Incarto n. 16.2020.38
Lugano 18 ottobre 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 23 agosto 2020 presentato da
RE 1 (rappresentato dal RA 1)
contro la decisione emessa il 22 giugno 2020 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2019.161 (lavoro) promossa con petizione dell'8 maggio 2019 nei confronti della
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. L'impresa di costruzioni CO 1 ha assunto RE 1 quale lavoratore edile, dapprima con un contratto di lavoro a tempo determinato da luglio a dicembre 2014 e poi dal 19 gennaio 2015 con uno a tempo indeterminato. I due contratti, sottoposti al Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera, dichiarato d'obbligatorietà generale, e al Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino, parte integrante del Contratto nazionale, prevedevano una paga oraria per un lavoratore assegnato alla classe salariale C di fr. 27.50 lordi più le indennità per festivi, vacanze e tredicesima. Il rapporto di lavoro è terminato il 29 settembre 2017.
B. Il 19 aprile 2018 RE 1 ha segnalato alla CO 1 di essere stato assegnato a una classe salariale inferiore rispetto a quella riconosciutagli dai precedenti datori di lavoro, chiedendole il pagamento di fr. 14 009.25 quale differenza salariale, oltre a fr. 704.05 quale supplemento del 25% per 83 ore straordinarie e la restituzione di fr. 250.– per una multa dedotta arbitrariamente dal salario di maggio 2016 per avere lavorato senza casco. Visto il rifiuto della CO 1 di dar seguito alla richiesta, il 1° gennaio 2019 RE 1 le ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________76 dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano per ottenere l'incasso di fr. 9171.40 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2017, cui l'escussa ha interposto opposizione.
C. Il 17 febbraio 2019 RE 1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo la convocazione della CO 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 6812.60 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2017 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza di conciliazione del 1° aprile 2019 l'istante ha aumentato la sua pretesa a fr. 7370.70 lordi (fr. 6467.50 lordi a titolo di differenza salariale, fr. 653.20 lordi quale supplemento per le ore straordinarie e fr. 250.– a titolo di rimborso della citata multa). Constatata l'impossibilità di conciliare le parti il Segretario assessore ha rilasciato l'autorizzazione ad agire all'istante. Non sono state riscosse spese processuali (inc. CM.2019.87).
D. Con petizione dell'8 maggio 2019 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 31 luglio 2019 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Al dibattimento del 23 agosto 2019 l'attore ha ridotto la sua pretesa a fr. 6959.40 mentre la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la petizione, notificando prove. L'istruttoria è terminata il 29 gennaio 2020 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 26 e del 28 maggio 2020 in cui hanno confermato le rispettive posizioni.
E. Statuendo con decisione del 22 giugno 2020 il Pretore in parziale accoglimento della petizione ha obbligato la convenuta a versare all'attore fr. 384.35 (fr. 134.35 netti per il supplemento del 25% per 20 ore supplementari e fr. 250.– per la multa) oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2017 e ha rigettato in via definitiva entro tali limiti l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Non sono state prelevate spese processuali. L'attore è stato tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 agosto 2020 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso di accogliere la petizione e condannare “la convenuta a versare, a saldo della pretesa indicata in origine …, l'importo di fr. 6851.85 (fr. 6467.50 di differenza salariale e fr. 384.35 già riconosciuti) al lordo delle deduzioni sociali”. Nelle sue osservazioni del 23 settembre 2020 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attore il 23 giugno 2020 (cfr. tracciamento degli invii postali n. 98.