Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 10.12.2021 16.2020.48

Incarto n. 16.2020.48

Lugano 10 dicembre 2021/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo del 13 novembre 2020 presentato dalla

RE 1

contro la decisione emessa il 13 ottobre 2020 dal Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa SE.2019.3 promossa con istanza del 23 settembre 2020 nei confronti di

CO 1 , e CO 2 (patrocinati dall' PA 1 ),

Ritenuto

in fatto: A. M__________ M__________, amministratore unico della RE 1, è comproprietario con la moglie T__________ in ragione di metà ciascuno della particella n. 3136 RFD di __________ (inedificata) cui è correlata la quota E di 15/100 della particella coattiva n. 818, sulla quale si trova una strada sterrata privata che serve altre cinque fondi (dal n. 3132 al n. 3135). La particella n. 3134, cui è correlata la quota C di 16/100, appartiene in comproprietà un mezzo ciascuno a CO 1 e CO 2 ed è soprastante la particella n. 3136. Al termine della strada privata, in corrispondenza con quest'ultimo fondo, sono stati posati dei massi ciclopici. Sulla coattiva si trova inoltre un pozzetto, cui si allacciano le condotte dei fondi correlati, dal quale si diparte una canalizzazione che attraversando la particella n. 3136 si immette nella rete fognaria comunale. Per tale opera la particella n. 818 beneficia di una servitù di fognatura a carico della n. 3136.

B. Nell'ambito di lavori di edificazione della particella n. 3134 CO 1 e CO 2, con l'accordo degli altri comproprietari della strada coattiva, hanno spostato i massi sulla particella n. 3136 con l'impegno a riposizionarli alla fine dei lavori. In corso d'opera, poi, essi hanno allacciato le proprie condotte direttamente alla canalizzazione posta sulla sottostante particella n. 3136. Al termine dei lavori, tra i comproprietari della coattiva sono sorte discussioni in merito al ricollocamento dei massi e all'allacciamento della canalizzazione. L'8 febbraio 2018 CO 1 e CO 2 sono stati avvertiti che qualora non avessero ripristinato la situazione entro il 28 febbraio successivo, gli altri comproprietari della coattiva avrebbero fatto eseguire i lavori da terzi con addebito delle spese. Il 22 marzo 2018 CO 1 e CO 2 hanno diffidato i comproprietari dall'intervenire sulla coattiva e sulla loro proprietà.

C. Il 26 aprile 2018 l'impresa di costruzione __________ SA ha trasmesso alla RE 1 una fattura di complessivi fr. 1507.80 per lo spostamento dei ‟ciclopiciˮ (fr. 300.–) e il ripristino della condotta fognaria (fr. 1100.–), più IVA (fr. 107.80), che è stata pagata dalla destinataria. Il 31 maggio 2018 i comproprietari della coattiva hanno chiesto a CO 1 e CO 2 di rimborsare tali costi. Nonostante un richiamo del 27 giugno 2018 l'importo è rimasto impagato. Il 16 e 18 luglio 2018 la RE 1 ha fatto notificare a CO 1 e a CO 2 i precetti esecutivi n. __________6 e n. __________7 dell'Ufficio di esecuzione di Locarno per l'incasso di fr. 1507.80 ciascuno oltre agli interessi del 5% dal 15 giugno 2018, ai quali gli escussi hanno interposto opposizione.

D. Nel luglio del 2018 R__________ H__________ e C__________ H__________, S__________ A__________, N__________ B__________ e T__________ con M__________ M__________, comproprietari della coattiva, hanno adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché ordinasse già in via cautelare a CO 1 e CO 2 di smantellare il nuovo allacciamento e di versare loro fr. 1507.80 corrispondenti alla fattura della __________ SA. L'esito di tale procedura non è noto.

E. Il 28 giugno 2019 la RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Navegna per un tentativo di conciliazione nei confronti di CO 1 e CO 2 inteso a ottenere il pagamento di complessivi fr. 1507.80 oltre agli interessi del 5% dal 15 giugno 2018 così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta ai citati precetti esecutivi. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti all'udienza di conciliazione del 21 agosto 2019, il Giudice di pace ha rilasciato quello stesso giorno l'autorizzazione ad agire all'istante e posto a suo carico le spese processuali di fr. 200.– (inc. CM.2019.24).

