Incarto n. 16.2021.2
Lugano 25 gennaio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 15 gennaio 2021 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 17 dicembre 2020 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa CM.2020.729 (proprietà per piani: tentativo di conciliazione) da lei promossa con istanza del 16 dicembre 2020 nei confronti della
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 535 RFD di __________ sorge una proprietà per piani composta di 116 unità. RE 1 è titolare, in comproprietà con il marito D__________, della proprietà per piani n. 28810 (4/1000) con diritto esclusivo sull'appartamento n. 75. All'assemblea generale ordinaria del 7 ottobre 2020 sono stati discussi – tra l'altro – i seguenti oggetti, così annunciati all'ordine del giorno:
Regolamento condominiale.
Lavori di risanamento: aggiornamento situazione seconda fase (fase 2).
Relativamente all'oggetto n. 9 ai comproprietari è stato ricordato che all'assemblea ordinaria precedente, del 6 giugno 2019, i punti del regolamento condominiale inerente la locazione degli appartamenti era stato modificato ed era stato in particolare vietata, salvo eccezioni, la locazione degli stessi come B&B. Inoltre D__________ __________ aveva comunicato all'assemblea di avere tolto dalla facciata dell'immobile una sonda per la chiusura automatica della tenda da sole in caso di vento, impegnandosi a ripristinare “il tutto nei migliori dei modi”. I presenti ne hanno preso atto. Quanto all'oggetto n. 10, dopo l'aggiornamento sulla situazione dei lavori di risanamento, D__________ __________ ha lamentato problemi di “pozze d'acqua all'entrata” e la presenza di una piastrella rotta “da sostituire”. Anche al riguardo, i presenti ne hanno preso atto.
B. Il 16 dicembre 2020 RE 1 ha convenuto la CO 1, amministratrice del condominio, davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, con un'istanza di conciliazione affinché fosse “modificata la delibera assembleare del 7 ottobre 2020”, indicando, quale valore litigioso, fr. 200.– “sonda vento della tenda da sole”. Il giorno successivo, il Pretore aggiunto, preso atto del valore litigioso di fr. 200.– ha respinto in ordine
l'istanza per incompetenza materiale.
C. Contro la decisione appena citata RE 1 si è rivolta al Pretore aggiunto con un reclamo del 15 gennaio 2021 sostenendo che la controversia ha valore superiore a fr. 5000.– poiché, oltre alla questione della sonda della tenda da sole, per errore essa non aveva inserito la richiesta di annullare la delibera assembleare relativa al divieto di esercitare un B&B e quella di vedersi rilasciare i preventivi per la sostituzione delle piastrelle posate nel cortile del condominio. Il reclamo, trasmesso a questa Camera, non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni prese dalle autorità di conciliazione sono impugnabili per principio con appello o reclamo (art. 308 e 319 CPC). Dandosi un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, il Pretore aggiunto avendolo fissato in fr. 200.–, è pertanto dato reclamo a questa Camera (art. 319 lett. a CPC). Presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 321 cpv. 1 CPC), il rimedio giuridico in esame è ricevibile.
Il Pretore aggiunto ha respinto in ordine l'istanza di conciliazione denotando d'acchito la mancanza di un presupposto processuale. In particolare, preso atto che l'istante aveva indicato il valore litigioso in fr. 200.–, egli ha escluso la sua competenza materiale per trattare l'istanza, fino a un valore di fr. 5000.– la stessa appartenendo al Giudice di pace. La reclamante chiede di “accogliere l'istanza di conciliazione in virtù di un'aggiunta della domanda di conciliazione, erroneamente non inserita precedentemente”, donde una controversia con valore litigioso superiore a fr. 5000.–.
In concreto, come si è detto (sopra consid. B), nell'istanza di conciliazione del 16 dicembre 2020 RE 1 ha chiesto la “modifica della delibera assembleare del 7 ottobre 2020”, indicando, quale valore litigioso, fr. 200.– "sonda vento della tenda da sole”. All'istanza, oltre al verbale dell'assemblea, essa ha allegato una lettera del 1° dicembre 2020 in cui il di lei marito chiedeva all'amministrazione di modificare il verbale assembleare nel senso di completarlo con i suoi interventi in relazione alla rimozione della sonda della tenda da sole e alla nomina dei delegati condominiali (oggetto n. 5). Né l'istanza, né la lettera allegata accennano però ad altre contestazioni, tanto meno a delibere di assemblee precedenti. Il litigio era pertanto circoscritto agli oggetti trattati all'assemblea del 2020. Anche tenendo conto che l'istante è sprovvista di cognizioni giuridiche non si può semplicemente parlare di un errore nell'indicazione dell'oggetto litigioso. E dandosi un valore litigioso inferiore a fr. 5000.–, la competenza materiale per trattare l'istanza di conciliazione spettava al Giudice di pace, ciò che la reclamante non discute. Basandosi sulle allegazioni dall'istante, la competenza materiale del Pretore aggiunto non era manifestamente data.
Non si disconosce che le domande di un'istanza di conciliazione possano essere completate o mutate sino al termine della procedura di conciliazione (cfr. sentenze del Tribunale federale 4A_222/2017 dell'8 maggio 2018 consid. 4.1.1 e 5A_588/2015 del 9 febbraio 2016 consid. 4.3.1 entrambe con vari riferimenti). In concreto, le nuove richieste tendevano all'annullamento di delibere assembleari del 2019. Si trattava pertanto di una modifica dell'oggetto litigioso che andava trattato come nuova istanza di conciliazione. Ma a quel momento, il termine perentorio (ovvero che non può essere prolungato o ripristinato), di un mese (art. 75 CC applicabile su rinvio dell'art. 712m cpv. 2 CC) per impugnare davanti al giudice le delibere assembleari era ormai estinto donde la perdita del diritto per la comproprietaria di contestarle. Ne segue che la decisione del primo giudice non può ritenersi errata. Il reclamo vede così la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Si aggiunga, a futura memoria, che un'azione di contestazione di delibere assembleari non va promossa contro l'amministratore della proprietà per piani ma contro la comunione dei comproprietari (DTF 119 II 408 consid. 5; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 520 n. 1867).
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f). Non si pone problema di ripetibili, la convenuta non essendo stata chiamata a formulare osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.