__________, agli atti). Il termine d'impugnazione, iniziato a decorrere l'indomani, è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2020 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), ha ripreso a decorrere il 16 agosto 2020 e sarebbe scaduto il 24 agosto 2020. Datato 23 agosto 2020 ma impostato il giorno successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è di conseguenza tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Per quel che riguarda la pretesa dell'attore di vedersi riconoscere la differenza salariale tra le classi C e B, nella decisione impugnata il Pretore ha evidenziato innanzitutto che dalle buste paga di giugno 2009 e del 2013 risultava che quei datori di lavoro avevano versato all'attore il salario corrispondente alla classe B. Secondo il primo giudice, il fatto che __________ C__________, direttore della Commissione professionale paritetica cantonale (CPPC), non sia stato “in grado di rispondere alla domanda se nella loro banca dati l'attore risulti iscritto nella classe salariale B” e non abbia riferito “di eventuali segnalazioni, da parte del loro sistema informatico, di anomalie rispetto ai minimi salariali previsti dal CNM rispettivamente dell'abbassamento della classe salariale da parte della convenuta rispetto ai precedenti datori di lavoro, lascia sorgere più di un dubbio sul fatto che l'attore sia stato formalmente promosso alla classe salariale B, pur avendo ricevuto in precedenza il salario ad essa corrispondente”. A suo avviso, non essendo stato dimostrato che “la convenuta fosse stata informata della sua promozione alla classe B, o che avesse comunque avuto la possibilità di saperlo, stante che non è nemmeno dimostrato che la CPC ne fosse al corrente”, l'attore non ha provato di avere diritto al salario minimo previsto dal CNM per la classe B ciò che comportava il rigetto di tale pretesa. In merito al pagamento del supplemento del 25% per 62.5 ore straordinarie, il primo giudice dopo avere accertato che l'attore aveva diritto al pagamento di un'indennità di un quarto del salario per 20 ore supplementari, ha obbligato la convenuta a versare fr. 169.75 lordi, rispettivamente fr. 134.35 netti, sulla base di un salario orario lordo di fr. 33.95 (salario orario di base di fr. 27.50 più indennità per festivi, vacanze e tredicesima). Riguardo infine alla multa di fr. 250.–, il primo giudice ha ritenuto che la trattenuta fosse illecita e ha obbligato la convenuta a restituire all'attore tale importo. In definitiva il Pretore ha riconosciuto le pretese del lavoratore in fr. 384.35. Quanto agli interessi, il primo giudice li ha ammessi dal 1° novembre 2017 quantunque nei considerandi egli li abbia indicati “dal 1° ottobre 2017, la convenuta trovandosi in mora a seguito della fine del rapporto di lavoro (art. 102 cpv. 1 e 339 cpv. 1 CO)”. Entro tali limiti il Pretore ha inoltre rigettato l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________76 dell'Ufficio esecuzioni di Lugano.
Per quel che è della differenza salariale, il reclamante critica la conclusione del Pretore di non riconoscergli i presupposti per essere assegnato alla classe salariale B, nonostante i precedenti datori di lavoro lo avessero promosso in tale classe come risultava dalle buste paga. Tanto più che, egli soggiunge, in caso di cambiamento di posto di lavoro l'art. 42 cpv. 1 CNM pone come unica condizione al diritto del lavoratore di mantenere la classe B che questa categoria salariale gli sia stata attribuita da un precedente datore di lavoro. A suo avviso, il mantenimento dell'assegnazione alla classe B non dipende dal fatto che il lavoratore sia anche iscritto in una banca dati con questa classe salariale, per cui a suo avviso “o si considerano le buste paga frutto di una falsificazione (cosa che ovviamene non è) o si applica quanto previsto dal citato articolo”. Egli non nega che per assegnare la classe salariale al lavoratore il datore di lavoro possa chiedere alla Commissione professionale paritetica cantonale se e in quale classe questi risulti iscritto nella sua banca dati ma ritiene che ciò non lo esima dal domandare al lavoratore il curriculum vitae e la classe assegnatagli dal precedente datore di lavoro. Il reclamante rimprovera infine al Pretore, per il quale l'iscrizione nella banca dati era determinante per l'esito del giudizio, di non avere chiesto alla Commissione paritetica a quale classe egli risultasse iscritto anche perché il suo direttore non ha saputo indicarla.
