Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.05.2019 16.2018.7

Incarto n. 16.2018.7

Lugano 9 maggio 2019/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo per denegata giustizia del 5 febbraio 2018 presentato da

RE 1

nei confronti del

Giudice di pace del circolo di Paradiso,

nell'ambito della causa __________ (rigetto dell'opposizione) promossa nei suo confronti con istanza del 3 agosto 2017 da

CO 1

e decisa dal Giudice di pace del circolo di Paradiso con sentenza del 2 febbraio 2018,

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il 21 gennaio 2016 RE 1 ha sottoscritto con la CO 1 di , società attiva in ambito telematico, un'offerta relativa all'attivazione di una linea telefonica con connessione internet e all'abbonamento per tali servizi. Per le prestazioni effettuate dal 1° febbraio 2016 al 1° luglio 2017 la CO 1 ha emesso fatture di complessivi fr. 1939.95 sulle quali RE 1 ha versato unicamente fr. 1474.80. Visto il mancato pagamento dello scoperto di fr. 465.15, con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 luglio 2017 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l'incasso di tale importo oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2017, indicando quale titolo di credito le “Fatture no. __________, __________, __________, __________”, cui l'escussa ha interposto opposizione al precetto esecutivo.

B. Con istanza del 3 agosto 2017 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Paradiso chiedendo il rigetto provvisorio dell'opposizione al citato precetto. Invitata a presentare osservazioni scritte, la convenuta non si è palesata. Statuendo con decisione del 4 settembre 2017 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 55.– sono stata posta a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 30.–. La decisione prevedeva altresì che ‟L'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'opposizione. Se l'escusso omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell'opposizione diventa definitivo (art. 83 cpv. 2 e 3 LEF)ˮ.

C. Il 21 settembre 2017 RE 1 ha presentato al Giudice di pace un memoriale in cui contestava di dovere pagare le fatture scoperte della CO 1 e sostenendo che “sarebbe lei a dover chiedere danni all'istante”. A tale atto non è stato dato seguito. Il 18 dicembre 2017 RE 1 si è nuovamente rivolta al Giudice di pace comunicandogli – in estrema sintesi – di non avere mai ricevuto l'istanza di rigetto del 3 agosto 2017 e di avere spiegato le proprie ragioni in uno scritto del 21 settembre 2017 rimasto senza riscontro. Essa sosteneva di essere stata sorpresa nel ricevere la domanda di pignoramento da parte della CO 1 “quando ancora non aveva ricevuto alcuna decisione da parte del Giudice di pace in merito al rigetto dell'opposizione”. Essa ha chiesto il ritiro del precetto esecutivo e del pignoramento. Il 22 dicembre 2017 il Giudice di pace ha comunicato all'interessata che la decisione del 4 settembre 2017 era passata in giudicato e non fosse più possibile contestarla.

D. Il 19 gennaio 2018 RE 1 ha chiesto a questa Camera la cancellazione del precetto esecutivo e del pignoramento, lamentando la mancata considerazione della sua lettera del 21 settembre 2017 da parte del Giudice di pace. Così sollecitato, il 2 febbraio 2018 il Giudice di pace ha comunicato di non avere considerato lo scritto della convenuta, peraltro tardivo oltre che confuso, alla stregua di un'istanza di disconoscimento del debito. Il 5 febbraio 2018 RE 1 ha nuovamente lamentato la mancata presa in esame del suo scritto del 21 settembre 2017. Così richiesto da RE 1 con decreto del 21 gennaio 2019 il presidente di questa Camera ha accordato al reclamo effetto sospensivo.

Considerando

in diritto: 1. Nella misura in cui RE 1 lamenta il mancato esame da parte del Giudice di pace della sua lettera del 21 settembre 2017 e di non averla considerata alla stregua di un'istanza di disconoscimento di debito, si può ragionevolmente intendere come la stessa invochi un diniego di giustizia. L'atto in questione va pertanto trattato alla stregua di un reclamo per denegata giustizia, la quale è data nel caso in cui la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione, o come nella fattispecie, la trattazione di un'azione, che rientra nelle sue competenze. Salvo il caso in cui la remora sia dovuta a una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (RtiD II-2012 pag. 870 n. 38c), un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). E un reclamo per ritardata giustizia in una procedura con un valore inferiore a fr. 10 000.– rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. d n. 2 LOG).

  1. In concreto nella sua comunicazione del 2 febbraio 2017 il Giudice di pace ha indicato, in sintesi, di avere inteso la lettera del 21 settembre 2017 di RE 1 come osservazioni all'istanza di rigetto dell'opposizione ma di non averle considerate poiché tardive, il termine di 20 giorni a lei impartito per presentarle essendo scaduto. A sua parere, poi, tale scritto non poteva in buona fede essere compreso quale azione di disconoscimento di debito. Per RE 1, in estrema sostanza, l'atto in questione, per nulla polemico, indica “chiaramente come sono andati i fatti” e costituisce un'istanza di disconoscimento in quanto contiene tutte le prove del fatto che “non devo niente alla CO 1”.

