Incarto n. 16.2020.36
Lugano 9 agosto 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 17 agosto 2020 presentato da
RE 1 (con recapito a )
contro la decisione emessa il 21 luglio 2020 dal Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina nella causa 03/2020 (mandato) promossa nei suoi confronti con petizione del 24 dicembre 2019 dalla
CO 1 (patrocinata dall'avv. ),
Ritenuto
in fatto: A. Il 5 ottobre 2017 RE 1 ha chiesto all'avv. __________ I__________, amministratrice unica dello studio legale CO 1, di subentrare a un altro avvocato per rappresentarlo nella sua pratica di divorzio. Il mandato prevedeva un onorario basato sulla tariffa oraria di fr. 320.– più IVA e il rimborso delle spese. Per le prestazioni tra il 5 ottobre 2017 e il 18 aprile 2018, lo studio legale ha trasmesso al cliente due note professionali intermedie, la prima del 16 gennaio 2018 di complessivi fr. 5535.30 con un saldo in suo favore, dedotto un acconto di fr. 5400.–, di fr. 135.30 e la seconda del 18 aprile 2018 per un totale di fr. 4560.20 con un saldo a favore del cliente, considerato un acconto di fr. 5385.–, di fr. 473.65. Il 18 luglio 2018 RE 1 ha revocato il mandato e chiesto il rimborso di fr. 2000.–. Il 9 agosto 2018 la CO 1 ha emesso la parcella per le prestazioni svolte dal 18 aprile 2018 al 9 agosto 2018 di complessivi fr. 3247.40 (onorario fr. 2819.20, spese fr. 196.– e IVA fr. 232.20) con un saldo in suo favore, dedotto il residuo dell'acconto di fr. 473.65, di fr. 2773.75. Preso atto del rifiuto del cliente di pagare la mercede, il 24 ottobre 2018 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________00 dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 2773.75 oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2018, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Con istanza del 9 maggio 2019 la CO 1 si è rivolta alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina, chiedendo di convocare RE 1 per un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 2773.75 oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2018 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. In una lettera del 10 luglio 2019 il convenuto, oltre ad opporsi alla pretesa dell'istante, ha chiesto di condannarla a risarcirgli fr. 2000.– per “la sua negligenza, la scarsità di impegno e la pessima etica professionale dimostrata” così come di restituirgli fr. 4321.50 per gli onorari e per le spese da lui pagati al legale successivamente incaricato per concludere la procedura di divorzio. All'udienza del 16 luglio 2019, indetta per la conciliazione, le parti non hanno raggiunto un accordo. Rifiutata dalle parti una proposta di giudizio, il Giudice di pace supplente ha poi rilasciato il 19 dicembre 2019 all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. 13/2019).
C. Con petizione del 24 dicembre 2019 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2020 il convenuto ha proposto di respingere la petizione e ha riconfermato le richieste riconvenzionali postulate il 10 luglio 2019. In una replica del 16 marzo 2020 e in una duplica del 30 aprile 2020 le parti hanno ha reiterato le rispettive richieste. Alle prime arringhe del 9 giugno 2020 le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Non essendoci ulteriori prove da assumere, il Giudice di pace supplente ha preannunciato l'emanazione della decisione.
D. Statuendo con decisione del 21 luglio 2020 il Giudice di pace supplente ha accolto la petizione, obbligando il convenuto a versare all'attrice fr. 2773.75 oltre interessi del 5% dal 9 agosto 2018, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. Egli ha altresì respinto, nei considerandi ma non nel dispositivo, la domanda riconvenzionale. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico del convenuto, mentre all'attrice non sono state attribuite ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 agosto 2020 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere la petizione e di accogliere la sua richiesta di risarcimento di fr. 2000.–. La CO 1 non è stata invitata a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 22 luglio 2020. Introdotto il 17 agosto 2020, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
Al reclamo RE 1 acclude una lettera dell'Ordine degli avvocati del 22 novembre 2017 (doc. 2) e una sua lettera del 17 novembre 2017 all'avv. __________ C__________ (doc. 4). A prescindere dal fatto che non è dato di vedere quale sia la rilevanza ai fini del giudizio di tali documenti, nella misura in cui sono presentati per la prima volta in questa sede e non davanti al primo giudice, essi sono irricevibili, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando in seconda sede l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Quanto alla memoria scritta del 9 giugno 2020 (doc. 3) si ritornerà in appresso (sotto consid. 6).
