Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 30.09.2021 16.2020.52

Incarto n. 16.2020.52

Lugano 30 settembre 2021/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 10 dicembre 2020 presentato dalla

RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro la decisione emessa il 9 novembre 2020 dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa 0004-2019-O (lavoro) promos­sa nei suoi confronti con petizione del 15 luglio 2019 da

CO 1 (rappresentato dall'RA 1 ),

Ritenuto

in fatto: A. Il 1° luglio 2015 la società RE 1 ha assunto CO 1 come camionista per un salario mensile di fr. 4300.– lordi per tredici mensilità. Il 28 aprile 2017 il lavoratore ha disdet­to il contratto di lavoro per il 30 giugno 2017. Durante l'ultimo me­se di lavoro, CO 1 non ha fornito alcuna prestazione lavorativa.

B. L'11 luglio 2017 la RE 1 ha trasmesso al lavoratore un conteggio salariale del mese di giugno 2017 con un saldo di fr. 4478.50 netti. Due giorni dopo gli ha inviato un secondo conteggio con un saldo ridotto a fr. 1168.20 netti, accompagnato dalla seguente lettera:

“in allegato le inoltriamo la busta paga per il mese di giugno 2017 e precisiamo quanto segue:

  1. In data 28 aprile ci ha inoltrato la disdetta del rapporto di lavoro con un preav­viso di due mesi. Di comune accordo erano da garantire le prestazioni lavorative fino al 16 giugno e di chiudere il rapporto di lavoro con le vacanze maturate dal 17 giugno (12.5 giorni). Invece, lei ha lasciato il suo posto di lavoro all'inizio di giugno senza nessuna valida spiegazione (“malattia del nonno”) ed è andato in vacanza. Così facendo ha mostrato scarsa professionalità e soprattut­to ha messo la nostra ditta in grave difficoltà per la consegna della merce.

  2. Invece di licenziarla in tronco per la grave infrazione del contratto di lavoro le paghiamo 8.5 giornate delle vacanze per il periodo 1.1 - 30.6.2017. Abbiamo dedot­to 4 giornate non lavorate (5 gennaio, 19 febbraio, 14 aprile e 24 maggio 2017).

  3. Inoltre, con il salario di maggio (5 giorni d'infortunio) ha ricevuto fr. 64.10 in più che sono stati dedotti dal salario di giugno.”

Il 17 luglio 2017 CO 1, contestando di avere lascia­to il posto di lavoro, ha rammentato alla datrice di lavoro gli accordi presi con lei secondo i quali nella prima metà di giugno 2017 egli era stato esonerato dall'obbligo di prestare la sua attività lavorativa. La datrice di lavoro non ha reagito.

C. II 5 giugno 2018 CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________1 dell'Ufficio di esecuzio­ni di Bellinzona per l'incasso di fr. 3310.30 (fr. 4478.50 – fr. 1168.20) oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2017, indicando quale titolo di credito “mancato pagamento prestazioni salariali dovute (giugno 2017)”, cui l'escussa ha interposto opposizione.

D. Il 17 settembre 2018 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Bellinzona, chiedendo di convoca­re la RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottene­re il pagamento di fr. 3310.30 netti più interessi al 5% dal 1° luglio 2017 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Decadute infruttuosamente delle trattative stragiudiziali per risolvere la lite, all'udienza di conciliazione del 7 giugno 2019 il Giudice di pace supplente, constatata l'assenza della convenuta, ha rilasciato l'autorizzazione ad agire all'istante. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dello Stato (inc. 0055-2018-t).