  2. Un'autorità commette un diniego formale di giustizia quando non entra nel merito di una vertenza che le è stata sottoposta nel modo e nei tempi legali (DTF 135 I 6 consid. 2.1) o rifiuta di statuire (DTF 131 V 407 consid. 1.1) anche solo parzialmente (più recentemente: sentenza del Tribunale federale 8D_3/2016 del 1° giugno 2017consid. 4.1).

a) In concerto, il 3 agosto 2017, la CO 1 ha presentato un'istanza di rigetto dell'opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ (doc. 2). L'11 agosto 2017 il primo giudice, richiamato l'art. 253 CPC, ha impartito alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare le sue osservazioni. Agli atti risulta che l'ordinanza in cui il Giudice di pace le ha fissato tale termine è stata notificata all'interessata il 14 agosto 2017. Preso atto che entro il termine assegnato la convenuta era rimasta silente, con decisione del 4 settembre 2017 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Egli ha altresì ricordato all'escussa la facoltà di introdurre entro 20 giorni un'azione di disconoscimento di debito in applicazione dell’art. 83 cpv. 2 e 3 LEF. Tale decisione è pervenuta a RE 1 il 5 settembre 2017.

b) Con una lettera del 21 settembre 2017 RE 1 si è rivolta la Giudice di pace sostenendo di avere pagato le fatture no. __________, __________, __________ __________, __________, esponendo le varie vicissitudini intercorse con la CO 1 in relazione alle varie fatture e concludendo di non doverle più nulla. Il Giudice di pace si è limitato a indicare a mano sullo stesso memoriale ‟oss. tardive decisione del 4.9.17ˮ, senza comunicare all'interessata il destino di tale scritto. Se non che, quantunque il contenuto di un memoriale di osservazioni a un'istanza di rigetto dell’opposizione possa apparentarsi a un'istanza di disconoscimento di debito, in entrambi i casi incombe all'escusso addurre i motivi per i quali il credito non esisterebbe, la lettera del 21 settembre 2017 non poteva ragionevolmente essere intesa come memoriale di osservazioni all'istanza di rigetto a quel momento già decisa. Certo, l'interessata non accenna all'azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF), ma per tacere del fatto che l'atto è stato inoltrato quasi un mese dopo la scadenza del termine per presentare le osservazioni all'istanza di rigetto, esso è stato inoltrato entro il termine di 20 giorni dall'emanazione della decisione di rigetto come indicato dal Giudice di pace nella decisione medesima. Che RE 1 si sia riferita all'incarto S17-298, assegnato alla procedura di rigetto dell'opposizione, non significava, dopo quanto si è detto, che l'atto fosse automaticamente riconducibile a quel procedimento.

c) Quanto al contenuto dello scritto, un'azione di disconoscimento di debito tende a constatare l'inesistenza del debito o della sua inesigibilità al momento della notifica del precetto esecutivo (DTF 131 III 272 consid. 3.1 con rinvii; più recentemente sentenza del Tribunale federale 4A_201/2018 del 12 febbraio 2019 consid. 3.1). In concreto, l'atto permette senza difficoltà di sapere chi siano le parti coinvolte, mentre l'interessata, certamente in termini per nulla giuridici, descrive sommariamente l'oggetto del litigio, indica le ragioni per cui essa non sarebbe debitrice della CO 1, e allega le prove a sostegno della sua tesi. Tanto basta per ritenere l’istanza ricevibile in procedura semplificata. Per di più, in caso di dubbi, nulla impediva al Giudice di pace di interpellare l'interessata per sapere come trattare l'atto in questione, tanto più che essa non era patrocinata (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 11 ad art. 56).

d) In circostanze del genere, nel rifiutarsi di trattare il memoriale introdotto il 21 settembre 2017 da RE 1 come un'azione di disconoscimento di debito il primo giudice è incorso in un diniego di giustizia che non può essere tutelato. Gli atti vanno quindi ritornati al Giudice di pace affinché tratti l'atto di conseguenza.

  1. Vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese processuali. Non si pone problema di indennità di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, RE 1 essendosi difesa da sola e il suo allegato di due pagine non avendo causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto, nel senso che il Giudice di pace del circolo di Paradiso è invitato a trattare la lettera del 21 settembre 2017 di RE 1 quale azione di disconoscimento di debito dell'art. 83 cpv. 2 LEF.

  1. Non si riscuotono spese.

  2. Notificazione a:

– ; .

Comunicazione a:

– Giudicatura di pace del circolo di Paradiso;

– Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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