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Il reclamante deve, in particolare, esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto accertato che tra le parti era sorto un contratto di mandato con pattuizione di un onorario alla tariffa oraria di fr. 320.– e rimborso delle spese in base a un tariffario. Il primo giudice ha poi considerato che un avvocato, in quanto mandatario, “si impegna a svolgere la sua attività secondo le regole dell'arte, sulla base delle istruzioni fornite dal cliente (mandante) e conformemente al contratto stipulato con quest'ultimo” e che “non garantisce risultati ma solo il suo impegno a condurre la pratica nel rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente”. A suo avviso “le note d'onorario già pagate non sono oggetto di questa procedura e le numerose contestazioni del cliente al riguardo (mancanza di diligenza, sovrafatturazione di ore e spese mai eseguite, scarso impegno nel seguire le istruzioni del cliente sul raggiungimento del risultato auspicato, […]) non possono essere esaminate” e anche qualora potessero esserlo, esse sarebbero infondate giacché il rimprovero mosso dal convenuto all'avv. __________ I__________ di non avere ottenuto un risultato conforme alle sue aspettative non tiene conto del fatto che un avvocato non può promettere risultati, ma solo di condurre la pratica con impegno e diligenza, ciò che dagli atti risulta che la legale abbia fatto. Né giova al convenuto – ha proseguito il Giudice di pace – l'affermazione di aver raggiunto un miglior accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio grazie al suo nuovo patrocinatore, poiché l'accordo omologato dal Pretore non corrisponde integralmente a quanto da lui indicato come risultato desiderato. Per il primo giudice “non si vede quindi su quale base giuridica possano fondarsi le pretese del convenuto formulate in via riconvenzionale”. In merito all'allegazione del convenuto secondo cui l'importo da lui già pagato di complessivi fr. 10 930.30 doveva coprire tutte le spese relative al divorzio nel caso in cui i coniugi avessero trovato un accordo, per il Giudice di pace l'attrice non aveva mai acconsentito a modificare le modalità di retribuzione pattuite con il cliente. In circostanze siffatte e constatato che le prestazioni del legale non erano di per sé contestate, il Giudice di pace ha in definitiva accolto la petizione.
Il reclamante rimprovera al primo giudice di non avere menzionato il fatto che il precedente patrocinatore, avv. __________ C__________, al quale dopo la revoca del mandato gli aveva chiesto il rimborso dell'importo versatogli a titolo di forfait per l'intera pratica di fr. 10 800.–, non gli abbia ancora rimborsato nulla, nonostante si sia anche rivolto, pagando fr. 200.–, al servizio di conciliazione dell'Ordine degli avvocati. A prescindere dal fatto che da tale allegazione il reclamante non trae alcuna conclusione né se ne intravede la pertinenza ai fini del giudizio, la procedura in esame concerne unicamente la mercede dovuta alla CO 1 per le prestazioni svolte dal 18 aprile al 9 agosto 2018. Sulla questione non occorre diffondersi.
Il reclamante afferma che in occasione delle arringhe finali del 9 giugno 2020 ha presentato una memoria scritta, allegata in questa sede quale doc. 3, ma che il Giudice di pace si è rifiutato di acquisirla agli atti. Ora, dal verbale d'udienza del 9 giugno 2020, sottoscritto senza riserve dal convenuto, non risulta né che quest'ultimo abbia chiesto al Giudice di pace di potere presentare un memoriale scritto né il rifiuto di assumerlo. La questione andreb-be tuttavia approfondita, già per il fatto che la produzione del testo delle arringhe finali, o del loro riassunto, va di principio ammessa a valere quale parte integrante del verbale di udienza (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 7 ad art. 232). In concreto, non occorre tuttavia dilungarsi, anche ammettendolo agli atti, quel memoriale non contiene argomentazioni significativamente diverse da quelle dei memoriali precedenti e da quelle formulate con il reclamo.