E. Con petizione del 15 luglio 2019 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 14 ottobre 2019 la convenuta ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha rivendicato il pagamento di fr. 3250.– oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2017 quale indennità per abbandono ingiustificato dell'impiego e del danno suppletivo in virtù dell'art. 337d cpv. 1 CO. Con replica e risposta riconvenzionale del 15 novembre 2019 l'attore ha confermato le proprie domande, postulando il rigetto dell'azione avversaria. Con duplica e replica riconvenzionale del 17 gennaio 2020 la convenuta ha riaffermato il suo punto di vista. Alle prime arringhe dell'11 mar­zo 2020 le parti hanno confermato le loro domande. La convenuta ha notificato prove. Chiusa l'istruttoria il 26 agosto 2020, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scrit­te del 24 e del 25 settembre 2020 in cui hanno mantenuto le rispettive posizioni.

F. Statuendo con decisione del 9 novembre 2020 il Giudice di pace supplente ha parzialmente accolto la petizione obbligando la convenuta a versare all'attore fr. 2625.– netti oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2017 e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo limitatamente a tale impor­to. Egli ha per contro respinto l'azione riconvenzionale. La tassa di giustizia unica di fr. 300.– è stata posta a carico dello Stato del Cantone Ticino, mentre la convenuta è stata tenuta a rifondere all'attore fr. 150.– per ripetibili ridotte.

G. Contro la sentenza citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 dicembre 2020 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso di respingere integralmente la petizione. Nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2021 CO 1 ha concluso per la reiezio­ne del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più preso al patrocinatore della convenuta il 10 novembre 2020. Introdotto il 10 dicembre 2020, ultimo giorno utile, il reclamo in esa­me è di conseguenza ammissibile.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

  2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente dopo avere riassun­to le divergenti versioni delle parti sulla questione di sapere se il lavoratore doves­se svolgere la sua attività dal 1° al 16 giugno 2017 o ne fosse stato esonerato, ha stabilito che le testimonianze “non dimostrano che l'attore abbia compiuto una grave mancanza nei confronti del suo datore di lavoro” non presentandosi al lavoro dal 1° giugno 2017. Per il primo giudice, nella lettera del 13 luglio 2017 la convenuta aveva indicato di riconoscere all'attore un salario ridotto a causa della sua assenza ingiustificata dal posto di lavoro nelle prime due settimane di giugno 2017 e sebbene nella stessa abbia affermato di rinunciare a licenziarlo con effetto immediato, ha adottato “dei provvedimenti che sarebbero la conseguen­za del licenziamento [immediato], se questo fosse stato effettivo: il dipendente si trova così nella condizione di subire le conseguenze, soprattutto finanziarie, di un licenziamento immediato mai avvenuto (oltre tutto prendendone conoscenza quando il rapporto di lavoro è già concluso in seguito alla regolare disdet­ta)”. A suo parere, poi, la convenuta non è riuscita a dimostrare che nel mese di giugno 2017 avesse a disposizione un secondo camion che avrebbe potuto affidare all'attore. Peraltro, – egli ha soggiunto – se la convenuta riteneva che l'attore avesse dovuto lavorare nella prima metà di giugno 2017, “non si capisce perché abbia tardato fino al 13 luglio per esprimersi con uno scritto in merito alle presunte mancanze del proprio dipendente”. In tali circostanze, il primo giudice ha concluso che “le deduzioni [salariali] decise unilateralmente dal datore di lavoro (oltretutto solo in un secondo momento e dopo che il rapporto si era già concluso) non possono essere ritenute valide”. Ciò posto, il Giudice di pace supplente, tenuto conto di due deduzioni risultanti dal conteggio di giugno 2017 (fr. 64.10 versati per errore nel mese di maggio 2017 e fr. 621.20 per quattro giornate non lavorate) non contestate dall'attore, ha accolto la petizione parzialmente per fr. 2625.– netti oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2017 (fr. 4478.50 – fr. 1168.20 – fr. 685.39 di deduzioni). Quanto alla domanda riconvenzionale, egli l'ha respinta, perché perenta, un'indennità ai sensi dell'art. 337d cpv. 3 CO doven­do essere fatta valere entro trenta giorni dall'abbandono dell'impiego.

