazione dell'istanza del 15 aprile 2021). Quanto alla procedura, essa non ha richiesto particolare impegno e profusione di tempo: il Giudice di pace ha dovuto esaminare l'incarto e la verosimiglianza della turbativa invocata. Né essa può definirsi complessa. Alla luce di quanto precede, ponderate tutte le circostanze del caso specifico, nel rispetto della proporzionalità che governa il principio dell'equivalenza, in concreto l'emolumento di fr. 100.– per l'emissione di ogni divieto giudiziale come quelli in rassegna non costituisce un eccesso o un abuso di apprezzamento di cui gode il primo giudice. Al riguardo il reclamo vede la sua sorte segnata.
d) In merito alle spese riscosse dal Giudice di pace oltre alla tassa di giustizia, contestato è innanzitutto il costo di fr. 3.– esposto per l'ispezione oculare giacché, secondo i reclamanti, tale prova è stata assunta irritualmente. La censura non può essere condivisa. Nelle osservazioni al reclamo, il Giudice di pace ha spiegato di avere svolto il sopralluogo per “verificare la reale possibilità di accesso di animali sui fondi”. Ciò è ammissibile, l'art. 181 cpv. 1 CPC conferendo al giudice la facoltà d'ordinare d'ufficio un'ispezione oculare per comprendere meglio i fatti della causa. Sotto questo profilo, nulla può essere rimproverato al Giudice di pace. Semmai ci si può chiedere se egli potesse ispezionare i fondi informalmente, senza coinvolgere la parte. La questione è controversa in dottrina (a favore: Vouilloz in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 4 ad art. 181; Dolge in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art. 181; contrari: Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, edizione 2012, n. 19 ad art. 181; Müller in: Brunner/ Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 23 ad art. 144). Sia come sia, per tacere del fatto che i costi di trasferta del tribunale non vanno fatturati separatamente ma rientrano nell'importo forfettario della tassa di giustizia (Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 13 e 17 ad art. 95), non si giustifica di addossare alla parte una spesa di una prova assunta senza le parti coinvolte. Tutto sommato, in concreto, si può ragionevolmente ritenere che la tassa di giustizia di fr. 100.– percepita dal Giudice di pace tiene già conto dei costi di trasferta. Dall'emolumento percepito per ogni decisione vanno pertanto stralciati fr. 3.– ognuna.
e) Relativamente ai costi per la pubblicazione dei divieti giudiziali sul Foglio Ufficiale cantonale i reclamanti dubitano del reale ammontare di tale costo. Al proposito, il Giudice di pace ha prodotto la conferma da parte dell'operatore di produzione che il costo della pubblicazione ammonta a complessivi fr. 50.– IVA compresa (fr. 30.– tassa e fr. 20.– spese amministrative). Ora, che i costi della pubblicazione del divieto giudiziale debbano essere posti a carico degli istanti è indubbio (cfr. Göksu in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 29 ad art. 258; Schwander in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 15 ad art. 258). Anzi, a rigore, tali spese nemmeno andrebbero fatturate separatamente (Schmid in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 9 ad art. 95). Premesso ciò, per l'art. 7 della Legge sulle pubblicazioni ufficiali (RL 161.100), le tariffe sono stabilite dalla Cancelleria dello Stato, la quale, con risoluzione del 4 febbraio 2021 ha fissato in fr. 30.– il prezzo di ogni avviso pubblicato sul portale del Foglio ufficiale e in fr. 20.– la tassa amministrativa per singolo avviso fatturata nel caso di pubblicazione di avvisi per terzi da parte dell'Area dei servizi amministrativi. Tali emolumenti non possono essere sindacati da questa Camera. Né si può condividere la richiesta dei reclamanti di poter pagare direttamente le spese di pubblicazione, dovendo il divieto essere reso di pubblico dominio spetta prioritariamente all'autorità giudiziaria, quale richiedente della richiesta di pubblicazione, assumersi la spesa per poi addebitarla all'istante.
f) Più delicata è la questione di sapere se le spese di cancelleria di fr. 5.– per ciascuna procedura e le raccomandate di fr. 12.– sempre per ogni procedura siano giustificate. I reclamanti fanno valere che nulla è dovuto giacché lo Stato mette a disposizione dei Giudici di pace quanto necessario di modo che essi non hanno alcuna spesa di cancelleria né postale. Confrontato a tale obiezione, il Giudice di pace nulla ha eccepito, ciò che lascia presumere effettivamente che le spese postali e quelle di cancelleria siano assunte dal Cantone. Posto che tali spese non possono essere fatturate separatamente ma rientrano nell'importo forfettario (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 14 ad art. 95; Suter/Von Holzen in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, op. cit., n. 15 ad art. 95; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, edizione 2012, n. 8 ad art. 95) e che le spese processuali per le procedure davanti al giudice di pace spettano a quest’ultimo (art. 4 LOG), non si giustifica considerare tali importi separatamente.
g) Ne discende che il reclamo si rivela parzialmente fondato e le decisioni impugnate vanno emendate nel senso che le spese processuali sono fissate in fr. 150.– per ogni procedura. Per motivi di chiarezza, appare opportuno prevedere dispositivi distinti per le due decisioni impugnate. Quanto alla mancata restituzione della planimetria da loro presentata, incomberà agli istanti richiederla al Giudice di pace al termine del procedimento.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo di RA 1, RE 2 e RE 3 è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 5 della decisione SP.2021.19 è così riformato:
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste in solido a carico degli istanti.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico dell'istante.
Gli oneri di entrambi i reclami ridotti a complessivi fr. 100.–, sono posti in solido a carico di RA 1, RE 2 e RE 3.
Notificazione all'avv. .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.