F. Con petizione non motivata del 13 settembre 2019 la RE 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. In una presa di posizione spontanea del 10 dicembre 2019 i convenuti hanno sollevato l'illegalità dell'agire dell'attrice respingendo ogni loro pretesa. In uno scritto spontaneo del 20 gennaio 2020 l'attrice ha mantenuto il suo punto di vista.

G. Alle prime arringhe del 4 febbraio 2020 l'attrice ha motivato la petizione riaffermando le sue domande. I convenuti, sulla scorta di un riassunto scritto, hanno proposto di respingere la petizione. Replicando e duplicando le parti hanno ribadito le loro posizioni. Non essendovi altre prove da assumere oltre a quelle documentali, al termine dell'udienza il Giudice di pace ha assegnato alle parti un termine per presentare conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 19 febbraio e del 3 marzo 2020 esse hanno una volta di più confermato le loro domande. Statuendo con decisione del 13 ottobre 2020 Giudice di pace ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 300.– a carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 300.– per ripetibili.

H. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 novembre 2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle loro osservazioni del 7 gennaio 2021 CO 1 e CO 2 hanno concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 14 ottobre 2020. Introdotto il 13 novembre 2020, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

  1. Al reclamo la RE 1 allega nuovamente i doc. D-N e doc. Q-S. Tali documenti figurano già nell'incarto trasmesso a questa Camera dal Giudice di pace di modo che la loro produzione si rivela superflua.

  2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er-rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

  3. Il Giudice pace, respinta l'eccezione di litispendenza con una procedura pendente davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna poiché le parti in causa erano diverse, ha rimproverato all'attrice di non avere dimostrato il fondamento della pretesa relativamente al rimborso dei costi di ripristino della condotta sulla particella n. 3136, di proprietà dei coniugi M__________. Egli ha così escluso che la stessa si fondasse su un contratto, i convenuti non avendo appaltato le opere all'attrice, derivasse da atti illeciti, pendente era tutt'al più un procedimento penale nei confronti di M__________ M__________, o da un indebito arricchimento di una parte a danno dell'altra. Né a suo parere vi erano le condizioni per una tutela del possesso in applicazione dell'art. 926 CC e nemmeno sussisteva una situazione di necessità o legittima difesa in virtù dell'art. 52 cpv. 3 CO, la situazione permettendo di chiedere l'intervento dell'autorità. Per il Giudice di pace inoltre tra i comproprietari della particella n. 818 e il ripristino della canalizzazione sul fondo n. 3136 non vi era alcun nesso di modo che essi neppure avrebbero potuto conferire a terzi l'incarico per effettuare i lavori.

Quanto ai costi di riposizionamento dei massi ciclopici, il primo giudice ha accertato che i convenuti avevano diffidato i comproprietari della coattiva dall'intervenire, quantunque fosse evidente che al termine dell'edificazione del loro fondo la situazione andasse ripristinata. A suo avviso, una volta di più l'attrice non aveva dimostrato l'impellente necessità di eseguire tali lavori, i comproprietari della strada potendo rivolgersi al giudice affinché ingiungesse ai convenuti di spostare i massi così come pattuito. Donde in definitiva la reiezione della petizione.

  1. Riassunta la vicenda e riaffermata la necessità di ripristinare la situazione, la reclamante ribadisce di avere agito in rappresentanza dei comproprietari della particella n. 818 che le avevano dato il mandato di dirigere i lavori di spostamento dei massi e di ripristino della canalizzazione. Per quel che è di quest'ultimo lavoro, essa rileva che la condotta benché posta sulla particella n. 3136 “è di proprietà della particella n. 818” di modo che i comproprietari di tale fondo potevano darle il mandato per far eseguire lo spostamento. Essa soggiunge che l'immissione abusiva delle acque chiare minacciava la tenuta della condotta e la stabilità del terreno ragione per cui vista la renitenza dei convenuti, il ripristino a opera di terzi, di cui i convenuti erano stati avvisati, era più che giustificato. A suo parere, i proprietari della particella n. 3136 non avrebbero potuto procedere giudizialmente poiché la canalizzazione non è di loro proprietà tanto più che “i comproprietari di tale fondo hanno contattato le autorità preposte ma esse non sono entrate in materia sulla pericolosità e illegalità dell'allacciamento”. Per quanto attiene allo spostamento dei massi ciclopici, essa riafferma che in base agli accordi tra comproprietari i convenuti si erano impegnati a riposizionarli al termine dell'edificazione della loro proprietà. Se non che, in realtà, costoro volevano utilizzare i massi per sostenere il loro piazzale. Per la reclamante, inoltre, la diffida dei convenuti citata dal Giudice di pace non riguardava lo spostamento dei massi giacché questi erano depositati sulla particella n. 3136 “neppure citata”.