Secondo l'art. 43 cpv. 1 del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale, sia nella versione 2012-2015 che in quella 2016-2018, al momento dell'assunzione il datore di lavoro deve assegnare al lavoratore una delle classi salariali prevista dall'art. 42 cpv. 1 CNM, comunicargliela per scritto ai sensi dell'art. 330b CO e indicarla nel suo conteggio salariale. L'art. 44 cpv. 1 CNM prescrive inoltre l'obbligo del datore di lavoro di qualificare annualmente il lavoratore nell'ultimo quadrimestre dell'anno civile, valutandone “la disponibilità lavorativa, l'idoneità professionale, il rendimento e l'affidabilità in materia di sicurezza” e se necessario, di adeguarne il salario. L'art. 42 cpv. 1 CNM suddivide i lavoratori edili in cinque classi salariali, di cui le prime due dedicate ai lavoratori edili privi di qualifiche professionali: alla classe C sono assegnati i “lavoratori senza conoscenze professionali” mentre alla classe B i “lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro”.
Dal 1° giugno 2017 è entrata in vigore una modifica dell'art. 42 cpv. 1 CNM che riguarda la promozione dei lavoratori dalla classe salariale C a quella B: secondo il nuovo testo tale promozione avviene al più tardi dopo tre anni d'attività o, in caso di nuova assunzione, in aggiunta ai tre anni, dopo un anno di attività, a meno che il datore di lavoro rifiuti la promozione in quanto la valutazione annuale del lavoratore ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 CNM si rivela insufficiente, dandone notifica alla Commissione professionale paritetica competente. L'art. 42 cpv. 1 CNM – in tutte le versioni qui applicabili – prevede ad ogni modo che “in caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe B”. Il nuovo datore di lavoro è tenuto quindi a versare al lavoratore promosso alla classe B perlomeno il salario minimo previsto per questa categoria salariale, salvo che l'assegnazione alla classe B sia stata modificata in via eccezionale (art. 45 cpv. 1 lett. d CNM). Quest'ultima norma prevede la possibilità per il datore di lavoro di modificare in via eccezionale l'assegnazione alla classe salariale di lavoratori delle classi salariali A e B, con contemporanea notifica alla Commissione professionale paritetica competente.
Quanto ai dubbi espressi dal Pretore su una formale promozione del lavoratore alla classe salariale B, ci si può chiedere se egli potesse desumere tale circostanza dall'impossibilità del direttore della Commissione professionale paritetica cantonale di rispondere “alla domanda se nella banca dati RE 1 risulti iscritto nella classe salariale B”, dalla sua inconsapevolezza circa eventuali segnalazioni da parte del loro sistema informatico di anomalie rispetto ai minimi salariali previsti dal CNM, rispettivamente dell'abbassamento della classe salariale da parte della convenuta rispetto ai precedenti datori di lavoro. Non consta tuttavia, né la convenuta pretende, che l'iscrizione nel database della citata commissione sia un presupposto per riconoscere una determinata categoria salariale, ovvero che il mancato aggiornamento della banca dati faccia perdere una qualifica precedentemente acquisita presso un altro datore di lavoro. Certo, è verosimile che ove la datrice di lavoro avesse interpellato la commissione paritetica, essa non avrebbe ricevuto l'informazione richiesta. Per tacere del fatto che la convenuta non si è rivolta alla commissione, ciò non la esimeva, come si vedrà meglio in appresso, dall'assumere i ragguagli necessari per assegnare al lavoratore la relativa classe salariale.
Nella fattispecie non è contestato che l'attore non avesse informato la convenuta del fatto che i suoi precedenti datori di lavoro gli avessero riconosciuto la classe salariale B. Resta il fatto che, dovendo al momento dell'assunzione assegnare al lavoratore l'adeguata classe salariale, la datrice di lavoro avrebbe dovuto informarsi sulle sue precedenti esperienze professionali, le mansioni e le qualifiche rivestite, ciò che è usuale (II CCA, sentenza loc. cit.). Essa, tuttavia, non pretende avere svolto una qualsivoglia indagine né ciò risulta dagli atti. __________ B__________, moglie dell'amministratore unico della convenuta, ha per altro affermato di non ricordarsi “se [all'attore] in occasione della sua assunzione gli abbiamo chiesto o meno la sua precedente classificazione” (deposizione del 29 gennaio 2020, verbale pag. 3). La reclamante non può invocare la buona fede e addossare al lavoratore la sua carenza di indagine e approfondimento.