  3. Per la reclamante, la conclusione del primo giudice secondo cui il rapporto di lavoro è terminato il 30 giugno 2017 a seguito della disdetta ordinaria del 28 aprile 2017 data dall'attore è frutto di un accertamento dei fatti manifestamente errato e di un'errata applicazione del diritto. A suo parere, il contratto di lavoro è terminato a fine maggio 2017 a seguito dell'abbando­no ingiustificato del posto di lavoro da parte di CO 1, il quale non si è presentato più al lavoro dopo 31 maggio 2017, benché dal 1° al 16 giugno 2017 dovesse lavorare. Ritiene che se il primo giudice non avesse accertato in modo manifestamen­te errato il contenuto e le conseguenze della sua lettera del 13 luglio 2017, avreb­be dovuto accertare che in tale scritto ha rimproverato al dipendente di non essersi più presentato al lavoro dal 1° giugno 2017 senza una valida spiegazione e di avere abbandonato quindi ingiustificatamente l'impiego ai sensi dell'art. 337d cpv. 1 CO con la conseguen­za che il contratto di lavoro ha preso fine immediatamente.

  4. In concreto, vi è da chiedersi se la convenuta abbia una corretta percezione delle conseguenze dell'abbandono in applicazione dell'art. 337d CO giacché essa ha dapprima affermato che il contratto era terminato a seguito dell'abbandono ingiustificato dell'im­piego da parte dell'attore, il quale dopo il 31 maggio 2017 non si è più presentato al lavoro, salvo asserire che “il dipendente ha goduto delle ultime due settimane di ferie a inizio giugno” e “percepito il salario fino al 15.06.2017” ciò che implica il perdurare del contratto di lavoro perlomeno fino a metà giugno. Ad ogni modo, foss'anche accertato che la datrice di lavoro non è stata in grado di dimostrare i fatti che connotano un abbandono da parte del lavoratore dell'impiego nel senso dell'art. 337d CO (sulla nozione: cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_91/2021 del 19 luglio 2021 consid. 3.1) con conseguente validità del contratto fino al 30 giugno 2017, l'esito della causa dipende dall'esistenza o meno della dispensa dall'obbligo di lavorare. Detto altrimenti, l'attore doveva dimostrare di avere diritto al salario anche per i 12 giorni lavorativi del periodo dal 1° al 16 giugno 2017 in cui non ha lavorato. Tanto vale esaminare preliminarmente tale circostanza.

  5. La reclamante rimprovera al Giudice di pace supplente di non avere accertato che l'attore, cui incombeva l'onere della prova, non aveva dimostrato di essere stato esonerato dall'obbligo di lavorare. Essa contesta inoltre di essere stata impossibilitata di far lavorare l'attore nella prima metà del mese di giugno 2017 rilevan­do che oltre a potergli attribuire altre mansioni, contrariamen­te all'arbitrario accertamento del primo giudice, aveva dimostrato che in quel periodo possedeva più di un veicolo.

a) Ora, per l'art. 319 cpv. 1 CO il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro e questi a pagare un salario. Se non esegue la prestazione lavorativa senza essere impedito da un motivo riconosciuto, il lavoratore si trova in mora (art. 102 segg. CO) e il datore di lavoro può rifiutarsi di pagare il salario per inadempimento (art. 82 CO). Il salario rimane però dovuto qualora sia il datore di lavoro a impedire per sua colpa la prestazione del lavoro o sia altrimenti in mora nell'accettazione di questo (art. 324 cpv. 1 CO). La mora del datore di lavoro presuppone di principio che il lavoratore abbia offerto la sua prestazione. Nessun rimprovero può però essere mosso a un lavoratore per non ave­re offerto le sue prestazioni lavorative se il datore di lavoro l'ha esonerato dall'obbligo di prestarle (DTF 135 III 357 consid. 4.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_587/2020 del 28 maggio 2021 consid. 5.1). Conformemente all'art. 8 CC incombe al lavoratore che sostiene di essere stato dispensato dall'obbligo di lavorare, dimostrare questa circostanza (sentenza del Tribunale federale 4C.329/2004 del 15 dicembre 2004 consid. 2.2).

