Incarto n. 16.2020.33
Lugano 25 febbraio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 22 giugno 2020 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 18 maggio 2020 dal Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa 0010-2019-o (affitto agricolo) da lei promossa con petizione del 10 settembre 2019 nei confronti del
CO 1 (rappresentato dall'Ufficio patriziale),
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 maggio 1996 RE 1, che gestiva a __________ un'azienda agricola dedita per lo più all'allevamento di bovini, ha concluso con il CO 1 un contratto d'affitto agricolo avente per oggetto gli Alpi di __________ e __________ con un fitto di fr. 200.– annui. Il contratto, che prevedeva una durata iniziale di sei anni, fino al 31 dicembre 2001, era disdicibile un anno prima della scadenza e prevedeva altresì la possibilità di disdetta anticipata “alla fine di ogni anno” nei casi “di gravi violazioni delle condizioni del presente capitolato”. Per tutto quanto non espressamente precisato, il contratto rinviava al regolamento degli alpi del CO 1 (NRA), al Codice delle obbligazioni e alla legislazione vigente in materia di affitti agricoli. Il contratto si è rinnovato tacitamente ogni sei anni.
B. Il 5 agosto 2013 RE 1 ha chiesto al CO 1 di rimborsarle fr. 460.– per la sostituzione di una parte della recinzione del pascolo e fr. 2000.– per i lavori annuali da lei eseguiti lungo il sentiero che conduce all'Alpe di __________ dal 2010 al 2013. Il CO 1 non ha dato seguito alla richiesta. Il 30 dicembre 2018 RE 1 ha reiterato la rivendicazione, aumentando la pretesa per i lavori eseguiti sul sentiero a fr. 4500.–. Visto il rifiuto del Patriziato, RE 1 gli ha fatto notificare, il 1° aprile 2019, il precetto esecutivo n. 27__________ dell'Ufficio di esecuzione di Biasca per ottenere fr. 2859.– più interessi del 5% dal 10 gennaio 2019, fr. 814.– e
fr. 100.– indicando quali titoli di credito “1) fattura manutenzione sentiero + recinzione (fr. 4960.–) ./. affitti vari 2018 (fr. 2091.–), 2) interessi (dal 31.10.2014 al 09.01.2019) su fr. 3960.–, 3) spese”, cui l'escusso ha interposto opposizione.
C. Il 29 maggio 2019 l'“Azienda RE 1” si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Riviera per un tentativo di conciliazione nei confronti del CO 1 inteso a ottenere il pagamento di complessivi fr. 3846.30 (fr. 2859.– più interessi del 5% dal 10 gennaio 2019, fr. 814.– per gli interessi su fr. 3960.– dal 31.10.2014 al 09.01.2019, fr. 100.– per spese e fr. 73.30 per spese esecutive). Constatata l'impossibilità di conciliare le parti all'udienza di conciliazione del 7 giugno 2019, il Giudice di pace ha rilasciato il 18 giugno 2019 l'autorizzazione ad agire all'istante e posto a suo carico la tassa di giustizia di fr. 200.– (inc. 0022-2019-t).
D. Con petizione del 10 settembre 2019 l'“Azienda RE 1” ha convenuto il CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il pagamento di fr. 3773.– oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2019 (fr. 4960.– per spese di “manutenzione e messa in sicurezza strada che porta all'Alpe di __________” e di “sostituzione di parte di recinzione”, più fr. 914.– per interessi e spese, meno fr. 2091.– per “affitti vari 2018”). Nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2019 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. Replicando il 2 novembre 2019 l'attrice ha reiterato le sue richieste. In una duplica del 19 dicembre 2019 il convenuto ha riaffermato il suo punto di vista. Alle prime arringhe del 2 marzo 2020 le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Non essendovi altre prove da assumere, al termine dell'udienza il Giudice di pace ha assegnato alle parti un termine fino al 20 marzo successivo per presentare conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 12 e del 16 marzo 2020 le parti hanno ribadito una volta di più le loro domande. Statuendo con decisione del 18 maggio 2020 Giudice di pace ha respinto la petizione e posto le spese processuali di fr. 250.– a carico dell'attrice.