In definitiva, la reclamante sostiene che i comproprietari della coattiva hanno agito per il suo tramite sulla base dell'art. 679 cpv. 1 CC poiché “i massi depositati sulla particella n. 3136 ostacolavano l'accesso al fondo e la sua manutenzione e l'allacciamento effettuato contravveniva ai regolamenti comunali ed era pericoloso per la tenuta della canalizzazione e la stabilità del pendio”. Essa sostiene di avere dimostrato che i comproprietari della particella n. 818 hanno informato i convenuti della necessità dei lavori di ripristino della situazione e che la pretesa si riferisce al rimborso delle spese sostenute da terzi per far fronte a tali turbative.

  1. La reclamante, che non contesta la conclusione del Giudice di pace secondo cui la pretesa di pagamento non derivava da contratto, da atti illeciti o da indebito arricchimento né che la situazione non fosse tale da giustificare un agire per legittima difesa in applicazione dell'art. 52 CO, fa valere di avere ricevuto il mandato dai comproprietari della particella n. 818 di ripristinare la situazione riposizionando i massi ciclopici dalla particella n. 3136 alla n. 818 e togliendo l'allacciamento delle canalizzazione della particella n. 3134, in virtù dell'art. 679 cpv. 1 CC. Sulla scorta di tale mandato, essa ha incaricato la ditta __________ SA di eseguire tali lavori, da lei poi saldati, donde la legittimità a richiedere il rimborso a CO 1 e CO 2. Ciò si giustificava, a suo avviso, poiché costoro erano responsabili della situazione alla quale essa ha dovuto rimediare.

a) Per l'art. 679 CC chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. Tale norma riguarda essenzialmente le turbative indirette, purché configurino un eccesso pregiu­dizievole nel senso dell'art. 684 CC. Si reputano tali, ed esempio, emissioni di fumo o di fuliggine, emanazioni moleste, come pure rumori o scuotimenti suscettibili di provocare danni e non giustificati dalla situazione, dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale.

In concreto, tuttavia, la turbativa invocata dall'attrice si è verificata sulla particella n. 3136 e costituisce pertanto un'ingerenza diretta sul fondo. In tal caso entra in considerazione l'azione negatoria dall'art. 641 cpv. 2 CC. Tale norma oltre a permettere al proprietario di ottenere la cessazione di una turbativa pregiudizievole per il suo diritto di proprietà consente anche di esigere il ripristino dello stato anteriore, ciò che non è il caso dell'azione dell'art. 679 CC (RtiD I-2019 pag. 532 consid. 3a con riferimenti). L'azione negatoria può essere promossa contro qualsiasi autore della turbativa fintanto che questa perdura (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª edizio­ne, pag. 407 n. 1421 e pag. 409 n. 1431), a prescindere da una colpa del perturbatore (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, edizione 1981, n. 97 ad art. 641 CC) e dal fatto che l'ingerenza causi un danno (DTF 132 III 654 consid. 7 con riferimenti). Se invece la turbativa è cessata e non minaccia di riprodursi, entra in linea di conto unicamente un risarcimento del danno alle condizioni dell'art. 41 CO (Steinauer, op. cit., pag. 409 n. 1431).