b) In concreto, è indiscusso che non vi è alcuna dichiarazione con la quale il datore di lavoro aveva liberato il dipendente dall'obbligo di fornire la sua prestazione. Premesso ciò, nella petizione l'attore ha sostenuto che l'esonero dall'obbligo di presentarsi al lavoro nei primi quindici giorni di giugno 2017 era avvalorato dal fatto che con l'assunzione il 1° giugno 2017 di un nuovo camionista la convenuta non disponeva di un secondo camion da potergli affidare (pag. 2). Di fronte alla contestazione della convenuta, alle prime arringhe su interpello del primo giudice, egli dopo avere riconosciuto che la datrice di lavoro “abitualmente vendeva e comprava automezzi” ha ammesso che fosse “quindi possibile che avesse un secondo camion dal 1° giugno” (verbale dell'11 marzo 2020, pag. 3). Dal canto suo, la convenuta dopo avere negato di non possedere soltanto un camion ha prodotto una lista di veicoli, non contestata dall'attore, da cui risulta che nel periodo in esame essa aveva targato due motrici (Volvo __________ e Scania __________) e un semirimorchio (Schmitz __________; doc. 2). Ora, è vero che la documentazione prodotta dalla convenuta non è ineccepibile e da sola non proverebbe che la datrice di lavoro disponesse di più veicoli. Resta il fatto che il medesimo attore non ha escluso tale possibilità. Posto ciò, per tacere del fatto che la datrice di lavoro poteva assegnare al lavoratore altri compiti, la tesi dell'attore non trova sufficienti riscontri e non basta per accertare un esonero dall'obbligo di lavorare.

c) Resta il fatto che la datrice di lavoro, constatata l'assenza del dipendente, a suo dire ingiustificata, non lo ha sollecitato a riprendere il lavoro salvo rimproverargli tale assenza il 13 luglio 2017 dopo la fine del contratto. Per di più, l'11 luglio 2017 quest'ultima ha inviato al lavoratore un conteggio in cui gli riconosceva l'intero salario. Tali circostanze costituiscono degli indizi convergenti che avvalorano la tesi dell'attore. Certo, la convenuta ha addotto di avere “richiamato più volte verbalmente” il lavoratore a rientrare, ma l'allegazione, proferita dall'amministratore unico, non è stata corroborata da alcun altro riscontro oggettivo. Del resto, anche in caso di preteso abbandono del posto di lavoro, qualora il rifiuto non risulti da una dichiarazione esplicita del lavoratore, il datore di lavoro deve metterlo in mora e pretendere l'esecuzione del contratto (sentenza del Tribunale federale 4A_91/2021 del 19 luglio 2021 consid. 3.1 con rinvii). Ciò che in concreto non risulta essere stato il caso. Quanto al conteggio dell'11 luglio 2017, per la convenuta si è trattato di un errore del contabile, ma l'allegazione, di parte, non è lontanamente resa verosimile. Né il fatto che Z__________ V__________ abbia sentito verso la fine di maggio/inizio giugno 2017 l'attore affermare che “quel lavoro [per la __________] non gli piaceva e non voleva più farlo” (deposizione del 26 agosto 2018) esclude che vi possa essere stato un esonero dall'obbligo di lavorare. In tali circostanze, potendo il lavoratore prevalersi della liberazione dell'obbligo di lavorare per difendersi dall'eccezione d'inadempienza proposta dalla convenuta, egli ha diritto al pagamento del salario. Ne segue che, quanto meno nel risultato, la decisione impugnata resiste alla critica. Il reclamo vede la sua sorte segnata.

  1. La procedura nelle azioni derivanti dal contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà al resistente un'equa in-dennità per ripetibili, quantunque egli sia stato rappresentato da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; v. CCR, sentenza inc. 16.2020.12 del 9 dicembre 2020 consid. 9 con rinvii).

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

– avv. ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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