Incarto n. 16.2018.42
Lugano 10 settembre 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 4 settembre 2018 presentato da
RE 1
contro il decreto di stralcio emesso il 29 agosto 2018 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella procedura di conciliazione CM.2017.9 (cancellazione di precetto esecutivo) promossa con istanza del 21 gennaio 2017 nei confronti dell'
avv. CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che l'avv. CO 1 ha patrocinato RE 1 in una causa di divorzio da lei promossa il 25 settembre 2015 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna contro il marito AP 1, così come in un procedimento penale;
che, revocato il mandato nelle due pratiche, la legale ha trasmesso alla cliente una nota professionale di fr. 3000.– per la causa di stato e una di fr. 2400.– per il patrocinio penale;
che, preso atto del mancato pagamento delle due note d'onorario, il 13 gennaio 2017 l'avvocata CO 1 ha fatto notificare alla cliente il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno per l'incasso di complessivi fr. 5400.– oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2017, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che con istanza del 21 gennaio 2017 RE 1 si è rivolta Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna chiedendo di convocare l'avv. CO 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere la cancellazione del citato precetto esecutivo;
che, dopo varie vicissitudini, il Pretore ha convocato le parti all'udienza del 28 agosto 2018, alla quale RE 1 non è comparsa;
che il 29 agosto 2018 il Pretore ha considerato l'istanza come ritirata e ha stralciato la procedura dai ruoli;
che in una lettera del 4 settembre 2018 indirizzata a questa Camera RE 1 ha interposto “opposizione alla sentenza in oggetto considerato l'evolversi della situazione”;
che l'atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
e considerando
in diritto: che, in concreto, il Pretore, preso atto della mancata comparsa dell'attrice all'udienza di conciliazione ha stralciato la causa dai ruoli in applicazione dell'art. 206 cpv. 1 CPC;
che il decreto di stralcio dell'istanza di conciliazione a causa della mancata comparizione dell'attore costituisce una disposizione ordinatoria processuale impugnabile con reclamo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 cpv. 1 lett. b n. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 4D_80/2017 del 21 marzo 2018; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 10 ad art. 206);
che, trattata come reclamo, l'“opposizione” in rassegna andrebbe di per sé trasmessa così alla terza Camera civile, competente per trattare i reclami contro “tutte le decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza” (art. 48 lett. c n. 1 LOG);
che, in concreto, tuttavia, prima di farlo seguire a tale Camera, occorre verificare ch'esso non sia irricevibile o manifestamente infondato, poiché in caso contrario la trasmissione si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione;
che per l'art. 206 cpv. 1 CPC se l'attore ingiustificatamente non compare, l'istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dai ruoli in quanto priva d'oggetto;
che la reclamante si limita, in sintesi, a opporsi alla decisione in esame “considerato l'evolversi della situazione” ma, oltre a non pretendere l'esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, non spiega perché vista la sua mancanza all'udienza di conciliazione del 28 agosto 2018 il Pretore avrebbe erroneamente applicato il diritto, né tenta di giustificare la sua assenza o postula una restituzione del termine;
che, in tali circostanze, il reclamo si rivela d'acchito irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG;
che non trattandosi di un caso di desistenza dell'attore (art. 208 cpv. 2 CPC), quest'ultimo può riproporre una nuova istanza di conciliazione (Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 206 CPC; Infanger in: Basler Kommentar ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 206 CPC), fermo restando che una richiesta di cancellazione di un'esecuzione – ovvero il divieto di comunicazione a terzi secondo l'art. 8a cpv. 3 LEF – dev'essere diretta all'Ufficio di esecuzione, il giudice civile essendo al riguardo materialmente incompetente (RtiD II-2017 pag. 864; II CCA, sentenza inc. 12.2015.208 del 7 febbraio 2017 consid. 11; I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 consid. 8);
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.