b) Se non che, l'azione negatoria, ma nemmeno quella fondata sull'art. 679 CC, non compete a un terzo chiamato dal proprietario del fondo oggetto della turbativa a eseguire lavori al fine di tutelare la proprietà. Legittimato a promuovere l'azione dell'art. 641 cpv. 2 CC è il proprietario o il comproprietario che subisce l'ingerenza, così come il titolare di un diritto reale limitato (v. Bohnet, Actions civiles, vol. I: CC et LP, 2ª edizione, § 41 n. 17-19). L'azione dell'art. 679 cpv. 1 CC, peraltro, pertiene al vicino (proprietario o possessore) del fondo all'origine dell'immissione (v. Bohnet, op. cit., § 46 n. 22). In concreto l'attrice non è pacificamente proprietaria della particella n. 3136, né è titolare di un diritto reale limitato (usufruttuaria, creditrice pignoratizia), ma solamente un terzo a cui è stato dato l'incarico dai comproprietari della particella coattiva n. 818 di porre rimedio all'ingerenza verificatasi sulla particella n. 3136 appartenente in comproprietà a M__________ e T__________ M__________. Essa non era pertanto legittimata a far valere i diritti del proprietario con le citate azioni. E la legittimazione attiva, come quella passiva, è una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Così, ove un'azione non sia stata introdotta dalla persona cui la legge concede la titolarità della pretesa dedotta in giudizio vi è un difetto di legittimazione attiva e l'azione deve essere respinta (v. CCR inc.16.2016.5 del 13 luglio 2018 consid. 4 e 5 con rinvii in particolare a DTF 142 III 786 consid. 3.1.4).

Poco giova alla reclamante, quindi, affermare che i massi depositati sulla particella n. 3136 ne perturbavano l'uso, che i convenuti non avevano ottemperato agli accordi presi con i comproprietari della coattiva secondo cui terminati i lavori i massi dovevano essere riposizionati sulla particella n. 818 e che l'allacciamento alla condotta litigioso era illegale e rischioso né tantomeno che l'autorità preposta non era intervenuta. Tali rivendicazioni, fossero anche giustificate, competevano ai proprietari del fondo oggetto della turbativa. Se non che, per obbligare una parte inadempiente ad effettuare la sua prestazione, l'ordinamento giuridico non prevede il modo di agire adottato dalla reclamante, ma offre una serie di strumenti quali ad esempio l'esecuzione surrogatoria, ovvero l'autorizzazione da parte di un giudice a eseguire la prestazione a spese del debitore (Bohnet, op. cit., § 41 n. 8; cfr. anche DTF 142 III 321).

c) Non si disconosce che la reclamante accenna al fatto di avere agito in rappresentanza dei comproprietari della particella n. 818. Il che sarà anche possibile. Resta il fatto che l'azione in esame è stata promossa personalmente dalla RE 1, sprovvista tuttavia della legittimazione attiva. Né si tratta di un'errata designazione di parte, ovvero di una mera inesattezza formale, ove appena si pensi che anche nelle conclusioni essa ha distinto la causa da lei promossa da quelle introdotte dai comproprietari della particella n. 818 (v. conclusioni pag. 2 in mezzo). Né risulta, come evidenziato dal primo giudice, che il credito in questione sia stato ceduto all'attrice. Senza dimenticare che il diritto svizzero non permette di cedere il diritto di procedere giudizialmente in modo indipendente dal credito (DTF 130 III 427 consid. 3.4 con rinvio).

d) La reclamante nemmeno può essere seguita laddove sembra desumere l'esistenza di un'intesa sui lavori di ripristino per atti concludenti in relazione alla mancata reazione dei convenuti al preventivo e all'avvertimento dell'esecuzione degli stessi. Dagli atti risulta che in risposta all'ingiunzione dell'attrice di procedere all'esecuzione surrogatoria, nella loro risposta del 22 marzo 2018 i convenuti hanno diffidato i comproprietari della coattiva dall'effettuare ogni intervento sulla strada privata e sulla loro proprietà precisando che “tale diffida si estende anche alla tematica della canalizzazione delle acque nere” (doc. 3). Pur considerando che i massi ciclopici si trovavano sulla particella n. 3136, non menzionata in quello scritto, la conclusione del primo giudice di ritenere che la diffida concernesse anche lo spostamento di tali blocchi non può dirsi manifestamente errata, ovvero arbitraria, ove appena si pensi che i massi andavano riposizionati sulla strada coattiva oggetto della diffida. Non si scorgono pertanto gli estremi di un accordo. Senza dimenticare che in termini generali, un comportamento passivo non può – di regola – essere considerato come un impegno (I CCA, sentenza inc. 11.2020.33 del 12 agosto 2021, consid. 5 con rinvio).

  1. Visto quanto precede il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà ai convenuti, che hanno presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà ai convenuti complessivi fr. 400.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

– ; – avv. .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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