Incarto n. 16.2021.13
Lugano 17 febbraio 2022/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 15 marzo 2021 presentato dalla
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 10 febbraio 2021 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SE.2020.53 (lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 17 dicembre 2020 da
CO 1 (rappresentato dal RA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Il 3 febbraio 2020 la RE 1, società attiva nel settore del collocamento di personale fisso e temporaneo, ha messo a disposizione per una durata indeterminata all'impresa H__________ __________ __________ SA, il proprio dipendente CO 1 quale montatore diplomato di impianti sanitari, per un salario orario di fr. 29.27 lordi. Il 13 marzo 2020 la datrice di lavoro ha inviato al lavoratore il seguente messaggio sms:
a causa del coronavirus H__________ chiude preventivamente i cantieri e lavorerai fino al 16.03, vi verranno liquidate le vacanze accantonate. Vi facciamo saper al più presto come muoverci, anche noi sappiamo poco. Grazie P__________ RE 1.
Da maggio 2020 CO 1 ha ripreso l'attività lavorativa alla H__________ __________ __________ SA, sempre per il tramite della RE 1.
B. Il 10 giugno 2020 CO 1 ha chiesto alla RE 1 il pagamento del salario, rispettivamente delle indennità per lavoro ridotto, per il periodo durante il quale non era stato impiegato a causa della pandemia. Il 23 giugno 2020 la RE 1 si è rifiutata di pagare quanto richiesto, facendo valere che il 13 marzo 2020 il contratto di missione era stato disdetto poiché la H__________ __________ __________ SA non era stata in grado di garantire un suo possibile rientro nel momento in cui avrebbe ripreso l'attività lavorativa.
C. Il 20 ottobre 2020 CO 1 si è rivolto alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud chiedendo di convocare la RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 5621.40 lordi oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2020 a titolo di salario dal 16 marzo al 30 aprile 2020. All'udienza del 10 novembre 2020 il Segretario assessore, preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2020.84).
D. Con petizione del 10 novembre 2020 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Invitata a presentare osservazioni nel termine di 20 giorni la convenuta è rimasta silente. Il Pretore aggiunto ha fissato alla RE 1, il 27 gennaio 2021, un termine suppletorio di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni, con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa quella data, egli avrebbe emanato una decisione finale “sempre che la causa sia matura per il giudizio”, mentre che in caso contrario avrebbe citato le parti al dibattimento. Il termine sarebbe scaduto l'8 febbraio 2021. Quello stesso giorno, il patrocinatore della convenuta ha consegnato alla posta un plico raccomandato contenente il memoriale delle osservazioni, che è giunto in Pretura l'11 febbraio successivo.
E. Nel frattempo, statuendo con decisione del 10 febbraio 2021, il Pretore aggiunto ha accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all'attore fr. 5621.40 lordi oltre interessi del 5% dal 10 giugno 2020. Non sono state prelevate spese processuali ma la convenuta è stata tenuta a rifondere all'attore fr. 950.– di ripetibili.
F. Contro la decisione appena citata, la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2021 in cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio della causa al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 15 aprile 2021 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo. Invitato a presentare osservazioni, il Pretore aggiunto non ha reagito.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta l'11 febbraio 2021 (cfr. tracciamento dell'invio, n. __________, agli atti). Il termine di reclamo è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto sabato 13 marzo 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 15 marzo 2021, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
Nella procedura di reclamo, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC), a meno che la stessa sentenza impugnata dia motivo alla loro adduzione (art. 99 cpv. 1 LTF per analogia; cfr. DTF 145 III 428 consid. 5.2; analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2018.58 del 13 febbraio 2020 consid. 2a e I CCA sentenza inc. 11.2020.37 dell'11 febbraio 2021 consid. 2). Nella fattispecie, al reclamo la RE 1 acclude, oltre al suo allegato di osservazioni dell'8 febbraio 2021 e al tracciamento dell'invio postale raccomandato, anche la ricevuta d'acquisto dell'etichetta per la spedizione e l'attestazione d'impostazione dello stesso (doc. D). Quest'ultimo documento prodotto per dimostrare la tempestività del suo memoriale è senz'altro ammissibile.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha accertato che la convenuta non aveva presentato le osservazioni alla petizione entro i termini assegnatile e che era quindi preclusa in virtù dell'art. 223 CPC. Premesso ciò, egli ha richiamato il principio secondo cui, salvo eccezioni, i fatti non controversi non devono essere provati; ha quindi ritenuto che su quelli addotti dall'attore con la petizione non vi fossero notevoli dubbi. Ricordato che una disdetta va pronunciata in maniera inequivocabile in merito alla volontà di porre termine al rapporto contrattuale, il primo giudice ha stabilito che il messaggio sms del 13 marzo 2020 non poteva in buona fede e secondo il principio dell'affidamento essere interpretato e compreso dall'attore quale chiara e indubitabile disdetta del rapporto di lavoro, donde l'accoglimento della petizione.