E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 giugno 2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 15 settembre 2020 il CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 15 ottobre 2020 la reclamante ha mantenuto il suo punto di vista.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 26 maggio 2020. Datato 22 giugno 2020 ma impostato il 24 giugno successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
L'azione è stata promossa dall'“Azienda RE 1” rappresentata da RE 1. Se non che, una ditta individuale è sprovvista della personalità giuridica e della capacità di essere parte, legittimato ad agire essendo solo il suo titolare, quale persona fisica (CCR, sentenza inc. 16.2019.2 del 27 marzo 2020 consid. 2). Premesso ciò, in concreto, non sussistono confusione o dubbi in merito alla parte attrice, RE 1, titolare della ditta, avendo lei stessa sottoscritto tutti gli atti della procedura. Ne segue che la denominazione della parte attrice “nel rubrum” va corretta senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1).
Al reclamo RE 1 acclude la “fattura/lettera” del 5 agosto 2013 da lei inviata al CO 1 (doc. C), la “fattura/lettera” del 6 novembre 2016 da lei inviata al CO 1 (doc. D), l'art. 24 del Nuovo regolamento degli alpi del CO 1 (doc. E), la lettera dell'11 dicembre 2014 inviatale dal CO 1 (doc. F), l'art. 22 LAAgr (doc. G) e delle fotografie (doc. H e H1). I documenti C, E, G, H e H1 figurano già nell'incarto trasmesso a questa Camera dal Giudice di pace di modo che la loro produzione si rivela superflua. Quanto ai documenti D e F, essi non figurano nel fascicolo processuale, quantunque la reclamante sottintenda una loro produzione con la “petizione/conciliazione“. La questione andrebbe delucidata, l'elenco atti trasmesso dal Giudice di pace, che si presume esatto, non facendone menzione. Sia come sia, essi non appaiono di rilievo ai fini del giudizio, sicché al riguardo non occorre dilungarsi.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 503 consid. 1.1 con rinvii).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha esaminato anzitutto la pretesa dell'attrice di rimborso delle spese per i lavori da lei effettuati lungo il sentiero d'accesso all'Alpe di __________ fondata sull'art. 24 del Nuovo regolamento degli alpi del CO 1 secondo cui il proprietario dell'alpe deve provvedere alla “manutenzione ordinaria non di competenza del gestore”. A suo avviso, “l'intervento annuale (e altresì provvisorio)” effettuato dall'attrice sul sentiero “era chiaramente volto alla messa in sicurezza del sentiero” con la “posa di paletti e filo al fine di evitare la caduta del bestiame” e esula “evidentemente dal concetto di manutenzione ordinaria”. A suo avviso l'attrice non aveva dimostrato “la messa in esecuzione di opere che andassero al di là dei bisogni gestionali della propria azienda agricola e che si ripercuotessero sulla conservazione infrastrutturale dei sentieri e di altre vie d'accesso”.
Riguardo invece alla richiesta di rimborso delle spese di riparazione di parte della recinzione del pascolo, il Giudice di pace ha ritenuto che l'intervento dell'attrice “su una limitata parte di rete metallica” non costituisce una grande riparazione i cui costi devono essere assunti dal locatore, ma una piccola riparazione a carico dell'affittuario come prevede l'art. 22 cpv. 3 LAAgr. A suo parere, poi, l'attrice non poteva fondare alcuna pretesa sugli art. 5, 6 e 7 della Legge organica patriziale “queste disposizioni limitandosi a specificare quali sono i beni patriziali e i compiti dei patriziati”. In definitiva, secondo il Giudice di pace l'attrice non ha provato “il compimento di lavori che esulassero dai suoi obblighi specifici di affittuaria/gestore” né che “tali lavori siano stati preventivamente concordati e/o autorizzati” dal convenuto, donde il rigetto della petizione.
