Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.03.2021 16.2021.12

Incarto n. 16.2021.12

Lugano 26 marzo 2021/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 26 febbraio 2021 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 22 febbraio 2021 dal Giudice di pace del circolo di S. Antonino nella causa 0012-2021-S (locazione) promossa nei suoi confronti con petizione del 26 gennaio 2021 dalla

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),

Ritenuto

in fatto: A. Il 23 giugno 2020 RE 1, quale locatore, ha concluso con la CO 1, in qualità di conduttrice, un contratto di locazione a tempo indeterminato avente per oggetto degli spazi commerciali da adibire a officina meccanica ricavati in uno stabile a __________. Il contratto prevedeva una pigione di fr. 1500.– mensili “tutto compreso” e il versamento di un deposito di garanzia di fr. 4500.–. La locazione, iniziata il 1° settembre 2020, è terminata il 30 novembre successivo, ognuna delle parti pretendendo di aver rescisso unilateralmente il contratto.

B. Il 4 dicembre 2020 la RE 1 ha chiesto al locatore di restituirle il deposito di garanzia di fr. 4500.–. Invano. Il 14 dicembre 2020 la società ha così fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzioni di Bellinzona per l'incasso di fr. 4500.– oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2020, indicando quali titoli di credito la “mancata restituzione del deposito di garanzia” al quale l'escusso ha interposto opposizione.

C. Nel frattempo, il 10 dicembre 2020 la CO 1 si è rivolta all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giu­bia­sco, chiedendo la convocazione di RE 1 per un tentativo di conciliazione volto a ottenere la restituzione di fr. 4500.– oltre interessi versati a titolo di garanzia. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, l'Ufficio di conciliazione ha rilasciato il 19 gennaio 2021 all'istante l'autorizzazione ad agire con l'avverten­za che la causa “deve essere inoltrata alla Pretura di Bellinzona entro il termine di 30 giorni”.

D. Con petizione del 26 gennaio 2021 la CO 1 ha adito il Giudice di pace del circolo di Sant'Antonino per ottenere quanto postulato in sede conciliativa così come il rigetto definitivo dell'opposizione al citato PE. In una lettera dell'8 febbraio 2021 RE 1 ha avversato la richiesta. Statuendo con decisione del 22 febbraio 2021 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha rigettato in via definitiva l'opposizione al menzionato PE. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto.

E. Contro la decisione appena citata RE 1 si è rivolto al Giudice di pace dichiarando di “contestare e fare opposizione al vostro scritto del 22.02.2021 riguardante la decisione dell'incarto n. 0012-2021”. Il Giudice di pace ha trasmesso lo scritto per com­pe­tenza alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, la quale lo ha girato a questa Came­ra. Invitata a presentare osservazioni limitatamente alla questione della competenza del Giudice di pace, nelle sue osservazioni del 23 marzo 2021 la CO 1 si è rimessa al giudizio della Camera.

Considerando

in diritto: 1. In concreto, contrariamente a quanto apparentemente deciso dal Giudice di pace, l'azione promossa dalla CO 1 nei confronti di RE 1 non si riferiva a una procedu­ra di rigetto dell'opposizione ma era un'azione creditoria retta dalla procedura semplificata, l'attrice chiedendo previamente la condanna del convenuto a restituirle fr. 4500.– e poi di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Bellinzona. Premesso ciò, le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Dandosi un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– è data la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). La decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 23 febbraio 2021 sicché il reclamo, introdotto il 26 febbraio successivo è tempestivo.

  1. Come si è appena accennato, l'azione promossa dalla CO 1 nei confronti di RE 1 era un'azione creditoria volta alla restituzione di fr. 4500.– da lei versati a titolo di deposito di garanzia. Si trattava di una pretesa che concerne­va pacificamente il contratto di locazione sottoscritto tra le parti il 23 giugno 2020. Ora, un'azione giudiziaria deve essere promos­sa davanti al tribunale competente per materia. Si tratta di un presupposto di ricevibilità che il giudice deve esaminare d'ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC e 60 CPC). L'esame di tale presupposto avviene sulla base dell'atto introduttivo della causa, ovvero l'istanza o la petizione. Ove tale esame sia stato omes­so, la decisione emanata da un giudice incompetente è viziata da grave difetto che, a seconda delle circostanze, può comportare la nullità della stessa (DTF 145 III 438 consid. 4 con rinvii). Le autorità di ricorso sono anch'esse tenute a esaminare d'ufficio i presupposti processuali delle procedure anteriori, quantunque le parti non li mettano in discussione. Dandosi incompetenza del giudice di primo grado, in caso di ricorso l'autorità di appello o di reclamo può e deve limitarsi ad annullare il giudizio impugnato dichiaran­do irricevibile l'azione (CCR, senten­za inc. 16.2020.8 del 2 giugno 2020 consid. 2 con rinvii).

a) La competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione giudiziaria (art. 4 CPC). Ora, l'art. 31 cpv. 1 lett. a e lett. c LOG (RL 177.100) prevede per le controversie patrimoniali fino a un valore litigio­so di fr. 5000.– la competenza del Giudice di pace di fungere da autorità di conciliazione e di giudicare. Dalla competenza di quel Giudice sono tuttavia escluse le procedure concernenti le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali (art. 31 cpv. 2 lett. b LOG), le quali rientrano nella competenza del Pretore o del Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 1 LOG e art. 10a della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero: LACPC, RL 211.100). Per tali controversie – concetto da interpretare in modo ampio – si intendono tutte quelle fattispecie attinenti al diritto di locazione, ovvero quando le pretese vantate in causa concernono l'uso della cosa locata. Non rientrano in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell’opposizione, per le quali è riconosciuta la competenza del Giudice di pace RtiD I-2013 pag. 707 n. 1c; più recentemente: CCR, sentenza inc. 16.2020.8 del 2 giugno 2020 consid. 2a con rinvii).

b) Visto quanto precede, l'azione della CO 1 non andava quindi promossa davanti al Giudi­ce di pace ma davanti al Pretore (art. 37 cpv. 1 LOG), come aveva per altro indicato l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco nell'autorizzazione ad agire del 19 gennaio 2021. In circostanze siffatte, il Giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione, ma avrebbe dovuto dichiararsi incompetente per materia (nel medesimo senso: CCR, sentenza inc. 16.2020.8 del 2 giugno 2020 consid. 2c con rinvio). Ne segue che la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale (art. 320 lett. a CPC), deve essere annullata e il reclamo va accolto. Soccorren­do le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la petizione è dichiarata irricevibile.

  1. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza della CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). È vero che in questa sede essa ha rinunciato a presentare osservazioni e non ha chiesto di respingere il reclamo, ma la procedura di secondo grado comporta la riforma della decisione che l'attrice aveva chiesto e ottenuto davanti all'autorità precedente (DTF 128 II 93 consid. 2b e 2c; più recentemente: sentenza 4A_466/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 9). Non si pone problema di indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamante, che ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore, non avendo formulato alcuna pretesa al riguardo. L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede, che seguono la soccombenza dell'attrice.

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

  1. La petizione è dichiarata irricevibile.

  2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'attrice.

II. Le spese processuali del reclamo, di fr. 250.–, sono poste a carico della CO 1.

III. Notificazione a:

– ; – avv. .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sant'Antonino.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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