La reclamante lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita in relazione alla mancata presa in considerazione delle sue osservazioni. Essa fa valere che il termine suppletorio impartitole dal primo giudice per inoltrare quel memoriale, che sarebbe scaduto l'8 febbraio 2021, è stato da lei rispettato con la consegna alla sera di quel giorno del plico alla posta tramite il sistema “My Post 24”. Donde la tempestività dell'allegato.
a) Nella fattispecie, con ordinanza del 18 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha fissato alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni alla petizione di CO 1. Scaduto infruttuoso tale termine, con ordinanza del 27 gennaio 2021 il primo giudice ha assegnato alla convenuta un termine suppletorio di 10 giorni per presentare le osservazioni in applicazione degli art. 219 e 223 cpv. 1 CPC. Questa ordinanza è stata notificata alla convenuta il 28 gennaio 2021, per cui il termine di 10 giorni, cominciato a decorre l'indomani, sarebbe scaduto domenica 7 febbraio 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Le osservazioni della convenuta, datate 8 febbraio 2021, erano contenute in un plico sul quale il timbro postale riporta la data del 10 febbraio 2021, alle ore 20.00. L'invio è poi giunto alla Pretura l'11 febbraio 2021, allorquando il Pretore aggiunto aveva già emanato la decisione impugnata.
b) Secondo l'art. 143 cpv. 1 CPC gli atti scritti devono essere consegnati al tribunale oppure, all'indirizzo di questi, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l'ultimo giorno del termine. Così, quando un allegato è inviato per posta, il momento decisivo per il rispetto del termine non è quello della ricezione da parte dell'autorità ma quello in cui esso è stato consegnato alla posta svizzera (DTF 145 V 93 consid. 6.1.1). Per essere tempestivo, l'invio deve essere consegnato entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile (DTF 142 V 391 consid. 2.2 con riferimenti). Di regola, la data di un allegato si presume corrispondere a quella del timbro postale. La parte che pretende di avere consegnato un atto anteriormente alla data del timbro postale può addurre ogni tipo di prova, anche testimoniale, che potrebbe risultare determinante (sentenza del Tribunale federale 5A_965/2020 dell'11 gennaio 2021 consid. 4.2.3 con riferimenti).
c) Come detto, la reclamante allega di avere inoltrato il plico contenente le sue osservazioni facendo capo al sistema “My Post 24”. Ora, tale servizio avviene tramite uno sportello postale automatizzato, assimilato a un ufficio postale svizzero, che può essere utilizzato appunto per spedire pacchi e lettere raccomandate. Concretamente, dopo avere depositato l'invio nell'apposito scomparto, l'apparecchio rilascia al mittente un'attestazione d'impostazione con il numero di tracciamento dell'invio, il luogo, la data e l'ora del deposito (sentenza del Tribunale federale 5A_972/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 4.2 in: SZZP/RSPC 2019 pag. 261). Nel caso in esame, dalla documentazione presentata in questa sede dalla reclamante risulta che il plico raccomandato contenente le sue osservazioni è stato consegnato allo sportello “My Post 24” di __________ l'8 febbraio 2021 alle ore 22.00 (doc. D: attestazione d'impostazione relativa all'invio n. __________ e ricevuta dell'acquisto di un'etichetta di spedizione con destinatario la Pretura di Mendrisio Sud). Perché l'invio sia stato poi trattato a __________ solo il 9 febbraio 2021 alle 18.05 e sia stato recapitato alla Pretura solo l'11 febbraio 2021 è un mistero. Sia come sia, il plico in questione è stato inoltrato entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile sicché le osservazioni della convenuta erano tempestive.
d) Visto quanto precede, nella misura in cui nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto che, avendo la convenuta disatteso l'ultimo termine fissatogli in applicazione (analogica) dell'art. 223 cpv. 1 CPC, le allegazioni dell'attrice dovevano reputarsi non contestate, si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito della convenuta. Nelle circostanze del caso, esclusa una sanatoria di una tale lesione, non rimane che annullare la sentenza impugnata e ritornare gli atti al Pretore aggiunto affinché svolga la fase dibattimentale e statuisca. Il reclamo, fondato, deve pertanto essere accolto, ciò che rende superfluo esaminare le ulteriori censure di merito sollevate dalla reclamante.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto affinché proceda nei suoi incombenti nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono spese processuali. CO 1 rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.