Ora, quale sia il fondamento della pretesa, l'attrice non ha spiegato. Nella misura in cui invoca il rispetto di una disposizione contenuta nel regolamento patriziale, Nicoletta Rodoni avrebbe dovuto seguire le vie previste dal diritto pubblico. Ove il Patriziato non avesse dato seguito alla richiesta di ripristino della sicurezza ella avrebbe dovuto segnalare l'inazione all'autorità di vigilanza o provocare una decisione che le consentiva di adire le autorità superiori. Nella misura in cui invoca la medesima disposizione quale clausola accessoria contenuta nel contratto di affitto agricolo, è possibile che ella avesse diffidato il locatore a risistemare il sentiero d'accesso all'alpe, ma prima di provvedervi da sé avrebbe dovuto ottenere la condanna del convenuto a eseguire la prestazione e in caso di inottemperanza farsi autorizzare dal giudice all'esecuzione sostitutiva. Posto che l'attrice nemmeno ha specificato, né tantomeno provato, quali fossero i punti del sentiero che avrebbero necessitato una messa in sicurezza, nessuna norma, di carattere pubblico o privato, l'abilitava a procedere da sé a lavori di “manutenzione” del sentiero a spese del Patriziato. Ella non dispone pertanto di alcun titolo per ottenere il rimborso della spesa rivendicata. Su questo punto il reclamo è pertanto destinato all'insuccesso.
a) Per l'art. 22 cpv. 1 LAAgr il locatore deve eseguire a sue spese le grandi riparazioni che durante l'affitto si rendano necessarie alla cosa affittata, non appena l'affittuario gliene abbia indicata la necessità. L'art. 22 cpv. 2 LAAgr aggiunge che l'affittuario ha il diritto di eseguire lui stesso le grandi riparazioni necessarie se il locatore, debitamente avvisato, non vi abbia provveduto entro congruo termine e non abbia contestato d'esservi tenuto; in tal caso, può pretendere d'essere indennizzato il più tardi alla fine dell'affitto. Secondo l'art. 22 cpv. 3 LAAgr l'affittuario deve invece provvedere a sue spese all'ordinaria manutenzione della cosa affittata. È tenuto alle piccole riparazioni in conformità degli usi locali, segnatamente all'ordinaria manutenzione delle strade, dei passaggi, dei fossi, delle dighe, delle siepi, dei tetti, degli acquedotti e simili. In sintesi, le riparazioni a carico del locatore sono quelle necessarie per mantenere la cosa affittata in uno stato conforme al contratto (sentenza del Tribunale federale 4A_679/2012 del 1° maggio 2013 consid. 2.3). I lavori di rappezzo di recinzioni dei pascoli costituiscono una piccola riparazione a cui l'affittuario deve provvedervi personalmente a proprie spese (Studer/Hofer, Das landwirtschaftliche Pachtrecht, 2ª edizione, n. 479 ad art. 22 cpv. 3 LAAgr).
b) Nel caso in esame, si può anche ritenere che la sostituzione della recinzione di un pascolo possa costituire un'opera necessaria per mantenere la cosa affittata in uno stato conforme al contratto. Se non che, dagli atti risulta fors'anche che il locatore fosse a conoscenza della necessità di ripristinare la recinzione danneggiata da terzi (doc. C), ma non che l'affittuaria gli abbia richiesto di eseguirla fissandogli un congruo termine per provvedervi. E in mancanza della prova del rispetto di tale condizione non si può ritenere che ella avesse il diritto di eseguire personalmente la riparazione e di pretenderne successivamente l'indennizzo.
c) Si aggiunga che dandosi contestazione sull'obbligo per il locatore di provvedere alla sostituzione della recinzione, incombeva all'affittuario provare la qualità di “grande riparazione” (Studer/Hofer, op. cit., n. 475 ad art. 22 cpv. 2 LAAgr). In concreto, tutto però si ignora sull'estensione della recinzione e sulla natura dell'intervento eseguito, l'attrice essendosi limitata a indicare che la pretesa di fr. 460.– si riferiva alla “rete metallica, filo, 3 ore di lavoro per due persone” (doc. C). Si tratta tuttavia di un'indicazione tanto generica quanto priva di riscontri probatori. In mancanza di elementi più precisi, l'accertamento del primo giudice secondo cui l'affittuaria si era limitata a “riparare la recinzione” non è arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile. E sulla scorta di tale accertamento, l'applicabilità dell'art. 22 cpv. 3 LAAgr alla fattispecie non appare pertanto errata. Per il resto, la reclamante richiama nuovamente le norme della Legge organica patriziale ma, come rilevato dal primo giudice, esse si limitano a elencare i beni amministrativi e i compiti della corporazione che sono poi esplicitati nel regolamento dei singoli patriziati. In definitiva, il reclamo vede la sua sorte segnata.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.