Nulla muta il fatto che al momento dell'assunzione l'attore non abbia contestato di essere collocato nella categoria più bassa prevista dal CNM e si sia detto persino disposto ad accettare un salario inferiore rispetto a quello propostogli (cfr. deposizione di __________ B__________ del 29 gennaio 2020, verbale pag. 3). A prescindere dal fatto che il lavoratore è verosimilmente venuto a conoscenza del suo diritto solo dopo la fine del rapporto di lavoro, grazie ai rappresentanti sindacali, egli non poteva accettare un salario inferiore rispetto a quello minimo spettantegli secondo il CNM, poiché un'eventuale sua rinuncia al salario maggiore garantitogli dal CNM sarebbe stata nulla giusta l'art. 341 cpv. 1 CO. In virtù di tale norma, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, com'era senz'altro il credito in esame, volto all'attribuzione delle differenze salariali a seguito dell'inquadramento in una nuova classe salariale e del riconoscimento del relativo salario minimo (art. 42 cpv. 1 CNM; sentenza del Tribunale federale 4C.22/2004 del 21 aprile 2004 consid. 4; II CCA, sentenza inc. 12.2020.31 del 19 ottobre 2020 consid. 7 con rinvio).
Visto quanto precede, nel respingere la pretesa dell'attore di pagamento della differenza salariale tra le classi salariali C e B, il Pretore ha erroneamente applicato il diritto. Ne segue che il reclamo va accolto e la sentenza impugnata annullata. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla causa. L'attore, secondo quanto da lui sostenuto senza contestazioni da parte della convenuta, ha lavorato nel corso del rapporto di lavoro complessivamente per 6599 ore (975 ore nel 2014, 1953 ore nel 2015, 2147 ore nel 2016 e 1524 ore nel 2017). Considerato che ha percepito un salario orario lordo di fr. 33.84 (salario di base fr. 27.50 più le indennità per festivi, vacanze e tredicesima) mentre aveva diritto a un salario orario lordo di fr. 34.82 (salario minimo di fr. 28.30 previsto per la classe B più le indennità per festivi, vacanze e tredicesima), egli ha diritto alla differenza salariale di fr. 0.98 all'ora per 6599 ore per un totale di fr. 6467.– lordi (fr. 955.50 per il 2014, fr. 1913.94 per il 2015, fr. 2104.06 per il 2016 e fr. 1493.52 per il 2017). Posto che la richiesta dell'attore verte su importi lordi, ciò che è ammissibile (CCR sentenza inc. 16.2018.4 del 27 agosto 2019 consid. 6a con vari riferimenti), allo stesso va inoltre riconosciuto quanto già ammesso dal primo giudice (fr. 169.75 lordi per le ore supplementari e fr. 250.– per l'indebita trattenuta dal salario della multa). In definitiva, la petizione dev'essere accolta per fr. 6886.75 oltre agli interessi al 5% dal 1° ottobre 2017.
La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). La resistente rifonderà un'equa indennità per ripetibili al reclamante, quantunque egli sia rappresentato da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2018.6 del 27 agosto 2019 consid. 5). L'esito dell'attuale giudizio impone una modifica del dispositivo sulle ripetibili di prima sede, che devono essere poste a favore dell'attore, fermo restando che l'indennità per ripetibili in favore dell'attore è commisurata a quanto previsto dall'art. 15 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 19 e 20 ad art. 96).
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1.1 CO 1 è condannata a pagare a RE 1 fr. 6886.75 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2017.
1.2 Entro tali limiti è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________76 dell'UE di Lugano.
II. Per il reclamo non si riscuotono spese processuali. La CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 350.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
– dall'avv.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.