Nel merito, il reclamante sostiene che “la motivazione fondamentale della mia contestazione, sia contro l'avv. C__________ che contro l'avv. I__________ è la loro negligenza e la mancanza di professionalità che non ha permesso al sottoscritto di ottenere il risultato da me richiesto e promesso da entrambi gli avvocati sopra menzionati. La prova di quanto affermato sopra sta nel fatto che sono stato costretto ad incaricare l'avv. __________ B__________, pagando anche il suo onorario di fr. 4321.50, oltre agli onorari già versati ai precedenti rappresentanti legali e che, soprattutto, grazie all'assistenza dell'avv. B__________, ho ottenuto un risultato notevolmente migliore, rispetto a quello per cui i precedenti legali mi avevano proposto di accettare in sede di accordo extra-giudiziale, come risulta degli atti delle contestazioni che voi acquisirete”. Se non che, così argomentando il reclamante si limita a riaffermare la sua avversità sull'operato dell'attrice, quella del primo legale esula dal giudizio odierno, ma non discute l'argomentazione del Giudice di pace secondo cui l'avvocato è bensì responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO), ma non è tenuto a fornire un risultato.
Detto altrimenti, anche se non è tenuto a fornire un risultato, il mandatario deve compiere la sua attività secondo le regole dell'arte. Qualora violi i suoi obblighi di diligenza e fedeltà, egli non risponde solo del danno che causa, ma può pure vedersi ridotta la mercede. Se il risultato della carente esecuzione del mandato è del tutto inutilizzabile per il mandante, quest'ultimo non deve alcuna mercede al mandatario. Non risponde tuttavia dei rischi specifici inerenti alla formazione e al riconoscimento di un'opinione giuridica determinata. Da questo punto di vista egli esercita un'attività a rischio, di cui occorre tenere conto dal profilo del diritto della responsabilità civile. L'avvocato non può in particolare essere ritenuto responsabile per ogni misura od omissione che a posteriori risulta essere la causa del danno o che avrebbe potuto impedirlo. Il grado di diligenza richiesto al mandatario non va determinato una volta per tutte, ma va stabilito in base alle capacità, alle conoscenze specifiche e alle attitudini di quest'ultimo che il mandante conosceva o avrebbe dovuto conoscere. Determinanti sono le circostanze del caso concreto. Sapere se il modo di agire di un avvocato va o no qualificato come conforme al suo dovere di diligenza risulta da una ponderazione tra il rischio generato dalla professione esercitata, da un lato, e le competenze autoritativamente certificate, dall'altro (sentenza del Tribunale federale 4A_194/2019 del 1° luglio 2020 consid. 6 con rinvii).
Nel caso in esame, per tacere del fatto che nemmeno il reclamante pretende che le prestazioni dell'attrice siano state del tutto inutili o inutilizzabili, i rimproveri mossi dal cliente all'operato dell'attrice sono generici, mentre le asserite inadempienze da parte della mandataria dei suoi obblighi contrattuali, in particolare di violazione dei suoi doveri di diligenza e fedeltà, difettano di riscontri oggettivi. Né il convenuto ha addotto elementi che permettano di stabilire l'esistenza di un rapporto di causalità (naturale e adeguato) tra la supposta violazione del contratto e il danno da lui vantato. E il reclamante neppure allude a quali istruzioni il legale avrebbe disatteso. Si può comprendere che la soddisfazione dovuta alla conclusione della procedura di divorzio con l'assistenza di un altro legale possa avere svalutato l'operato della precedente patrocinatrice, ma per ottenere la riduzione della mercede o il risarcimento del danno occorrevano prove, che incombeva al convenuto addurre, sull'inutilità o l'inutilizzabilità delle prestazioni dell'attrice. In mancanza di ciò la conclusione del Giudice di pace supplente di accogliere la petizione non può essere così ritenuta errata. Ne segue, in definitiva, che il reclamo si rivela infondato.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.